Cass. Sez. III n. 07632 del 26 febbraio 2026 (CC 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Pepe e Ciaramitaro
Urbanistica.Ordine di demolizione e principio di proporzionalità
In tema di reati edilizi, l’esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) qualora l'interessato fosse consapevole dell'illiceità dell'opera o abbia occupato l'immobile dopo la condanna. Il principio di proporzionalità non è assoluto e richiede un bilanciamento con l'interesse pubblico al ripristino dell'ordine urbanistico, valutando la gravità dell'abuso e i tempi trascorsi per la sanatoria. Grava sul condannato l'onere di allegare puntualmente l'impossibilità di reperire alloggi alternativi e la propria precarietà economica, non potendo la tutela del domicilio legittimare situazioni di illegalità create volontariamente o derivanti dall'inerzia del soggetto nel cercare soluzioni abitative lecite
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/09/2025, il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di Pepe Filippo e Ciaramitaro Maria Grazia, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di tre opere edili abusive contenuto nella sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale in data 14/09/2018, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 13/09/2019, divenuta irrevocabile il 19/11/2020. L'istanza di revoca si fondava sulla circostanza che uno degli immobili abusivi era adibito a residenza abituale del nucleo familiare della figlia dei condannati, composto da quest'ultima, dal coniuge e da due figli minorenni, i quali non disporrebbero di altre soluzioni abitative. La difesa deduceva la violazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e del diritto all'abitazione. Il Giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta rilevando, in sintesi, che: a) la revoca dell'ordine di demolizione è ammissibile solo in presenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con esso, circostanza non sussistente nel caso di specie, essendo stata anzi rigettata una richiesta di accertamento di conformità presentata in passato; b) il nucleo familiare della figlia dei condannati aveva trasferito la propria residenza nell'immobile abusivo in data 17/12/2018, ovvero in epoca successiva alla sentenza di primo grado che già aveva accertato l'abusività delle opere e ne aveva ordinato la demolizione, denotando una situazione di fatto creata quando il carattere illecito dell'edificazione era già stato giudizialmente accertato; c) la difesa non aveva fornito alcuna prova circa l'impossibilità per il nucleo familiare di reperire soluzioni abitative alternative, né circa l'assenza di risorse economiche a tal fine; d) il diritto all'abitazione e al rispetto della vita familiare non è assoluto e, nel bilanciamento con l'interesse pubblico alla tutela del territorio, non può prevalere in una situazione come quella descritta, non risultando l'ordine di demolizione sproporzionato.
Avverso tale ordinanza, Pepe e Ciaramitano, tramite il loro difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo con cui denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 9, e 44 del D.P.R. 380/2001, degli artt. 2 e 3 Cost. e dell'art. 8 CEDU, nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p. I ricorrenti lamentano che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, omettendo di applicare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Si sostiene che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione prodotta, attestante la situazione di necessità abitativa del nucleo familiare della figlia e l'assenza di altre proprietà immobiliari, e avrebbe errato nel non far prevalere il diritto fondamentale all'abitazione, specie in presenza di minori, sull'interesse al ripristino dell'assetto urbanistico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile in quanto articolato in motivi generici o manifestamente infondati.
Va ricordato, in via preliminare, che l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'invocato principio di proporzionalità e al rapporto dell'ordine di demolizione rispetto al diritto all'abitazione, ritiene, da una parte, che la tutela dell'interesse del privato a conservare la disponibilità dell'immobile abusivo non possa comportare una revoca definitiva dell'ordine (incompatibile con il quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato) bensì, al più, una sospensione, in sede esecutiva, e, dall'altra, non definisce diritti, tantomeno alla abitazione, di assoluta prevalenza rispetto alla demolizione. È stato precisato (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994 - 01) che il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. Si è ritenuto ancora che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo neppure contrasti con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 Conv. EDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Ferrante, Rv. 273368 - 01; Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Contadini, 267024; Sez. 3, n. 3704 del 09/11/2022, dep. 2023, Romano; Sez. 3, n. 1668 del 29/09/2022, dep. 2023, Lucenti). In tale quadro, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivano .va e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, e valutando, nel contempo, l'eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 - 01).
1.1 Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice in fase esecutiva, al fine di valutare se sia giustificata l'immediata esecuzione del provvedimento di demolizione, alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale, possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: è necessario che l'esecuzione dell'ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall'art. 8 della CEDU, per cui l'esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023, Russo); assumono rilevo la consapevolezza da parte dell'interessato dell'illiceità dell'intervento edilizio che ha originato l'ordine di demolizione, la gravità dell'illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell'abuso, se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021), Vitale; Sez. 3, 47693 del 4/10/2023, Russo); è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l'accertamento del reato e l'attivazione della procedura esecutiva, così da consentire al destinatario dell'ordine di demolizione di "legalizzare" l'immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall'ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869, Cutolo, Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024), Chisari; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv 282950); assumono rilievo le condizioni personali dell'interessato, quali l'età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell'illiceità dell'intervento edilizio e con l'arco temporale decorso dall'accertamento dell'abuso al fine di verificare se l'interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022, Palamaro; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022, Mastrodonato; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv. 282950); assume rilevo che vi sia stata per l'interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv. 282950); è necessario che non sussistano ragioni particolari che impongano di differire temporaneamente la demolizione per limitarne l'impatto nella sfera del privato (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D'Auria, Rv 282950); è necessario che i fatti allegati dall'autore dell'abuso per contrastare l'esecuzione dell'ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F.; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D'Antuono).
1.2 II principio di proporzionalità, dunque, presuppone la cogenza dell'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un "ordine urbanistico" tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare 'ex post', nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto. Esso si frappone all'esecuzione dell'ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell'ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell'ordine, bersi in quella esecutiva. Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell'allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare (per vero comunque temporaneamente dovendosi escludere una revoca definitiva per quanto sinora osservato) il ripristino di un ordine violato. In altri termini (cfr. Sez. 3, n. 48021 dell'11/09/2019, Giordano, Rv. 277994 - 01) il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell'ordine di demolizione irrevocabilmente e necessariamente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio o di altri diritti o interessi personali.
Nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale di Palermo fonda il proprio rigetto su argomenti precisi, tra cui, in particolare, la circostanza che l'occupazione dell'immobile a fini abitativi da parte del nucleo familiare della figlia dei ricorrenti sia avvenuta in data successiva alla sentenza di condanna di primo grado, che già conteneva l'ordine di demolizione. Si tratta di un elemento di decisiva rilevanza, valorizzato dal giudice per sottolineare come la situazione di disagio abitativo quantomeno, accettata nella consapevolezza della condizione di radicale illegalità dell'immobile. A fronte di tale specifica argomentazione, il ricorso si dilunga in una disamina generale dei principi in materia di proporzionalità, senza tuttavia confutare efficacemente la logicità della valutazione del giudice circa la non meritevolezza di tutela di una situazione creatasi post factum e in spregio a un provvedimento giudiziale.
Analogamente, a fronte del rilievo del giudice circa la mancata dimostrazione dell'impossibilità di reperire un alloggio alternativo, i ricorrenti si limitano ad asserire che tale prova sarebbe stata fornita (con il "DOC. 7" allegato al ricorso), chiedendo di fatto a questa Corte una rivalutazione di un documento che attesterebbe solo l'indisponibilità di ulteriori immobili da parte del nucleo familiare e che il giudice di merito, con motivazione del tutto logica, ha ritenuto non sufficiente a dimostrare uno stato di precarietà economica ostativa al reperimento di una diversa sistemazione. Non è stato, ancora, neppure allegato che si sia tentato, quanto meno dall'irrevocabilità della sentenza, di trovare una sistemazione alternativa, magari avvalendosi delle possibilità offerte dai bandi di edilizia residenziale pubblica o richiedendo l'assegnazione di sussidi in modo da mitigare il canone di locazione o, anche solamente, segnalando la propria condizione ai servizi di assistenza territoriali.
Il ricorso, quindi, difetta della necessaria specificità estrinseca, in quanto omette di confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/2/2026


Scarica la locandina

