 TAR Sicilia (PA) sez. II sent. 1953 del 18 febbraio 2010
TAR Sicilia (PA) sez. II sent. 1953 del 18 febbraio 2010
 Urbanistica. Soppalchi
 
 La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi  di restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi  dell'art. 3, lett. c) D.P.R. n. 380/01, la conservazione di elementi,  anche strutturali, degli edifici, che siano comunque preesistenti,  ovvero l'inserimento di elementi nuovi, che abbiano tuttavia carattere  accessorio), ma nel novero degli interventi di ristrutturazione  edilizia, di cui alla lettera c) del comma primo dell'articolo 10 d.P.R.  n. 380/01, dal momento che determina una modifica della superficie  utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico
N. 01953/2010 REG.SEN.
 N. 02765/2008 REG.RIC.
 N. 01256/2009 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
 
 (Sezione Seconda)
 
 
 ha pronunciato la presente
 
 
 SENTENZA
 
 
 sul ricorso numero di registro generale 2765 del 2008, proposto da  Guglielmo Castellana, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Blandi,  con domicilio eletto presso Massimo Blandi in Palermo, via Emilia, n.  23;
 
 contro
 
 Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e  difeso dall'avv. Daniela Bartolone, con domicilio eletto presso la sede  dell’Avvocatura comunale in Palermo, piazza Marina, n. 39;
 Il Comune di Palermo, Settore Centro Storico;
 
 sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2009, proposto da  Guglielmo Castellana, come sopra rappresentato e difeso;
 
 contro
 
 L’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla P.I.;
 La Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;
 entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,  rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di  Palermo, presso il cui Ufficio sono per legge domiciliati, in Palermo,  via De Gasperi, n.81;
 Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, come sopra  rappresentato e difeso;
 
 per l'annullamento
 
 quanto al ricorso n. 2765 del 2008:
 
 1)dell'ordinanza n. 30/OD del 9.10.2008, notificata il successivo 24.10,  con cui il Dirigente del Settore del Centro Storico ha ingiunto al  ricorrente la demolizione delle opere realizzate nell'appartamento al 1°  piano dell'edificio "Palazzo Corvino di Mezzojuso", Via Divisi n. 20;
 
 2)di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale,  quale il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art.13  L.n.47/85, disposto con la nota prot. n. 196127 del 18/03/2008;
 
 quanto al ricorso n. 1256 del 2009:
 
 1)della nota n.997/A del 03/04/2009, “ comunicata a mezzo lettera  raccomandata recapitata con il servizio postale in data 11 aprile 2009,  con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha espresso parere  vincolante ex art.33 comma 4 del T.U. 380/2001 ai fini della demolizione  di opere di ristrutturazione di un appartamento facente parte di un  edificio ricadente in zona A della città di Palermo, Settore Centro  Storico, ai sensi della disposizione di cui all’art.9, comma 4, L.  n.47/85;
 
 2)di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
 
 
 Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 
 Vista l’ordinanza n.42 del 16/01/2009 di accoglimento della domanda di  sospensiva proposta col primo ricorso;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato,  per le Amministrazioni regionali intimate;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti delle cause;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott.  Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
 FATTO
 
 
 1.1.Con il primo ricorso ( RG.2765/08 ) notificato il 22/12/2008 e  depositato il 31 seguente, il Sig. Castellana Guglielmo ha impugnato  l’ordinanza di demolizione ed il diniego di concessione edilizia in  sanatoria, indicati in epigrafe, deducendo i motivi seguenti :
 
 1)Violazione della L.r. n.37/85, della L. n.47/85, eccesso di potere per  violazione delle norme di attuazione del PPE del Centro Storico di  Palermo e sotto vari altri profili.
 
 L’intervento edilizio effettuato dal ricorrente costituisce “ una tipica  ipotesi di restauro parziale, codificata nell’art.10 delle Norme di  Attuazione, o, per meglio dire, di c.d. risanamento conservativo .. “
 
 Con esso si è operato in un singolo alloggio del Palazzo Corvino e non  sull’intera unità edilizia che avrebbe invece costituito una ipotesi di  ristrutturazione, disciplinata dal successivo art.11, che comporta la  modifica di elementi attinenti all’unità edilizia e che necessita di  concessione onerosa.
 
 2)Violazione dell’art.9 L.n.47/85, della l. n.241/1990. Eccesso di  potere per difetto di istruttoria, per carenza di motivazione, e sotto  vari altri profili.
 
 Quand’anche si ritenesse che le opere edilizie realizzate costituiscano  una ristrutturazione edilizia, il Comune non potrebbe comunque ordinarne  la demolizione, ma applicare una sanzione pecuniaria.
 
 Ha chiesto pertanto il ricorrente l’annullamento degli atti impugnati,  con vittoria di spese.
 
 1.2.Il Comune di Palermo si è costituito con memorie depositate il 14 ed  il 15 gennaio 2009, chiedendo il rigetto della domanda cautelare di  sospensiva; successivamente ( 03/07/2009 ) ha depositato ampia  documentazione afferente alla controversia ivi incluso fascicolo con  rilievi fotografici del locale oggetto di intervento edilizio; con  memoria difensiva depositata il 24/09/2009 la difesa del Comune ha  eccepito l’improcedibilità del ricorso e, nel merito ne ha contestato la  fondatezza chiedendone comunque il rigetto, con vittoria di spese.
 
 1.3.Con ordinanza n.42 del 16/01/2009 si è accolta la domanda  incidentale di sospensiva.
 
 1.4.Il ricorrente ha depositato memoria il 22/09/2009 con cui ha  insistito per l’accoglimento del ricorso.
 
 2.1.Con il secondo ricorso ( RG. n.1256/2009 ) notificato l’08/06/09 e  depositato il 07/07/09 il Castellana ha impugnato la nota n. 997/A del  03/04/09 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, deducendo i motivi  di censura seguenti :
 
 1) Violazione dell’art.33, comma 4, del D.P.R. 380/2001. Violazione di  legge e nullità per assenza di potere. Violazione della L.n.241/1990.
 
 Alla data di adozione dell’impugnata nota si era ormai consumato il  potere della Soprintendenza, essendo decorso lo spatium deliberandi di  90 giorni previsto dall’art.33 D.P.R. 380/2001.
 
 2)Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità,  contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione.
 
 Il parere negativo è stato espresso dalla Soprintendenza “ a tavolino “,  senza tenere conto degli esiti del disposto sopralluogo. Con esso,  inoltre, si attribuisce particolare pregio al soffitto ligneo decorato,  senza alcun riferimento storico, artistico, iconografico, in assenza di  citazione dell’autore e dell’epoca di realizzazione.
 
 Ha chiesto quindi il ricorrente l’annullamento della nota impugnata,  vinte le spese.
 
 2.2.Il Comune di Palermo si è costituito con memoria depositata il  07/07/09, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e comunque il  rigetto del ricorso.
 
 2.3.Si è costituita per le Amministrazioni regionali intimate  l’Avvocatura dello Stato, con atto depositato il 06/11/2009, senza  svolgere difese scritte.
 
 2.4.Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009, dopo breve discussione  delle parti, che hanno insistito sulle rispettive tesi e conclusioni, i  ricorsi sono stati posti in decisione.
 
 
 DIRITTO
 
 
 1.1.Si deve preliminarmente disporre la riunione dei due ricorsi, stante  l’evidente connessione, al fine di definirli con unica sentenza.
 
 1.2. Sul primo ricorso, notificato il 22/12/2008, il Comune di Palermo  eccepisce l’improcedibilità per carenza di interesse, in quanto sarebbe  tardiva l’impugnazione con riferimento al diniego di concessione  edilizia in sanatoria ex art.13 L.n.47/198, notificato il 26/03/2008.  Tale atto, non essendo stato tempestivamente impugnato, avrebbe infatti  consolidato i propri effetti rendendo privo di interesse il ricorso  avverso l’ordinanza di demolizione.
 
 In sede di discussione alla pubblica udienza, il procuratore del  ricorrente ha replicato all’eccezione oppostagli sostenendo che l’ordine  di demolizione “ brilla di luce propria “, nel senso, evidentemente,  che ha una propria autonomia e può essere perciò impugnato a prescindere  dalla rituale impugnazione del diniego di sanatoria edilizia. La tesi  sembra essere implicitamente avallata, sul piano del diritto  sostanziale, dalla dedotta violazione – col 1° motivo - della L.r. 37/85  e L.n. 47/85 ( nonché delle norme di attuazione del PPE del centro  storico di Palermo ) là dove si esclude che per le opere edilizie  realizzate sia necessaria la concessione edilizia.
 
 Si sostiene al riguardo che l’intervento, realizzato all’interno di un  solo alloggio, al primo piano del Palazzo Corvino di Mezzojuso, sarebbe  da qualificare come restauro parziale, rientrante tra le mere opere  interne, e disciplinato dall’art.10 delle n.d.a. del PPE, e non invece  dagli artt. 15 e 23 delle medesime n.d.a., che riguarderebbero, invece,  il restauro dell’intera unità edilizia ( Palazzo Corvino ).
 
 1.3.Ritiene invece il Collegio – alle stregua delle considerazioni di  seguito svolte – che l’intervento edilizio in questione non sia  consentito dall’art. 23, comma 4 n.d.a. del PEE del Centro storico di  Palermo e sia, comunque, assoggettato al regime della concessione  edilizia.
 
 Bisogna muovere da documentazione certa che individui l’esatta natura  delle opere abusive in esame, e quindi dal verbale di sopralluogo e  constatazione redatto dalla Polizia municipale di Palermo – servizio di  polizia giudiziaria, nucleo tutela patrimonio artistico – il 22/05/2007.  In esso è asseverato che i lavori in corso ( poi sospesi ) consistevano  nella “ realizzazione di un piano soppalcato di circa mq. 50,00 con  nuovi solai costituiti da travi in acciaio a doppia T e tavelle, travi  in c.a. e tramezzi per la distribuzione degli ambienti. Il predetto  solaio di piano soppalcato è realizzato a circa m.3,00 dal pavimento  dell’immobile, e nello stesso sono stati creati n.4 ambienti “.
 
 Prosegue il verbale :
 
 -“ Realizzazione di massetto in muratura armata con rete elettrosaldata  quale consolidamento dei solai di circa metà appartamento per una  superficie di circa mq.45, sul quale sono stati collocati pannelli di  materiale coibentante, il tutto a variazione dell’originaria quota del  pavimento, che risulta rialzata per circa cm.30.”
 
 - “ Realizzazione di nuovi tramezzi per la distribuzione degli ambienti,  in particolare n.5 vani.”
 
 - “ Nuovi impianti “.
 
 Ora, il diniego di concessione in sanatoria, dal quale trae fondamento  giuridico l’ordine di demolizione impugnato, richiama, tra l’altro, il  parere contrario del 14/02/2008, espresso dall’U.T.C. con il quale non  sono state accolte le osservazioni dell’interessato, per le  considerazioni seguenti :
 
 “ a) è stato realizzato abusivamente nuovo solaio non presente nella  planimetria catastale d’impianto con relativo aumento di superficie  utile;”
 
 “ b) gli interventi, realizzati con materiali non ammissibili per un  intervento di restauro, contrastano con quanto prescritto nell’art. 23,  punto 4 delle Norme di Attuazione che prescrivono “” la conservazione ed  il ripristino degli ambienti interni di particolare pregio per le loro  caratteristiche costruttive e decorative : volte, soffitti a cassettoni,  affreschi, stucchi, pavimenti, ecc. “
 
 L’impugnato diniego di sanatoria rispecchia dunque la situazione di  fatto accertata dal predetto verbale di sopralluogo e, peraltro,  fedelmente suffragata da un dettagliato fascicolo fotografico che ritrae  oltre alle descritte opere edilizie, gli affreschi e le decorazioni  lignee di pregiata fattura esistenti nell’alloggio in questione.
 
 Sul piano normativo poi, l’abuso edilizio risulta esattamente ascritto  alla fattispecie disciplinata dal citato art.23 n.d.a. ( Palazzi ) punto  4, secondo cui il restauro comprenderà : “ la conservazione ed il  ripristino degli ambienti interni di particolare pregio per le loro  caratteristiche costruttive e decorative : volte, soffitti a cassettoni,  affreschi, stucchi, pavimenti, etc.”
 
 Non può infatti ritenersi, sulla base del generale principio di  ragionevolezza, che le opere in questione, siano sussumibili nell’ambito  del concetto di restauro parziale “ o, per meglio dire, di c.d.  risanamento conservativo, che è tipico degli immobili – come Palazzo  Corvino “ ( pag. 9 ric. ). Né tanto meno può affermarsi che “ le opere  intraprese…potrebbero rientrare nelle ipotesi di opere interne, secondo  la previsione dell’art. 9 L.r. n.37/85 “ né ancora che “ In ogni caso,  l’elemento relativo all’aumento dei solai non può stravolgere la natura  di intervento di restauro parziale o di mero risanamento conservativo.” (  pag. 9 ric. ).
 
 Ed invero appare del tutto agevole confutare la tesi del ricorrente, ove  si ponga mente al chiaro tenore letterale della norma invocata ( art.  10 n.d.a. PEE – Restauro parziale ). Essa recita : “ Gli interventi di  restauro parziale sono quelli rivolti a conservare nel corpo di fabbrica  o nell’alloggio considerato, l’assetto distributivo, strutturale e  formale, con le modifiche necessarie per adeguarlo a un più moderno  esercizio della stessa funzione o a un’altra funzione compatibile con il  medesimo assetto. “
 
 Ora non è dato comprendere come si possa considerare restauro  conservativo la costruzione ex novo di un soppalco in muratura di  cinquanta mq., sorretto da una poderosa trave in cemento armato,  “incastata sul muro affrescato “ ( v. foto n. 7 ) che divide in altezza,  pressappoco a metà, l’originario vano e comporta la creazione di  quattro nuovi ambienti.
 
 Non conferente è perciò la puntualizzazione che l’intervento non  inciderebbe sull’intera unità edilizia ( palazzo ) i cui elementi  resterebbero immutati, bensì sul singolo alloggio, al primo piano, del  palazzo stesso, non costituendo, comunque, le opere realizzate restauro  parziale, ma ristrutturazione edilizia dell’alloggio.
 
 Gli arresti giurisprudenziali formatisi al riguardo sono assai chiari,  ed affermano, infatti, che :
 
 - Sono qualificabili interventi di restauro e risanamento conservativo  gli interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi  dell'edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura;  per contro, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia le  opere rivolte a creare un organismo in tutto o in parte diverso da  quello oggetto di intervento ( Consiglio Stato , sez. IV, 16 giugno 2008  , n. 2981 );
 
 - Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono  interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi  dell'edificio, ne conservano tipologia, forma e struttura; la  ristrutturazione edilizia è invece un insieme sistematico di opere  dirette a creare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso. Un  esempio tipico di ristrutturazione edilizia è quello diretto a  trasformare una villa, mantenendo o meno l'aspetto architettonico  esterno, in un edificio ad appartamenti ( Consiglio Stato , sez. V, 09  ottobre 2007 , n. 5273 );
 
 - Gli interventi comportanti incrementi volumetrici, anche interni,  rientrano nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e  sono pertanto assoggettati a permesso di costruire ex artt. 3 comma 1,  lett. d), e 10, d.P.R. n. 380 del 2001, non potendo configurarsi né come  manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo  ( T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06 novembre 2007 , n. 10674)
 
 - La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli  interventi di restauro o risanamento conservativo (i quali  presuppongono, ai sensi dell'art. 3, lett. c) D.P.R. n. 380/01, la  conservazione di elementi, anche strutturali, degli edifici, che siano  comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi nuovi, che  abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli interventi  di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera c) del comma primo  dell'articolo 10 d.P.R. n. 380/01, dal momento che determina una  modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente  aggravio del carico urbanistico ( T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28  novembre 2008 , n. 20563).
 
 Anche questo Tribunale (Catania. sez. I, 7 novembre 2002, n. 1939, 8  maggio 2006, n. 699) ha avuto occasione di affermare che la costruzione  di un soppalco all'interno di un appartamento, impedisce la  regolarizzazione ai sensi dell'art. 9 l. reg. n. 37 del 1985, in quanto,  comportando effettivo aumento di superficie, non può considerarsi alla  stregua di mera opera interna. Dalla detta connotazione consegue,  altresì, l'impossibilità di considerare detto intervento come  pertinenziale e, come tale, suscettivo di essere consentito con la mera  autorizzazione. Inoltre, non può essere considerato intervento di  manutenzione straordinaria la realizzazione di un soppalco all'interno  di un appartamento al fine di ricavare un autonomo mini-appartamento,  costituito da due vani più servizi, dal momento che detto intervento,  non soltanto amplia la superficie utile, ma determina un maggiore peso  urbanistico in considerazione della costituzione di una autonoma unità  abitativa; conseguentemente per la realizzazione di detto intervento è  necessario il previo rilascio della concessione edilizia.
 
 - Sempre in tema di distinzione tra restauro e risanamento conservativo  ex lett. c) dell’art. 20 della l.r. n. 71/1978, e ristrutturazioni  edilizie ex lett. d) dell’art. 31 l. n. 457/1978 ( norma del tutto  analoga al citato art. 20 l.r. n. 71/1978 ) cfr. anche C.G.A. decisione  25 maggio 2009, n.481.
 
 1.4.Si deduce, inoltre, col secondo motivo di censura violazione  dell’art. 9 L.n.47/85, della L.n.241/1990 ed eccesso di potere per  difetto di istruttoria e carenza di motivazione per il fatto che “ il  Comune ha ingiunto la demolizione, quando avrebbe potuto invece  comminare la sanzione pecuniaria “.
 
 Deve osservarsi al riguardo che la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di  Palermo, con nota n.997/A del 03/04/2009, ha espresso “ parere  vincolante, ai sensi dell’art.33 comma 4 del T.U. 380/2003 per la  demolizione delle opere abusivamente eseguite ed il ripristino dello  stato originario dell’immobile “. Il parere è stato impugnato col  secondo ricorso ( RG.1256/09 ) che – come appresso si dirà – è  infondato, sicchè il motivo in esame deve ritenersi improcedibile per  carenza di interesse.
 
 Va precisato che la doglianza è peraltro priva di giuridico fondamento.
 
 L'art.9 l. 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce che per gli interventi di  ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di concessione la sanzione  pecuniaria vada applicata solo se non sia possibile il ripristino dei  luoghi, con la conseguenza che, stante l'indubbia natura eccezionale  della disposizione, è opinione diffusa in giurisprudenza che il (  sindaco ) può ordinare la demolizione di opere abusive anziché irrogare,  per esse, una sanzione pecuniaria (C. Stato, sez. II, 01-06-1994, n.  541/94).
 
 In secondo luogo, va detto che la disciplina di cui al citato art.9 va  integrata con quella di cui all'art.12 in materia di difformità  parziali, con la conseguenza che le conclusioni alle quali si è  pervenuti in sede di interpretazione di tale seconda norma vanno  integralmente riproposte nei riguardi della prima. In entrambi i casi  invero l'ingiunzione di demolizione deve costituire la prima ed  obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto la sanzione  demolitoria ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo  analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio  sintetico-valutativo e, pertanto, discrezionale circa la rilevanza  dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione  pecuniaria è richiesto - non solo, come detto, per il caso della  difformità a concessione edilizia dall'art.12 comma 2 L..47/85 - ai fini  della legittimità del successivo provvedimento, ovverosia l'ordine vero  e proprio indirizzato agli organi amministrativi deputati  all'esecuzione in danno, atto eventualmente da adottare in caso di  mancata ottemperanza da parte del privato (cfr. Cons. Stato, V, 29  dicembre 1987, n,841; T.a.r. Abruzzo, 09-03-1989, n. 110 ; T.A.R.  Campania Napoli, sez. IV, 26 ottobre 2001 , n. 4703 ).
 
 1.5.Si deve pertanto, conclusivamente, statuire la legittimità sia del  diniego di sanatoria edilizia ex art.13 L.47/85, sia dell’ordinanza di  demolizione impugnati, con la conseguenza che il primo ricorso, oltre  che improcedibile – conformemente all’eccezione della difesa comunale, e  sulla base di quanto si è sopra osservato – è pure infondato e va  pertanto respinto.
 
 2.1. Parimenti infondato è il secondo ricorso.
 
 2.2. Si deduce col primo motivo che l’impugnato parere vincolante della  Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo ( suindicato ) sarebbe stato  adottato in carenza di potere, poiché intervenuto dopo il decorso dello  spatium deliberandi di 90 giorni, previsto dall’art.33, comma 4, del  D.P.R. 380/2001.
 
 La censura non può condividersi.
 
 Secondo il consolidato orientamento di questo TAR – espresso invero con  riferimento all’ipotesi di sanatoria edilizia ex art. 23 L.R. n.37/85,  ma senz’altro applicabile nella specie, stante l’evidente analogia della  previsione normativa - il termine previsto per l’espressione del parere  da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. deve considerarsi ordinatorio e  non già perentorio: nè la natura perentoria del termine risulta da una  previsione espressa di legge o da altri elementi dai quali la stessa  possa inferirsi per implicito (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. II n.2143/03  del 20/10/03; sez. I, 9 luglio 2007, n.1743).
 
 2.3.Pure disatteso deve essere il secondo motivo poiché, diversamente da  quanto sostiene il ricorrente, il parere non è stato formulato “ a  tavolino “, ma a seguito di apposito sopralluogo, come si evince dalla  documentazione in atti ( nota Soprintendenza 09/01/08 e nota Corpo P.M.  11/02/08 ).
 
 3.Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò  sussistendo valide ragioni.
 
 
 P.Q.M.
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo,  sezione seconda, riuniti i ricorsi in epigrafe ( RG.2765/08 – RG.1256/09  ) li respinge.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio  2010 con l'intervento dei Magistrati:
 
 Nicolo' Monteleone, Presidente
 
 Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
 
 Maria Barbara Cavallo, Referendario
 
 
 L'ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 18/02/2010
 
                    




