Pres. De Maio Est. Petti Ric. Ferraioli
Beni Ambientali. Autorizzazione paesaggistica
Il preventivo nulla osta paesaggistico deve essere richiesto per qualsiasi tipo d\'intervento e quindi anche se di natura pertinenziale o di minima entità
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza  pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/09/2007
Dott. PETTI  Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N.  2144
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA  Santi - Consigliere - N. 16869/2007
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
sul ricorso proposto  da:
difensore di FERRAIOLI Antonio, nato il 14 giugno del 1949 a  Furore;
avverso la sentenza della corte d\'appello di Salerno del 1 febbraio  del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro  Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo, il  quale ha concluso per l\'annullamento senza rinvio perché il fatto non  costituisce reato per il capo b) ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito  il difensore avv. MESSINA Alfredo, il quale ha concluso per l\'accoglimento del  ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto  segue:
IN FATTO
Con sentenza del 1 febbraio del 2007, la corte d\'appello  di Salerno, in parziale riforma di quella pronunciata il 2 febbraio del 2005 dal  tribunale della medesima città, sezione distaccata di Amalfi, dichiarava non  doversi procedere nei confronti del prevenuto Ferraioli Antonio, in ordine alla  contravvenzione di costruzione in zona sismica senza il preventivo deposito del  progetto di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 20, perché si era estinta  per
prescrizione e rideterminava in giorni dieci di arresto ed Euro 20.000,00  di ammenda la pena inflittagli, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n.  490 del 1999, art. 163, per avere, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,  realizzato un manufatto delle dimensioni di m 2,20 X 2,30 ed altezza di metri  3,10 completo di vani porta e due vani finestra nonché un muretto di metri 7  circa senza il nulla osta dell\'autorità preposta alla tutela del vincolo  paesaggistico.
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio  difensore denunciando:
la violazione della norma incriminatrice nonché  carenza di motivazione sul punto: assume che il manufatto in questione per le  sue modeste dimensioni era assolutamente inidoneo a ledere anche in astratto il  bene protetto tanto è vero che la sanatoria per la violazione edilizia era stata  concessa proprio per le ridotte dimensioni dell\'opera destinata  all\'alloggiamento dei contatori;
la violazione del principio del favor  innocentiae con riferimento alla declaratoria di estinzione della  contravvenzione alla L. n. 64 del 1974 per prescrizione, posto che la corte  avrebbe dovuto prosciogliere nel merito l\'imputato con formula ampia, in quanto  il Comune di Furore era stato considerato zona sismica solo dopo l\'ultimazione  dei lavori, come dimostrato con la documentazione amministrativa prodotta in  appello;
omessa motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di  necessità effettivo o erroneamente supposto: assume che era stato costretto a  realizzare l\'opera dovendo adeguare in termini ultimatavi gli impianti elettrici  della struttura per garantire a se stesso ed ai suoi familiari la permanenza  nell\'abitazione nonché la sicurezza degli ospiti dell\'albergo;
la violazione  dell\'art. 47 c.p. ed omessa motivazione sul punto relativamente alla  contravvenzione alla L. n. 64 del 1974 per la scusabilità dell\'ignoranza sul  fatto costituente il presupposto del reato.
IN DIRITTO
Il ricorso va  respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo, premesso che il  preventivo nulla osta paesaggistico deve essere richiesto per qualsiasi tipo  d\'intervento e quindi anche se di natura pertinenziale o di minima entità, si  deve ribadire che il rilascio del permesso in sanatoria a norma del D.Lgs. 29  ottobre 1999, n. 490, art. 36, come risulta dall\'art. 44, comma 3 del citato  T.U., determina l\'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle  norme urbanistiche vigenti e quindi non si applica al reato paesaggistico di cui  al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 ora previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art.  181.
Il reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, che ha  sostituito il previgente D.L. 27 giugno 1985, art. 1 sexies convertito con L. 8  agosto 1985, n. 431, ha natura di reato di pericolo astratto e, pertanto, per la  sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l\'ambiente,  potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto  quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori  del paesaggio e l\'aspetto esteriore degli edifici, atteso che nelle zone  paesisticamente vincolate è inibita ogni modificazione dell\'assetto del  territorio attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di  qualunque genere (cfr. Cass 14461, 19761 del 2003, 23980 del 2004.). Nelle zone  vincolate è persino vietato modificare il colore delle facciate dei fabbricati  (D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 158) o apporre cartelli pubblicitari senza la  prescritta autorizzazione (D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 157). Per quanto  concerne gli interventi su fabbricati è consentita solo la manutenzione  ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico o di restauro conservativo  a condizione però che non alteri lo stato dei luoghi o l\'aspetto esteriore degli  edifici (art. 152). Nella fattispecie legittimamente è stata ritenuta la  configurabilità del reato per la costruzione in una zona ad elevato valore  paesaggistico (la costiera Amalfitana), non solo di un manufatto per  l\'alloggiamento dei contatori, ma anche un muro di recinzione di m 7,70 di  lunghezza e m 1 di altezza che non svolgeva alcuna funzione conservativa.  Quindi, quanto meno per tale costruzione, per la quale non è stata evidenziata  alcuna necessità, era indispensabile richiedere la preventiva autorizzazione.  Anche il secondo motivo è infondato. Invero, questa corte ha il potere di  prosciogliere l\'imputato con formula più favorevole della declaratoria di  estinzione adottata dal giudice del merito esclusivamente quando non deve  procedere ad indagini di fatto o effettuare una rivalutazione del materiale  probatorio ossia quando non è necessaria la mediazione di un accertamento  probatorio (Cass. 5 ottobre 1998, Fabiani). Nella fattispecie, per prosciogliere  nel merito il prevenuto, la corte dovrebbe esaminare la documentazione  amministrativa indicata dal ricorrente al fine di stabilire l\'epoca in cui il  comune di Furore sarebbe stato incluso nell\'elenco delle zone considerate  sismiche. Siffatta accertamento di fatto incombeva al giudice del merito il  quale avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta dal prevenuto.  L\'omesso apprezzamento di tali documenti determinerebbe un annullamento con  rinvio al giudice del merito sennonché siffatto annullamento è incompatibile con  il principio di cui all\'art. 129 c.p.p. che impone l\'immediata declaratoria  delle cause di estinzione del reato.
Infondati sono il terzo ed il quarto  motivo che vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.
In  particolare, con riferimento allo stato di necessità, la corte territoriale ha  indicato le ragioni per le quali nella fattispecie non ricorreva l\'esimente  invocata dalla difesa evidenziando che il prevenuto avrebbe potuto chiedere  tempestivamente l\'autorizzazione e quindi il presunto danno era evitabile.  Invero, lo stato di necessità è difficilmente configurabile in materia di  abusivismo edilizio o ambientale, quando il pericolo di un danno grave è  evitabile (Così Cass. Sez. 3, 4 dicembre 1987 Iudicello; Cass. 17 maggio 1990 n.  7015; 22 settembre 2001, Riccobono; 22 febbraio 2001, Bianchi). In tale materia  manca, non solo e non tanto, il danno grave alla persona (secondo qualche  decisione di legittimità per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno  grave ai suoi diritti fondamentali ivi compreso quello all\'abitazione - cfr.  cass. 11030 del 1997 -), ma, anche e soprattutto, l\'inevitabilità del  pericolo:
infatti l\'attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma  è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza  collettiva, quali il territorio, l\'ambiente ed il paesaggio, che sono tutelati  anche dalla Costituzione - art. 9 -. Di conseguenza, se il suolo è edificabile,  al cittadino è attribuita la facoltà di chiedere il permesso di costruire ed il  nulla osta paesaggistico. Se il suolo non è edificabile il diritto del cittadino  a disporre di un\'abitazione non può prevalere sull\'interesse della collettività  alla tutela del paesaggio e dell\'ambiente. Le decisioni di questa corte che  interpretano in maniera estensiva il concetto di danno alla persona fino a  comprendervi il diritto all\'abitazione si risolvono in mere affermazioni di  principio sull\'astratta applicabilità di tale esimente anche in materia di abuso  edilizio, posto che richiedono comunque un\'indagine rigorosa sull\'effettiva  sussistenza dei requisiti dell\'esimente, i quali requisiti difficilmente o  eccezionalmente sono stati riscontrati nelle fattispecie concrete (cfr. ad  esempio Cass. 19811 del 2006). In definitiva, pur aderendo in questa materia ad  un\'interpretazione lata del concetto di danno alla persona, difficilmente nella  prassi sarebbe configurabile l\'inevitabilità del pericolo. Nella fattispecie,  come puntualizzato dai giudici del merito, il pericolo era evitabile chiedendo  tempestivamente l\'autorizzazione. Non ricorre neppure la putatività  dell\'esimente perché l\'omessa presentazione dell\'istanza diretta ad ottenere  l\'autorizzazione sarebbe stata quanto meno determinata da negligenza. Peraltro  la costruzione del muretto appare incompatibile con l\'esigenza di salvaguardare  la salute dei propri familiari e degli ospiti dell\'albergo, per cui non si  comprende in cosa possa consistere l\'assoluta necessità di costruirlo in assenza  del nulla osta.
Il quinto motivo rimane assorbito nel secondo giacché  l\'accertamento della sussistenza dell\'errore scusabile sulla non sismicità del  luogo presuppone accertamenti fattuali non consentiti in questa sede e comunque  si tratterebbe di errore determinato da colpa e perciò  irrilevante.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'articolo 616 c.p.p. Rigetta il  ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così  deciso in Roma, il 20 settembre del 2007.
Depositato in Cancelleria il 12  novembre 2007 
 
                    




