SEZ. 3 SENT.  04052  DEL 29/01/2003  (CC.13/11/2002) RV.  223532
     PRES. Savignano G                REL. Onorato P              COD.PAR.392
     IMP. Passerotti A        PM. (Parz. Diff.) Izzo G 
  Rifiuto - Nozione - Nuove disposizioni       di  cui  alla legge n. 178 del 2002 - Contrasto con le Direttive
euro       pee  -  Potere del giudice di adire la Corte di Giustizia - Esclusione       - Fondamento.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 1 
L. DEL 8/8/2002 NUM. 178 ART. 14 
L. DEL 8/8/2002 NUM. 178 
D. L. DEL 8/7/2002 NUM. 138 ART. 14 
DIRETTIVA CONSIGLIO DEL 18/3/1991 NUM. 156 
    In  tema  di rifiuti, la nuova definizione di rifiuto contenuta nell'art. 14  del  decreto  legge  8  luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto
2002  n. 178, quale interpretazione autentica della nozione dettata dall'art. 6  lett. a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, pur modificando la
nozione  di rifiuto dettata dall'art. 1 della Direttiva 91/156/CEE, e' vincolante  per  il  giudice  nazionale, atteso che la citata direttiva non e'
autoapplicativa  (cd  self  executing) e non potendosi in tal caso fare ricorso all'art.  234 del Trattato dell'Unione Europea, onde richiedere alla Corte di
Giustizia  una  interpretazione  pregiudiziale,  che  puo'  solo riferirsi al Trattato  o  agli  atti delle istituzioni della Comunita' e non agli atti del
legislatore nazionale. 
Fonte CED Cassazione
 
                    




