Cass. Sez. III n. 12379 del 02 aprile 2026 (UP 17/02/2026)
Pres. Aceto Rel. Battistini Ric. Tarabuso
Rifiuti. Gestione rifiuti, crisi di impresa e stato di necessità
In tema di gestione dei rifiuti, non configura la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) la condotta del titolare di un'azienda che violi le prescrizioni dell'autorizzazione, superando i limiti quantitativi di stoccaggio, adducendo una crisi imprenditoriale e la necessità di non interrompere il pubblico servizio di raccolta. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 è integrato dalla piena consapevolezza di operare in difformità dai titoli autorizzativi. L'eventuale situazione di difficoltà economica non esclude l'elemento soggettivo né giustifica l'illecito, potendo l'agente ricorrere a strumenti legittimi, quali la denuncia della crisi agli organi preposti o la richiesta di deroghe, per gestire correttamente i flussi di rifiuti in esubero ed evitare pericoli per la salute pubblica.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 23 novembre 2022 con la quale Giulio Tarabuso e Michele Tarabuso sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 256, commi 1, 2 e 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 limitatamente alle condotte di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell'imputazione, ritenuto in essi assorbito il reato di cui al capo c), alla pena di mesi tre di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda ciascuno.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi.
2.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano vizio di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 81 cod. pen., 256, commi 1, 2 e 4 d. lgs. 252 del 2006 (travisamento della prova, motivazione illogica e apparente). Deducono che la motivazione della sentenza impugnata ha travisato le dichiarazioni da loro rese nell'esame e, dopo aver richiamato il contenuto di tali dichiarazioni, deducono che il dato testuale che si ricava dalle stesse non è affatto, come sostenuto in motivazione dalla Corte di appello, riferito a uno "scopo di salvaguardia aziendale" ma che il loro agire è da collegarsi alla necessità di non interrompere il pubblico servizio di raccolta di rifiuti sanitari, la cui interruzione avrebbe sicuramente generato illeciti da parte dei medesimi imputati.
2.2 Con il secondo motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 157 cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione. Deducono:che il reato di cui all'art. 256, commi 1, 2 e 4, d. lgs. 152 del 2006 di cui alla lettera a) dalla contestazione risulta accertato il 31 agosto 2018; che trattasi di reato contravvenzionale; che alla data di emissione della sentenza di secondo grado (24 gennaio 2025) erano decorsi oltre cinque anni dalla data di commissione del fatto; che il giudice di appello avrebbe dovuto, ex officio o assecondando la richiesta difensiva formulata in udienza, dichiarare estinto il reato e che nella sentenza manca alcun riferimento grafico ad argomenti, ancorché reiettivi, circa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte proposto per motivi in fatto non consentiti dalla legge. La Corte di appello ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato sulla base delle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso dell'esame, come esattamente riscontrate dal restante materiale probatorio acquisito agli atti. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto provato l'elemento soggettivo, avuto riguardo alla circostanza, ammessa dagli imputati, che costoro si sono determinati a violare le prescrizioni amministrative loro imposte nella piena consapevolezza di potere, e dovere, interrompere l'erogazione del servizio di raccolta se svolta in difformità dei limiti quantitativi (capo a n. 1) dell'imputazione e delle modalità (capo a, nn. 2 e 4 dell'imputazione) autorizzate. La Corte ha ritenuto inconferente l'argomento difensivo secondo il quale gli imputati assunsero tale condotta al fine di preservare il bene giuridico "salute pubblica" poiché i Tarabuso avrebbero potuto legittimamente perseguire tale risultato denunciando agli organi preposti la propria crisi imprenditoriale, generata dalla riduzione della disponibilità volumetrica di peso loro accordata dagli impianti di smaltimento dei rifiuti a causa delle vicende giudiziarie che avevano interessato Michele Tarabuso in quegli anni, così da ottenere una deroga che permettesse loro di diminuire il volume del proprio stoccaggio e, conseguentemente, di gestire correttamente il quantitativo di rifiuti raccolto e consentire all'ente preposto di rideterminarsi in ordine alla gestione del materiale in esubero. La Corte ha, poi, ritenuto che apparisse con chiarezza, dalle parole degli stessi imputati, che la scelta di non osservare le prescrizioni "affondasse" nella citata crisi imprenditoriale e che i Tarabuso, per far fronte alla critica situazione ambientale ed economica che la DES stava affrontando nel 2018, hanno proseguito l'attività di stoccaggio. Le doglianze dei ricorrenti non colgono nel segno. Non è affatto vero che le argomentazioni della Corte territoriale siano frutto di travisamento delle dichiarazioni rese nell'esame. Dalle trascrizioni dell'esame di Michele Terabuso, allegate al ricorso, emerge che l'imputato ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: «allora, io sono stato amministratore dalla nascita della Dasty Ecologica' Service, che risale al 1988, amministratore e direttore tecnico fino al 25-26 luglio del 2017. In questa data io sono stato colpito da un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari per un'indagine che aveva attenzionato tutto il sistema di appalti dell'azienda ospedaliera di Caserta e, ahimè, anche la nostra ditta che aveva un minimo fatturato – soltanto 800 mila euro – venne coinvolta in questa indagine. In quell'occasione, quindi, io mi dimisi da amministratore e lasciai soltanto la carica di direttore tecnico...Ed è da quel momento in poi, praticamente, che la Dasty ha iniziato ad avere problemi. Ma non perché mio fratello non abbia gestito la cosa come amministratore, assolutamente no. Perché anche quando io ero amministratore, le cariche erano divise, però io e mio fratello abbiamo sempre condiviso ogni scelta, quindi, sia prima che io ero amministratore, quando ero amministratore e sia dopo che ero soltanto direttore tecnico...dal 2017 in poi, a noi ci è venuto a mancare il credito nell'ambiente e nel settore in provincia. Perché, ovviamente, dopo che è stato preso un provvedimento di custodia cautelare, qualche appalto ce l'hanno tolto in autotutela, qualche appalto pubblico. Qualche appalto privato...qualche clinica importante non si è sentita più garantita, per cui si è rivolta altrove. E noi abbiamo iniziato ad avere difficoltà. Ma, maggiormente, abbiamo iniziato ad avere difficoltà con i centri di smaltimento...non solo ci hanno ridotto i quantitativi, ma ci hanno ridotto anche i tempi di pagamento, ce l'hanno un po' compressi....a luglio del 2017, quindi abbiamo sopportato quasi un anno...ovviamente, poi qualche problema abbiamo iniziato ad averlo con i dipendenti, perché comunque andavamo sempre in straordinario, in affanno ...abbiamo avuto qualche sciopero e la cosa si è un po' complicata. E quindi, abbiamo iniziato ad avere problemi anche nella gestione dello stoccaggio». L'imputato Giulio Tarabuso, come risulta dalle trascrizioni dell'esame allegate al ricorso, ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: «L'alternativa era quella di sospendere i servizi per queste aziende sanitarie locali, perché noi ne avevamo tre su cinque in Campania, avevamo una decina di cliniche private e avevamo l'ospedale di Caserta, altri ospedali del Beneventano, il Rummo eccetera, si dovevano sospendere queste attività. Avremmo creato all'interno delle aziende un disservizio tale che poteva avere una sospensione dell'attività. L'unico errore che noi facemmo, e questo ne sono cosciente, che avremmo dovuto comunicare agli enti preposti, come di solito si fa, che stavamo andando fuori budget, fuori quantità e fare una scelta se fermarci o avere una deroga da parte loro. Ma siccome il problema sembrava che si risolvesse a breve tutto questo non l'abbiamo fatto». Pertanto, non vi è stato alcun travisamento per invenzione da parte della Corte territoriale che ha correttamente riportato e valutato il dato della crisi imprenditoriale e la sussistenza dell'elemento soggettivo è stata desunta dalla piena consapevolezza degli imputati di poter e dovere interrompere l'erogazione del servizio di raccolta. Le doglianze dei ricorrenti, pertanto, devono ritenersi manifestamente infondate quanto al lamentato travisamento e finalizzate, nel resto, a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, la doglianza secondo la quale alla data di emissione della sentenza di secondo grado era già decorso il termine massimo di prescrizione non risulta formulata negli atti di appello. Né consta, dall'esame del verbale di udienza e dalla sentenza, che il difensore abbia formulato la richiesta di declaratoria di prescrizione nell'udienza del 24 gennaio 2025. Prescindendo dalla formulazione della richiesta, la cui mancanza non avrebbe fatto venir meno l'obbligo della Corte territoriale di pronunciare ex officio la declaratoria di estinzione del reato ove fosse decorso il termine massimo di prescrizione, deve rilevarsi che alla data della pronuncia della sentenza che ha concluso il giudizio di appello tale termine non risultava decorso. In forza della l. 23 giugno 1997, n. 103, applicabile nel caso concreto trattandosi di reato commesso il 31 agosto 2018, il corso della prescrizione è stato sospeso dal termine di novanta giorni per il deposito della motivazione di primo grado, scadente il 22 febbraio 2023, sino alla data del 22 agosto 2024. Tra il 31 agosto 2018 e il 22 febbraio 2023 sono decorsi anni quattro, mesi cinque e giorni ventidue sicché, tenendo conto del periodo non ancora decorso di mesi sei e giorni otto si giunge, dal 22 agosto 2024, data in cui riprende il corso della prescrizione, al 2 marzo 2025. Pertanto, alla data di pronuncia della sentenza di appello (24 gennaio 2025) non era decorso il termine massimo di prescrizione sicché il motivo di ricorso, così come dedotto, è manifestamente infondato.
3. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell'interesse di Giulio Tarabuso e Michele Tarabuso devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/02/2026


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