Cass. Sez. III n. 21998 del 15 giugno 2026 (UP 27 mag 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. De Bernardi
Caccia e animali. Commercio di avorio e certificazione CITES 

In tema di commercio internazionale di specie protette, la commercializzazione di oggetti in avorio di elefante lavorati e acquisiti da oltre cinquant'anni richiede necessariamente il preventivo vaglio dell'organo di gestione nazionale (CITES). L'esenzione generale dal divieto di commercio non opera in via automatica o sulla base di semplici perizie tecniche di parte, ma postula un giudizio formale dell'autorità competente volto a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, lett. w), del Regolamento (CE) n. 338/97. Tale regime è stato ulteriormente inasprito dal Regolamento (UE) 2021/2280, che ha soppresso la deroga generale per i manufatti in avorio di elefante, rendendo sempre obbligatorio il rilascio di un certificato individuale per ogni transazione commerciale, al fine di potenziare la lotta al bracconaggio e al commercio illegale.

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza della Corte d’appello di Firenze di cui in epigrafe, veniva riformata la sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Firenze nei confronti di De Bernardi Pietro, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 110 cod. pen. 1 comma 1 lett. f) della L. 150/92 dichiarando non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
    Avverso la predetta sentenza De Bernardi Pietro, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione sollevando due motivi di impugnazione.
    Deduce con il primo il vizio di motivazione, in particolare di mancanza e manifesta illogicità, per avere la corte affermato il principio per cui anche per gli esemplari in avorio lavorati e acquisiti da oltre 50 anni sarebbe comunque necessaria una documentazione certificativa, rilasciata o vagliata dall’organo di riferimento interno, CITES, senza tuttavia illustrare da quale disposizione deriverebbe tale regola. La Corte non si sarebbe confrontata né con i rilievi del primo giudice né con gli artt. 61 e 62 del Reg. Ce n. 865/2006. Piuttosto, si sostiene che la normativa europea vigente non richiederebbe alcuna certificazione CITES ai fini della commercializzazione degli oggetti in avorio in questione, come sostenuto dal primo giudice su una puntuale analisi del combinato disposto degli artt. 2 e 8 del regolamento CE n. 338/1997 e degli artt. 61 e 62 del Regolamento CE n. 865/2006. Si contestano i richiami normativi operati dalla corte, e la valorizzazione di dichiarazioni di un teste operata dal collegio penale medesimo. La motivazione sarebbe anche contraddittoria, laddove, da una parte, riconosce l’esistenza di una disciplina derogatoria per gli esemplari lavorati acquisiti da oltre 50 anni e, dall’altra, reintroduce l’obbligo di un previo vaglio dell’organo di gestione Cites in contrasto con l’art. 62 del regolamento 865/2006 citato che, invece, escluderebbe la necessità di qualsiasi certificato. Vi sarebbe anche il travisamento della prova per la mancata considerazione di elementi di segno opposto alla tesi sostenuta dai giudici di appello, come una comunicazione del Nucleo Cites di Bologna. E si valorizzano gli elementi probatori che il tribunale avrebbe assunto a base della sua decisione. Vi sarebbe anche la mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, non essendosi individuato il dolo specifico richiesto a fronte del comportamento tenuto dall’imputato nel seguire una corretta procedura di vendita, acquisendo pareri legali e confrontandosi con uffici o soggetti competenti.
    Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 1 comma 1 lett. f) L. 150/1992 e agli artt. 61 e 62 e del Reg. CE n. 865/2006 e art. 2 lett. W) e 8 Reg. CE n. 337/98. La Corte avrebbe violato le predette previsioni normative. Si sostiene che alla luce degli artt. 2 lett. W) e 8 Reg. CE n. 337/98 non sarebbe necessaria documentazione, la cui mancanza integrerebbe il reato contestato all’art. 1 prima citato. In particolare, la previsione dell’art. 2 secondo cui vi può essere una esenzione al divieto di vendita con rilascio di un certificato in tal senso da parte dell’organo di gestione dello Stato membro in cui l’esemplare si trova, sarebbe stata superata con l’art. 62 del citato Reg. CE n. 865/2006, laddove prevede ipotesi di totale assenza di necessità di certificati. In tal modo la sussistenza del requisito della lavorazione e acquisizione precedente i cinquanta anni assumerebbe una dimensione oggettiva e non più rimessa alla valutazione dell’organo di gestione. Vi sarebbe altresì la violazione di legge per erroneo uso di una Comunicazione della Commissione Europea n. 2017/C 154/07, richiamata dalla Corte di appello quale conferma della necessità del vaglio Cites. Inoltre, la erronea interpretazione della normativa di settore escluderebbe comunque la possibilità di ravvisare una consapevole violazione della legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Preliminarmente, si rappresenta che come già precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 3859 del 14/03/1997 Ud. (dep. 24/04/1997 ) Rv. 207605 - 01) la legge n. 150 del 1992 ha dato attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati. Ha previsto regimi differenziati nelle due seguenti ipotesi: a) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti; b) importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato. Ha stabilito che la prima fattispecie integra estremi di reato e la seconda di illecito amministrativo. Nella nozione di "esemplare" va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso. In quella di "oggetto" va compreso il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di esso. Il quadro normativo implica che (Sez. 3, n. 5512 del 08/04/1997 Ud. (dep. 10/06/1997 ) Rv. 208456 - 01) l’importazione di animali appartenenti a specie protette è vietata quando venga posta in essere in violazione delle formalità previste dalla normativa internazionale ed interna. Essa è tuttavia consentita in casi eccezionali, rientranti tra quelli catalogati come "deroghe". Tra queste vanno annoverate le importazioni di esemplari per uso personale o domestico e tutti i casi di transito o trasbordo, quando gli animali siano sotto i controlli doganali.
    Nel caso in esame è stato ipotizzata la contravvenzione di cui all’art. 1 lett. f) della legge 7.2.1992, n. 150 che, al primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato sanziona penalmente i comportamenti di chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o n-esporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; (...) f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

L’art. 8 sexies della stessa legge n. 150, ai fini dell’applicazione della normativa in oggetto, specifica che:

    Ai fini dell’applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato: a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976; b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell’allegato B e nell’allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall’imballaggio, dal marchio o dall’etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie; c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell’allegato A, appendici I, II e III, e nell’allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio; d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato; e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare nato in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato; f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate; g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.

In sostanza l’esemplare, descritto alla lett. b) dell’art. 8 sexies, è quell’animale, o quella parte di esso o prodotto che da esso derivi, che resta sempre "facilmente identificabile" nonostante l’eventuale lavorazione cui sia stato sottoposto, mentre l’oggetto ad uso personale o domestico, di cui alla successiva lett. c), per effetto delle lavorazioni e trasformazioni subite, non è più simile all’originario animale di specie protetta (o ad una parte di esso), tanto da venire definito "prodotto derivato" (vedi Cass., Sez. III 24.4.1997, n. 3859; 12.2.1997, n. 1252; 1.10.1993, n. 2034).
Nella fattispecie in esame, gli oggetti in avorio di elefante, non meglio precisati nelle sentenze, non sono oggetto di contestazione quanto alla loro caratteristica di elementi di animali facilmente identificabili come tali, così da costituire pertanto pur sempre parti di animale di specie protetta e non prodotto di mera derivazione animale.
Va aggiunto che l’originario Regolamento del Consiglio C.E.E. n. 3626/82 ha dato applicazione, nella attuale Unione Europea, a decorrere dal 1 gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata in Italia con la legge 19.12.1975, n. 874, il cui dichiarato obiettivo è quello di proteggere tali specie, nonché di assicurare la loro conservazione mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di esse.
Detto Regolamento è stato "sostituito", con decorrenza dal 1^ giugno 1997, dal Regolamento del Consiglio C.E. n. 338/97 (come testualmente indicato al n. 2 della premessa di quest’ultimo testo normativo comunitario) ma va sottolineato che:

    che la legge n. 150/1992 costituisce applicazione della Convenzione di Washington (che, nei rispettivi allegati, già elenca le specie protette) e dei Regolamenti comunitari attuativi di detta Convenzione - e che la sostituzione del Regolamento n. 3626/82 non ha introdotto modifiche alla Convenzione ed ha avuto il dichiarato scopo "di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio, mediante un (nuovo) Regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell’attuale struttura degli scambi", anche attraverso "l’adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità" (n. 2 della premessa del Regolamento n. 338/97).

Va anche segnalato il Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

    Tenendo conto di quanto riportato nel primo motivo occorre anche tenere presenti le previsioni delle seguenti disposizioni: Art. 2 del regolamento CE n. 338/97 nella parte in cui dispone che: - Definizioni. Ai fini del presente regolamento, si intende per: (...) g) « organo di gestione », un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell’articolo IX della Convenzione stessa; (...) j) « oggetti personali o domestici », esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali; (...) w) « esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni », esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant’anni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell’organo di gestione dello Staro membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi.

Art. 8 del predetto regolamento nella parte in cui dispone che: Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

    Sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell’allegato A.
    Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell’allegato A.
    Un’esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell’organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari: a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell’appendice I della Convenzione o nell’allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell’allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant’anni; (...). Il comma 4 dispone altresì che : "la Commissione può definire secondo la procedura di cui all’articolo 18 esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell’allegato A, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali esenzioni devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche".

Quanto al pure citato Regolamento CE n. 865/2006 rilevano i seguenti articoli: Articolo 61 Esenzioni dall’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97 Salvo il disposto dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto ivi previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, in relazione all’acquisto, all’offerta di acquisto o all’acquisizione a fini commerciali di esemplari di specie iscritte nell’allegato A del medesimo regolamento, nonché le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti sono concesse mediante il rilascio caso per caso di un certificato, non si applicano agli esemplari che rispondono a uno dei seguenti criteri:

    gli esemplari sono muniti di uno dei certificati per esemplari specifici di cui all’articolo 48 del presente regolamento;
    gli esemplari sono ammessi a beneficiare di una delle esenzioni generali di cui all’articolo 62 del presente regolamento.

Articolo 62 Esenzioni generali dall’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97 Il disposto dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato:

    esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell’allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell’articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento;
    esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;
    esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97;
    esemplari morti della specie Crocodylia di cui all’allegato A con codice di origine D, a condizione che siano marcati o identificati con altri mezzi conformemente al presente regolamento;
    caviale di Acipenser brevirostrum e suoi ibridi, con codice di origine D, purché sia contenuto in un recipiente marcato in conformità al presente regolamento.
    Tanto premesso deve ritenersi che :
    ai sensi del citato art. 2 lett w) si prescrive pur sempre la necessità di un "giudizio dell’organo di gestione dello Staro membro interessato" per individuare come « esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni » quegli " esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant’anni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni";
    ai sensi del citato art. 8 citato, la possibilità di una esenzione dal divieto di cui al comma 1 ", (secondo il quale "1. Sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell’allegato A") può essere eventualmente realizzata per " esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant’anni"; ma è sempre richiesto dallo stesso articolo che tale esenzione sia decisa "nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche", e, ancora una volta, "con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell’organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano;
    ai sensi dell’art. 61 già citato, sull’esenzione dall’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97,
    " il divieto ivi previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, in relazione all’acquisto, all’offerta di acquisto o all’acquisizione a fini commerciali di esemplari di specie iscritte nell’allegato A del medesimo regolamento, nonché le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti sono concesse mediante il rilascio caso per caso di un certificato, non si applicano agli esemplari che rispondono a uno dei seguenti criteri: (...) 2) gli esemplari sono ammessi a beneficiare di una delle esenzioni generali di cui all’articolo 62 del presente regolamento.
    Quanto a tali esenzioni generali l’art. 62 citato dispone che il disposto dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato:
    (..) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.
    Ebbene, emerge, con riguardo al caso di specie, che si vuole inerente ad esemplari lavorati "acquisiti da oltre cinquant’anni", la previsione di una possibilità di esenzione dalla necessità di un apposito certificato per configurare la sottrazione al divieto di cui all’art. 8 comma 1 del Reg. CE 338/97 e quindi la esclusione della contravvenzione in parola in caso di assenza di certificato; previsione fondata sulla base di una esenzione generale, ovvero non legata al rilascio caso per caso di una specifica esclusione, ex art. 62 del regolamento CE 338/97 ; il quale, tuttavia, configura tale generale esenzione - per quanto di interesse - per quei soli esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni come individuati ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97. Il rimando a tale articolo, sopra espressamente riportato, fa sì, allora, pur sempre, che sia necessario per la configurazione della esenzione, il rilascio di un "giudizio dell’organo di gestione dello Stato membro interessato" volto ad individuare come « esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni » quegli " esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant’anni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni". In proposito organo di gestione dello Stato, ai sensi dell’art. 1 lett. G) del Regolamento 338/97, è "un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell’articolo IX della Convenzione stessa"; con esclusione quindi, di un tecnico o esperto di parte come prospettato, senza fondamento normativo, in ricorso.
    La decisione della Corte di appello che riforma la decisione della sentenza impugnata secondo cui gli oggetti di avorio in discussione sarebbero stati in "libera vendita sulla base di una valutazione esperta e/o docu ..........esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni come individuati ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97" e quindi in assenza del sopra citato "giudizio dell’organo di gestione dello Staro membro interessato" ovvero del Cites competente appare altresì ulteriormente superata alla luce del più recente quadro giuridico.
    Se invero essa è conforme allo stato del diritto sopra riportato e configuratosi per lungo tempo, in relazione a fatti quali quelli contestati, risalenti al 2019, non lo è piu’ a fronte del subentrato Regolamento UE 2021/2280 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. Con particolare riferimento alla intervenuta modifica dell’art. 63 punto 3 del regolamento n. 865/2006 laddove l’art. 2 paragrafo 8 dispone che: "all’articolo 62, il punto 3 è sostituito dal seguente:
    esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97, a eccezione degli esemplari contenenti avorio di elefante".

Con tale previsione, certamente ancora non vigente nel 2019, anno di ritenuta consumazione finale del reato, non solo si conferma la tesi della corte di appello della esclusione della totale "liberalizzazione", come sostanzialmente proposto dalla difesa, della commercializzazione di esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni come individuati ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97, bensì si sancisce un regime ancora più rigoroso, sottraendosi alla possibilità di esenzioni generali, seppur con il giudizio di un organismo statale, di cui al combinato disposto degli artt. 63 punto 3 del Reg. n. 865/2006 e 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97, il commercio di esemplari contenenti avorio di elefanti.
Tanto, del resto, appare in linea con i "considerando" di cui al predetto regolamento, quali in particolare i seguenti: "(24) Stando alle informazioni attualmente disponibili nell’Unione sono presenti grandi quantitativi di vecchi articoli in avorio, per lo più importati negli Stati membri dell’UE prima che le specie di elefanti fossero incluse nell’appendice I della convenzione. (25) Per rafforzare la lotta contro il commercio illegale di avorio e tenendo conto del principio di proporzionalità, le norme e gli sforzi di applicazione devono essere rafforzati in modo proporzionale ai rischi individuati per quanto riguarda il bracconaggio di elefanti e il commercio illegale di avorio. (26) La deroga generale concessa a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 che consente di commercializzare esemplari di avorio lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni, ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del medesimo regolamento, senza un certificato rilasciato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, dovrebbe essere soppressa per gli esemplari lavorati contenenti avorio di elefante. Di conseguenza non sarà più possibile commercializzare avorio lavorato senza un certificato rilasciato a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del predetto regolamento. (27) Parallelamente, si dovrebbe tener conto del fatto che i certificati di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 che riguardano esemplari di avorio di elefante sono stati rilasciati per quasi quarant’anni — a partire dall’entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3626/82 — e che il diritto dell’Unione non impone alle autorità competenti di rinnovarli periodicamente. Non è pertanto possibile avere un quadro completo dei certificati rilasciati e in alcuni casi, a causa dell’evoluzione della prassi amministrativa nel tempo, possono sorgere dubbi sulla corrispondenza tra il materiale certificato e il certificato rilasciato. Per contribuire in modo più incisivo alla lotta continua contro il commercio illegale e consentire alle autorità competenti degli Stati membri di rafforzare il controllo del commercio di avorio di elefante all’interno dell’Unione, risulta pertanto necessario fissare una data di scadenza per tutti questi certificati. Tenuto conto della necessità per gli operatori e le autorità di adeguarsi a tali cambiamenti, la scadenza dovrebbe essere fissata al termine di un periodo di transizione di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. (28) Per un certo periodo di tempo dopo che la soppressione di tali esenzioni sarà diventata effettiva, le modifiche comporteranno presumibilmente un aumento del numero di domande di certificati nuovamente richiesti per attività commerciali che riguardano esemplari di avorio di elefante. Per il primo anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento è pertanto opportuno prorogare il termine entro il quale gli organi di gestione degli Stati membri sono tenuti a trattare le domande di tali certificati. (29) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 865/2006".

    Dunque, nessun errore in diritto emerge, nella sentenza impugnata, quanto alla ricostruzione del regime giuridico applicabile per i fatti contestati.
    Superato il tema giuridico nei termini suesposti, ed escluso quindi che si possa rilevare, ancorchè di ufficio, ex art. 609 comma 2 cod. proc. pen,. la mancata previsione, da parte del Legislatore, del fatto come reato, così come prospettato sostanzialmente dalla difesa, si deve osservare, altresì, come tutte le deduzioni svolte nei due motivi proposti in tema di mancata valorizzazione di elementi istruttori come anche in tema di elemento soggettivo, oltre a non essere in grado di superare l’esposta cornice giuridica, finiscono per muoversi lungo una linea critica di pura rivalutazione degli elementi disponibili, che è esclusa dall’ulteriore rilievo per cui la sentenza impugnata ha sancito la intervenuta prescrizione del reato: con la conseguenza per cui il ricorrente non ha tenuto conto di tale ultima circostanza, rispetto alla quale va richiamato il noto principio secondo il quale è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione dell’imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l’evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 283131). E invero mentre, da un lato, si richiamano elementi istruttori in una prospettiva essenzialmente di ricostruzione dal regime giuridico inteso, erroneamente, come escludente qualunque necessaria valutazione di un organismo statale per stabilire che i beni in questione siano "<esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni", dall’altro, si rappresenta in ogni caso l’assenza dell’elemento psicologico del reato non in termini di evidenza quanto, piuttosto, sulla base di una mera quanto laconica asserzione di intervenuta erronea interpretazione della legge come tale escludente il dolo, non significativamente arricchita peraltro, dalla precisazione, in memoria depositata, di intervenuto adempimento di un onere di informazione e ricostruzione, in ogni caso implicante valutazioni estranee all’ambito dell’evidenza" della insussistenza dell’elemento soggettivo contravvenzionale.
    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende-
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2026.