Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 7105 del 23 febbraio 2026 (UP 5 feb 2026)
Pres. Liberati Rel. Calabretta Ric. Stroscio e altro
Urbanistica.Configurabilità del delitto di depistaggio in relazione ad attività di ripristino dei luoghi
Il delitto di depistaggio ex art. 375 cod. pen. è configurabile anche in presenza di condotte di immutazione dello stato dei luoghi finalizzate a fornire una falsa rappresentazione dell'avvenuto ripristino prescritto dall'autorità. Tale condotta, pur collocandosi in una fase successiva alla commissione del reato originario, rientra nell'alveo della norma incriminatrice qualora sia idonea a sviare le indagini o a condizionare le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, comprese la richiesta di archiviazione o il dissequestro. Non è necessaria la prefigurazione di uno specifico reato oggetto di depistaggio, essendo sufficiente la consapevolezza che la condotta possa produrre effetti di ostacolo all'accertamento della verità processuale in un procedimento penale anche solo da iniziarsi
Cass. Sez. III n. 7099 del 23 febbraio 2026 (CC 26 nov. 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Giordano
Beni culturali. Natura archeologica e irrilevanza della dichiarazione formale di interesse culturale
In tema di reati contro il patrimonio culturale (art. 518-duodecies c.p.), per il riconoscimento della natura di bene archeologico ai fini dell'applicazione della tutela penale non è richiesto né l'accertamento formale del cosiddetto interesse culturale né che il bene sia qualificato come culturale da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene stesso, quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri. La tutela prevista dal D.P.R. n. 42 del 2004 e dalla correlata disciplina codicistica va esercitata indipendentemente dal provvedimento di dichiarazione di importanza culturale di cui all'art. 13 del medesimo decreto, in dipendenza della genetica natura del bene. Tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in relazione ai beni appartenenti allo Stato, deve ritenersi valevole anche nei casi in cui i beni appartengano ovvero siano nella disponibilità di privati.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1096 dell’11 febbraio 2026
Urbanistica.Illegittimità dei provvedimenti sanzionatori edilizi per carenza e incongruenza dell'istruttoria tecnica
È illegittimo il provvedimento di diniego di accertamento di conformità, unitamente alla conseguente ordinanza di demolizione, qualora l’azione sanzionatoria dell’Amministrazione si fondi su un’istruttoria tecnica imprecisa e frammentaria che non consenta una chiara individuazione delle opere effettivamente non condonabili. Il principio di legalità e correttezza dell'azione amministrativa impone che l’ente locale effettui una puntuale ricognizione dello stato legittimo degli immobili, distinguendo accuratamente tra interventi già sanati, opere parzialmente difformi e abusi integrali. La validità del provvedimento è negata qualora emerga, anche tramite verificazione in sede giurisdizionale, una discrasia tra i verbali istruttori e la reale consistenza edilizia, specialmente laddove non sia stata valutata l’incidenza di disposizioni normative sopravvenute potenzialmente favorevoli alla sanabilità dell'intervento o al mutamento di destinazione d'uso. L'Amministrazione ha l'obbligo di riesercitare il potere conformandosi alle risultanze tecniche emerse nel giudizio, garantendo che l'accertamento della doppia conformità non sia inficiato da incertezze sulla consistenza dei volumi e delle superfici
Cass. Sez. III n. 7376 del 24 febbraio 2026 (UP 12 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Gesualdi
Beni ambientali.Realizzazione di piste in area boscata e autorizzazione paesaggistica
Integra il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 la realizzazione senza autorizzazione, in area boschiva vincolata, di "piste" in terra battuta mediante sradicamento di ceppaie e movimenti terra che comportino una radicale trasformazione del suolo, esulando tali interventi dalla nozione di "manutenzione ordinaria della viabilità esistente" prevista dalla normativa regionale. L'onere di munirsi del titolo abilitativo grava sul legale rappresentante dell'impresa esecutrice che, quale direttore esecutivo, operi le scelte sulle modalità materiali di intervento. La causa estintiva di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004 postula il ripristino integrale dello stato dei luoghi e non è integrata dal mero riporto di fogliame o materiali di risulta. L'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è legittima ove l'entità dei lavori e l'impatto sul terreno evidenzino una non esigua offesa al bene ambientale e un potenziale aggravamento del rischio idrogeologico.
Cass. Sez. III n. 7097 del 23 febbraio 2026 (CC 26 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Ferrandino
Urbanistica.Natura reale dell'ordine di demolizione e opponibilità ai terzi possessori
L'ordine di demolizione delle opere abusive, emesso dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio. Tale provvedimento deve essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che siano in rapporto con il bene e vantino su di esso un diritto reale o personale di godimento, inclusi i terzi estranei alla commissione del reato. La demolizione "segue la res", sicché il trasferimento della proprietà o del solo possesso non ne impedisce l'esecuzione, né configura una "impossibilità" legittimamente invocabile dal condannato per bloccare il ripristino dell'assetto urbanistico violato. Diversamente, basterebbe un'alienazione simulata o il trasferimento del possesso a terzi per vanificare la funzione riparatoria della sanzione. Ne consegue che l'ingiunzione di demolizione è correttamente rivolta al responsabile dell'abuso, ferma restando la sua efficacia verso chiunque disponga materialmente del manufatto illecito
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 199 del 6 marzo 2026
Urbanistica.Inammissibilità della sanatoria sismica
In materia edilizia, la sanzione demolitoria è legittimamente irrogata per opere realizzate in zona sismica prive della preventiva autorizzazione del Genio Civile, atteso che l’ordinamento vigente non ammette l’istituto della "sanatoria sismica" postuma, stante la natura fondamentale del controllo preventivo ex artt. 94 e 98 del d.P.R. n. 380/2001. Tale carenza di nullaosta sismico rende l'abuso insanabile e giustifica l'ordine di rimozione, indipendentemente dalla astratta riconducibilità dell’intervento al regime della DIA o della sanzione pecuniaria.(segnalazione M. Grisanti)
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