 Cass. Sez. III n. 42190 del 29 novembre 2010 (Cc. 10 nov. 2010)
Cass. Sez. III n. 42190 del 29 novembre 2010 (Cc. 10 nov. 2010)
Pres. Petti Est. Lombardi Ric. Romano
Urbanistica. Opere stagionali
La mancata rimozione di un’opera edilizia allo spirare del termine stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo, configura il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato ari 44 e dell’art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza all’obbligo di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la installazione del manufatto per un determinato periodo di tempo.
UDIENZA del 10.11.2010
SENTENZA N.1499
REG. GENERALE N. 27385/2010
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Ciro Petti                          Presidente 
 "   Alfredo Maria Lombardi      Consigliere  - Rel.
 Silvio Atnoresano                     "
Giulio Sarno
 Santi Gazzarra
 ha pronunciato la seguente:
 SENTENZA
 - Sul ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Guida, difensore di fiducia di Ro.  An., n. a Nola il xx.ad.xxxx, avverso l'ordinanza in data 27.4.2010 del  Tribunale di Napoli, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P.  del Tribunale di Nola in data 30.3.2010.
 - Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
 - Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
 - Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino  Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 - Udito il difensore Avv. Giuseppe Guida, che ha concluso per l'accoglimento del  ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
 Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del  riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nola in data  30.3.2010, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di un gazebo  con struttura portante lignea stabilmente ancorato al suolo.
 Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato di  cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, oggetto di indagine nei confronti  di Ro. An., per essere stata omessa la rimozione del manufatto al termine della  fase stagionale cui era limitato dal titolo abilitativo.
 Il Tribunale ha, altresì, ritenuto sussistenti le esigenze cautelari connesse  all'aggravio del carico urbanistico derivante dalla utilizzazione dell'opera.
 
 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la  denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
 Con il primo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata  applicazione dell'art. 44, primo comma lett. b), del DPR n. 380/2001.
 Si deduce, in sintesi, che l'opera di cui si tratta non è caratterizzata dai  requisiti della precarietà, ovvero della temporaneità della sua utilizzazione, e  che la stessa è conforme a quanto previsto dal permesso di costruire, sicché non  sussisteva alcun obbligo di rimozione al termine del periodo di utilizzo.
 Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata  applicazione dell'ari. 321 c.p.p..
 Si deduce che la valutazione della esistenza delle esigenze cautelaci è fondata  su una motivazione apodittica, disancorata dai dati fattuali emergenti dagli  atti.
 Si osserva sul punto che la struttura realizzata ha una funzione strumentale ed  accessoria rispetto all'albergo cui è annessa, sicché dal suo utilizzo non può  derivare una concreta e reale compromissione del territorio ovvero del carico  urbanistico.
 Con l'ultimo motivo di gravame si denuncia la illogicità e contraddittorietà  della motivazione dell'ordinanza.
 In sintesi, si denuncia la illogicità della motivazione in relazione alle  risultanze dalle quali emerge la conformità dell'opera alle previsioni del  permesso di costruire.
 Il ricorso non è fondato.
 Come osservato dallo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma primo lett.  e5), del DPR n. 380/2001, sono considerati interventi di nuova costruzione, la  cui realizzazione deve essere assentata mediante il permesso di costruire, la  installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi genere .....utilizzate quali abitazioni, ambienti di lavoro, oppure  come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze  meramente temporanee.
 E' stato, inoltre, già affermato da questa Suprema Corte in fattispecie analoga  a quella di cui si tratta che la mancata rimozione di un'opera edilizia allo  spirare del termine stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento  abilitativo, configura il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001,  atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del  citato art. 44 e dell'art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza  all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la  installazione del manufatto per un determinato periodo di tempo. (cfr. sez. III,  6.6.2006 n. 29871, Sciavilla, RV 234939).
 Correttamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha ravvisato nella mancata  rimozione del gazebo, al termine del periodo per il quale ne era prevista la  utilizzazione, la fattispecie di reato oggetto di indagine.
 
 Quanto all'esistenza dell'obbligo di rimozione del gazebo, al termine del  periodo stagionale per il quale era stato autorizzato, il relativo accertamento  costituisce una questione di fatto afferente alla interpretazione del titolo  abilitativo, che deve essere compiutamente esaminata nella sede di merito, in  quanto riguarda la colpevolezza dell'imputato, e, in ogni caso, non può formare  oggetto di verifica in sede di legittimità.
 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
 Sul punto dell'aggravio del carico urbanistico, invero, la motivazione  dell'ordinanza non è affatto apodittica e, pertanto, non è censurabile in sede  di legittimità.
 Il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che l'aggravio del carico  urbanistico è determinato dalla trasformazione di un'opera per la quale era  previsto il carattere temporaneo in opera definitiva e che la sua utilizzazione  incide sul rapporto tra popolazione del territorio ed attrezzature fissato dagli  standard urbanistici, determinando una accresciuta utilizzazione di quest'ultimo  rispetto a quanto stabilito in sede programmatica.
 L'ultimo motivo di gravame, infine, è inammissibile ex art. 325 c.p.p..
 Ai sensi della disposizione citata, infatti, i provvedimenti in materia di  misure cautelari reali possono essere impugnati mediante ricorso per tassazione  solo per violazione di legge.
 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento  delle spese processuali.
 P.Q.M.
 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di  Consiglio del 10.11.2010.
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 Nov. 2010
 
                    




