Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 19867 del 28 maggio 2025 (UP 7 mar 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Gai Ric. Frenna
Urbanistica.Valutazione unitaria dell'intervento edilizio abusivo
In tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti. Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti
Cass. Sez. III n. 20665 del 4 giugno 2025 (CC 14 mag 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. De Pascale
Urbanistica.Inammissibilità sanatoria parziale
Ogni forma di sanatoria (sia edilizia ex art. 36 del DPR 380/01 che relativa alla disciplina del condono) né può essere parziale (perché altra parte di un immobile non risponde ai requisiti di legge per la stessa) né può essere interessata da interventi edili di "riduzione per demolizione" per ricondurre l'immobile in parametri legali. Anche l'art.36-bis TUE se da una parte, alle date condizioni, consente interventi edilizi successivi, specificamente impartiti, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo, comunque non consente una sanatoria parziale, ossia relativa solo ad una parte dell'opera abusiva, lasciando intatta altra parte della stessa.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3809 del 5 maggio 2025
Urbanistica.Piano di lottizzazione e permesso di costruire
L'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire, si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata. In questo quadro sono del tutto eccezionali le ipotesi in cui risulta consentito prescindere dalla formazione del piano attuativo, al quale lo strumento urbanistico di livello superiore subordini il rilascio del permesso di costruire su un dato lotto, essendo le stesse ipotesi limitate ai casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una completa edificazione della zona, sia incompatibile con il piano attuativo stesso. L’intervenuta edificazione come causa di esenzione dell’esigenza del piano attuativo non può che porsi come eccezionale in quanto invertirebbe l’ordine logico della pianificazione che si pone come preventiva alla realizzazione degli immobili. Peraltro poiché il piano attuativo non ha equivalenti non è consentito superarne l'assenza facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona. Ciò impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare vanificando la funzione del piano attuativo.
La Corte costituzionale conferma la normativa di inedificabilità sui litorali della Sicilia
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. V n. 3773 del 5 maggio 2025
Ambiente in genere.Obblighi manutentivi delle aree esterne al confine stradale
Le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 Cod. strada delineano un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi ed enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione delle relative opere di mantenimento, così da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno ovvero alla caduta di massi o altro materiale sulla strada. In tale prospettiva, l’art. 14 del codice della strada assegna all’ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale [cfr., in particolare, l’art. 14, comma 1, lett. a)], ma tale obbligo non si estende alle aree estranee circostanti, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade. Le ripe, ai sensi dell’art. 31 del Codice della Strada, devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale. Alla luce di ciò, incombono dunque sui proprietari gli obblighi manutentivi relativamente alle aree esterne al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade, ai sensi dell’art. 31 cit., in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, nei sensi sopra evidenziati.
Cass. Sez. III n. 19329 del 23 maggio 2025 (UP 15 gen 2025)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. PG in proc. Fenu
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e messa alla prova
L’accertamento sul ripristino dello status quo che si richiede ai fini dell’ammissione alla prova nell’ambito del reato di lottizzazione abusiva si atteggia in termini non dissimili da quello che è ritenuto funzionale ad evitare la confisca delle aree, valendo cioè anche ai fini della legittimità della messa alla prova il principio elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva, a rendere superflua la confisca dei terreni, perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 della C.E.D.U., è solo l’effettiva e integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell’intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio
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