Cass. Sez. III n. 13633 del 15 aprile 2026 (CC 11 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Puzella
Urbanistica. Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione
In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione di opere abusive, il difetto di legittimazione attiva del terzo — che non risulti proprietario, né titolare di un diritto di abitazione o residente di fatto nell'immobile — costituisce rilievo preliminare ed assorbente rispetto alle censure relative alla sanabilità delle opere o alla proporzionalità della misura.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/10/2025, il Tribunale di Napoli, sez.dist. di Ischia, quale Giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibili e rigettava integralmente le richieste di declaratoria di invalidità e revoca dell’ingiunzione di demolizione avanzate nell’interesse di Puzella Giuseppe.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Puzella Giuseppe, terzo interessato, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando i motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento del fatto. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto il ricorrente sfornito di legittimazione, sulla base di valutazioni non condivisibili (il ricorrente non risulta risiedere nell’immobile, nè esserne il proprietario o titolare di diritto che lo legittimerebbe ad abitarsi e neppure risulta abitarvi in via di mero fatto); rimarca che, al contrario, risulta che il ricorrente è domiciliato presso l’immobile sanzionato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 6.2.2023, in atti e che, quindi, è titolare ad agire come terzo interessato nel procedimento esecutivo, vivendo da anni nell’immobile, in considerazione del pregiudizio imminente ed irreparabile che gli deriverebbe dalla procedura esecutiva, essendo ultranovantenne ed invalido al 100%. Del pari erronea e viziata dal travisamento del fatto e della prova era la valutazione del titolo rilasciato alla proprietaria dell’immobile, ai sensi degli artt. 14-bis e ter legge 241/1990, non assumendo rilievo il vincolo idrogeologico, che non è vincolo di inedificabilità assoluta e ricadendo l’immobile in zona a rischio idraulico nullo e solo in piccolissima parte in zona a rischio frana elevato R3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, travisamento del fatto e della prova in ordine alla valutazione di proporzionalità della misura. Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto l’infondatezza del motivo con il quale era stata denunciata la violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio alla luce dei principi fissati dalla Corte EDU con la sentenza dewl 21 aprile 2016 (cd Ivanova), nonchè la violazione del principio di proporzionalità della sanzione; l’immobile, anche la demolizione era in itinere, era ancora abitabile in quanto non era stato demolito nè il bagno nè la stanza abitata dal ricorrente; rimarca che il pregiudizio imminente ed irreparabile per il ricorrente consisteva nel fatto che, pur versando in condizioni di salute assolutamente incompatibili con l’esecuzione della sanzione, sarebbe costretto ad abbandonare l’unica casa di abitazione nella quale vive da anni, unitamente al nucleo familiare del figlio. Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
Il Pg ha depositato requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono inammissibili.
1.1. La doglianza afferente al rilevato difetto di legittimazione attiva del ricorrente ha ad oggetto deduzioni meramente contestative e del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata (p.2 ove si dà atto che l’immobile risulta sgombero da persone e cose, è in atto la spontanea demolizione da parte della proprietaria, è stata riscontrata l’assenza di persone che abitassero nell’immobile, il Pulzella non era comproprietario dell’immobile nè legittimato ad abitarlo per altra causa, risultando residente alla via nuova Montevico), confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
1.2. La doglianza afferente alla questione della sanabilità delle opere abusive in relazione al permesso in sanatoria n. 18/21 rilasciato dal Comune di Lacco Ameno è inammissibile. Il rilevato difetto di legittimazione del ricorrente risulta preliminare ed assorbente della censura. Il provvedimento impugnato, comunque, ha correttamente ribadito le ragioni di infondatezza del motivo, richiamando le argomentazioni poste a fondamento del rigetto di precedente incidente di esecuzione, provvedimento confermato da questa Corte con sentenza n. 2785/2024; il ricorrente neppure non si confronta con tali argomentazioni, riproponendo, senza alcun vaglio critico, le medesime questioni già adeguatamente esaminate dal giudice di merito.
1.3. Del pari inammissibile è la doglianza avente ad oggetto la proporzionalità della misura, in considerazione del rilevato difetto di legittimazione del ricorrente, il quale non solo non risulta di fatto abitare nell’immobile ma neppure risulta titolare di posizione giuridica legittimante il diritto di abitare l’immobile in questione. Anche in relazione a tali rilievi il ricorrente, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, propone censure meramente contestative e di mero fatto, orientare a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/03/2026


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