Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 10354 del 29 dicembre 2025
Ambiente in genere.VIA e AIA
Il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (e possano avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. A favore di tale qualificazione depone l’intera impalcatura normativa del d.lgs. n. 152/2006, il quale qualifica espressamente VIA e AIA come autonomi provvedimenti amministrativi, in quanto tali, produttivi di effetti precettivi loro propri
Cass. Sez. III n. 486 del 8 gennaio 2026 (CC 20 nov 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Giorgianni Ric. Romanelli
Rifiuti. Motivazione del sequestro probatorio e classificazione rifiuti
In tema di misure cautelari reali, il decreto di sequestro probatorio e la relativa convalida devono essere sorretti da una motivazione che, pur se concisa, specifichi la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, garantendo che le esigenze probatorie non siano altrimenti perseguibili. Con riferimento ai reati ambientali e alla gestione illecita di rifiuti, costituisce motivazione idonea e non meramente apparente il richiamo alla necessità di procedere alla corretta classificazione e caratterizzazione dei materiali mediante l'attribuzione dei codici CER. Tale esigenza giustifica il mantenimento del vincolo di indisponibilità sia sui rifiuti che sull'area interessata dal deposito sino all'espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica dell'ipotesi accusatoria. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza fisica e logica, restando preclusa ogni censura di merito sulla natura di "rifiuto" dei beni sequestrati, qualora l'ordinanza del riesame dia conto in modo coerente degli elementi di fatto (stato di abbandono, presenza di sporcizia) desunti dagli atti di indagine.
Cass. Sez. III n. 1918 del 19 gennaio 2026 (UP 17 nov 2025)
Pres. Andreazza Rel. Giorgianni Ric. Falchi
Caccia e animali.Detenzione di animali in condizioni incompatibili e particolare tenuità del fatto
In tema di reato di cui all'art. 727 cod. pen., la detenzione di animali è penalmente rilevante non solo quando determina un processo patologico, ma anche quando produce meri patimenti dovuti a condotte colpose di incuria che offendono la sensibilità psico-fisica dell'animale, considerato quale autonomo essere vivente e non più mero oggetto di tutela indiretta. Integra vizio di motivazione l'omessa disamina, da parte del giudice di merito, della richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., qualora le ragioni del diniego non siano evincibili dal complesso della motivazione, trattandosi di un ambito della decisione rimesso all'apprezzamento fattuale del giudice
Vincolo idrogeologico ex r.d.lgs. 3267/1923 e autorizzazioni regionali a sanatoria in attesa della corte costituzionale
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10353 del 29 dicembre 2025
Ambiente in genere.AIA ed Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti
Nessuna disposizione di legge condiziona l’autorizzazione delle modifiche AIA alla preventiva adozione dell'Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (E.R.I.E.) e ciò tanto più in un’ipotesi in cui si tratta di autorizzare non un nuovo impianto ma una modifica ad un impianto preesistente da lunga data, in relazione al quale nessuna incidenza può avere il predetto documento che, integrando il PGT, incide sulle scelte localizzative future o su modifiche sostanziali ad impianti esistenti ma non su modifiche che non si riflettono sul processo produttivo e non comportano un aggravio del rischio di incidenti rilevanti.
Cass. Sez. III n. 1902 del 19 gennaio 2026 (CC 29 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. PM in proc. Eurospinl
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e principio del ne bis in idem
In tema di reati urbanistici, non è configurabile l'identità del fatto tra la fattispecie di lottizzazione abusiva materiale e i singoli abusi edilizi in cui essa si articola, anche laddove riguardino le medesime strutture costruttive. La lottizzazione abusiva, in quanto reato a forma libera e progressivo nell'evento, implica una valutazione di fatto ontologicamente distinta, avente ad oggetto il pregiudizio arrecato alla potestà pubblica di programmazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti. Ne consegue che la prosecuzione dell'attività illecita oltre la data di accertamento di precedenti violazioni edilizie integra un fatto storico nuovo, precludendo l'operatività del divieto di "bis in idem" in sede cautelare. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato con riferimento al "periculum in mora", ravvisabile nelle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo, quali il rischio di modificazione, deterioramento, alienazione o ulteriore utilizzo speculativo del bene abusivo che aggravi il carico urbanistico.
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