 Cass. Sez. III n. 761 del 14 gennaio 2011 (Cc. 2 dic. 2010)
Cass. Sez. III n. 761 del 14 gennaio 2011 (Cc. 2 dic. 2010)
Pres. Ferrua Est. Lombardi Ric. Terracciano
Urbanistica. Condono e rapporti con la sanatoria ordinaria
La normativa sui condono edilizio assume certamente carattere di specialità rispetto alle disposizioni che disciplinano la possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria (art. 36 del DPR n. 380/2001), sicché il divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui all’ari 146, comma 4, del D. Lgs n. 42/2004, come sostituito dall’art 2, comma I lett. s), del D. Lgs n. 63/2008, non si applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa speciale quale quella in materia di condono edilizio. Peraltro, va anche osservato che il predetto divieto deve ritenersi applicabile esclusivamente agli abusi commessi successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs n. 42/2004.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
 
 Giuliana Ferrua
 Alfredo Maria Lombardi 
 Giovanni Amoroso 
 Elisabetta Rosi
 Santi Gazzara
 ha pronunciato la seguente:
 SENTENZA
 - Sul ricorso proposto da Terracciano Anna, n. a Ercolano il xx.xx.xxxx, avverso  l'ordinanza in data 13.1.2010 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di  Portici, con la quale è stata respinta l'istanza di revoca dell'ingiunzione  emessa dal P.M. in esecuzione dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza  del Pretore di Portici del 28.5.1993, divenuta irrevocabile il 12.10.1994.
 - Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
 - Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
 - Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott.  Giuseppe Volpe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
 Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di  Portici, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, proposta  da Terracciano Anna, di revoca dell'ingiunzione emessa dal P.M. in esecuzione  dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza del Pretore di Portici in data  28.5.1993, divenuta irrevocabile il 12.10.1994.
 Il giudice dell'esecuzione ha osservato che nel caso in esame non sussistono  elementi idonei a dimostrare che l'istanza di condono edilizio presentata dalla  interessata sia suscettibile di concludersi favorevolmente con l'emanazione di  atti incompatibili con l'ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria.
 E' stata, al contrario, rilevata nell'ordinanza la inapplicabilità della  normativa sul condono edilizio al manufatto di cui è stato disposto  l'abbattimento, in quanto ubicato in zona vincolata, in cui è possibile ottenere  la sanatoria solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, corrispondenti  alle tipologie di cui ai n. 4, 5 e 6 dell'allegato l (restauro, risanamento  conservativo e manutenzione straordinaria), previa parere favorevole  dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
 E' stato inoltre osservato che l'art. 146, comma 10, del D. Lgs n. 42/2004 ha  espressamente sancito il divieto e l'inefficacia di nulla osta paesaggistici  rilasciati dopo l'esecuzione delle opere, sicché la possibilità di sanatoria ex  art. 36 del DPR n. 380/2001 deve intendersi limitata alle sole zone non  vincolate.
 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la Terracciano, che la denuncia per  violazione di legge e vizi di motivazione.
 Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed  errata applicazione dell'art. 39 della L. n. 724 del 23.12.1994.
 Si deduce, in sintesi, che la norma citata non prevede alcun limite alla  condonabilità dei manufatti realizzati in zona vincolata, previo rilascio del  nulla osta da parte dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo,  sicché il giudice dell'esecuzione, nel disporre la sospensione o revoca  dell'ordine di demolizione, deve controllare esclusivamente che la domanda sia  stata proposta tempestivamente, nonché la regolarità formale e sostanziale della  stessa in relazione alle previsioni della predetta legge.
 Si osserva inoltre che nel caso in esame non risulta applicabile il divieto di  emissione della autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui all'art. 146  del D. Lgs n. 42/2004, costituendo la citata normativa sul condono edilizio una  legge speciale che deroga alla norma ordinaria e, pertanto, la norma speciale  avrebbe dovuto formare oggetto di espressa abrogazione.
 Si osserva inoltre che l'ordinanza ha fatto impropriamente riferimento all'art.  36 del DPR n. 380/2001, che disciplina la possibilità di sanatoria ordinaria  degli abusi edilizi, mentre nella specie si applicano le disposizioni sul  condono edilizio.
 Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
 Secondo l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, in  sede di esecuzione dell'ordine di demolizione dei manufatto abusivo, impartito  con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla  sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda  di condono edilizio, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a)  la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei  lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di  intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non  condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai  fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la  sussistenza di un permesso in sanatoria tacito. (cfr. sez. III, 12.12.2003 n.  3992 del 2004, Russetti, RV 227558; sez. IV, 5.3.2008 n. 15210, Romano, RV  239606; sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di Somma, RV 237816).
 Va quindi rilevato che l'art. 39, comma 8, della n. 724 del 23.12.1994  stabilisce che "Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati  sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n. 1089, 29 giugno 1939  n. 1497, e del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni  dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della  autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni  delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la  violazione del vincolo stesso".
 La citata legge sul condono edilizio inoltre, a differenza di quanto previsto  dall'art. 32, comma 26 lett. a) e b), del D. L. n. 269/2003, convertito con  modificazioni dalla legge n. 326/2003, non limita la possibilità di fruire della  sanatoria ai soli abusi minori, ma pone quali limiti quelli stabiliti in  generale dal primo comma del medesimo articolo per tutte le tipologie di abuso.
 La giurisprudenza citata nell'impugnato provvedimento, infatti, si riferisce  esclusivamente alla applicabilità del condono edilizio previsto dal D.L. n.  269/03, convertito in L. n. 326/03.
 Deve essere inoltre osservato che la normativa sul condono edilizio assume  certamente carattere di specialità rispetto alle disposizioni che disciplinano  la possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria (art. 36 del  DPR n. 380/2001), sicché il divieto di rilascio dell'autorizzazione  paesaggistica in sanatoria, di cui all'art. 146, comma 4, del D. Lgs n. 42/2004,  come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. s), del D. Lgs n. 63/2008, non si  applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa  speciale quale quella in materia di condono edilizio.
 Peraltro, va anche osservato che il predetto divieto deve ritenersi applicabile  esclusivamente agli abusi commessi successivamente all'entrata in vigore del D.  Lgs n. 42/2004.
 Alla luce dei citati principi di diritto e riferimenti normativi, pertanto, il  giudice dell'esecuzione, ai fini dell'accoglimento o rigetto della domanda di  sospensione dell'esecuzione, deve accertare se nel caso in esame é stata  presentata domanda di condono ai sensi della L. n. 724/94 ovvero del D.L. n.  269/2003, convertito in L. n. 326/03, nonché la tempestività della domanda e  l'esistenza degli altri requisiti sopra precisati.
 La ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo  esame che tenga conto dei precisati riferimenti normativi e principi di diritto.
 P.Q.M.
 La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per un  nuovo esame.
Così deciso in Roma nella Camera di  Consiglio del 2.12.2010.
 
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 Gen. 2011
 
                    




