 Cass. Sez. III n. 45064 del 23 dicembre 2010 (Cc. 10 nov. 2010)
Cass. Sez. III n. 45064 del 23 dicembre 2010 (Cc. 10 nov. 2010)
Pres. Petti Est. Sarno Ric. Bartoletta
Urbanistica. Esecuzione dell’ordine di demolizione e diritti dei terzi
In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell’abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l’opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri  Magistrati:
 Dott. CIRO PETTI                                              - Presidente
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI                    - Consigliere 
 Dott. SILVIO AMORESANO                                - Consigliere 
 Dott. GIULIO SARNO                                          - Rel. Consigliere -
 Dott. SANTI GAllARA                                          - Consigliere -
 ha pronunciato la seguente
 ORDINANZA
 sul ricorso proposto da:
 I) BARTOLETTA MARIA TERESA N. IL xx/ad/xxxx
 - avverso il decreto n. 93/2009 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, del I 6/12/2009
 - sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
 - lette le conclusioni del PG: inammissibilità del ricorso;
- Uditi difensori Avv. //;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Bartoletta Maria Teresa, propone ricorso per cassazione avverso il decreto  emesso in data 16.12.2009 dal Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice  dell'esecuzione penale, con il quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza  di sospensione in via di urgenza dell'esecuzione dell'ordine di demolizione  emesso dal procuratore della Repubblica del medesimo tribunale.
 Deduce in questa sede la ricorrente:
 1) violazione dell'art. 660, comma 2, lettere b - e cpp, in relazione agli artt.  24 e 111 Cost. e norme attuative, nonché agli artt. 665 e ss. e 670 cpp.
 Ciò sul rilievo che la sentenza di condanna contenente l'ordine di demolizione  era stata emessa dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di Perciamontani  Felice, e che, benché proprietaria del terreno, non era mai stata sottoposta ad  alcun procedimento penale e non era stata destinataria, quindi, dell'ordine di  demolizione.
 2) violazione dell'art. 606, comma 2, lettere b) - cpp, in relazione agli artt.  24 e 111 Cost. e norme attuative, nonché agli artt. 665 e ss., 670 cpp. dovendo  essere necessariamente notificati al proprietario tutti gli atti preliminari  necessari (ordine di esecuzione, preavviso di sgombero e quant'altro), in  mancanza dei quali l'intero procedimento di esecuzione appare illegittimo.
 3) violazione dell'art. 606, comma 2, lettere b - e cpp, in relazione agli artt.  97 Cost. e 31, comma 5, D.P.R. 6.6.2001 n. 380. in relazione alle deliberazioni  nn. 65 e 66 del Consiglio Comunale di Lamezia Terme assunte in data 11.12.2009  su proposta della Giunta Comunale (delibere di G.C. 558 e 559 del 10.12.2009),  con le quali è stata dichiarata "l'esistenza del prevalente interesse pubblico a  non demolire" di alcuni fabbricati abusivi i cui proprietari erano stati già  attinti da ordinanza di esecuzione della definitiva sentenza di condanna e  dall'ordine di demolizione e rendendosi necessario e indispensabile garantire,  in attuazione dei diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 2 e 47 della  Costituzione, l'immunità dalla demolizione ordinata della prima e unica casa  realizzata abusivamente per le finalità abitative del soggetto in questione,  della sua famiglia e dei familiari in linea retta entro il primo grado.
 Il ricorso è inammissibile.
 In premessa occorre rilevare che, come esattamente rilevato dal PG della Corte -  che correttamente richiama sul punto la costante giurisprudenza di legittimità  -, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in  giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla  base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato  dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in  insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. (Sez. 3, n. 42978 del  17/10/2007 Rv. 238145).
 La questione risulta pertanto correttamente affrontata e risolta dal tribunale  che ha evidenziato l'inesistenza di domande di sanatoria e/o di definizione  dell'illecito edilizio. Né la ricorrente con il terzo motivo offre più specifici  elementi di valutazione. Per il resto va ribadito in questa sede quanto più  volte affermato da questa Corte e, cioè, che in tema di esecuzione dell'ordine  di demolizione del manufatto abusivo, disposto ex art. 7 della legge 28 febbraio  1985 n. 47, non assume rilievo la posizione di del 24/04/2001 Rv. 220191).
 Infine, - come rilevato dal PG - non sono previste particolari garanzie per il  terzo nel corso della procedura di demolizione.
 A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue per  la ricorrente l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una  somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa nella  misura di euro 1000.
 P.Q.M.
 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle  spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende  della somma di euro 1000.
 Così deciso, il giorno 10.11.2010
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 23 Dic. 2010
 
                    




