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MINISTERO DELLA SALUTE  DECRETO 20 aprile 2006
 Recepimento della direttiva 2005/5/CE della Commissione del 26 gennaio 2005, che  modifica la direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002, relativa  ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di  ocratossina A in taluni prodotti alimentari.
Gazzetta Ufficiale N. 147 del 27 Giugno 2006
Gazzetta Ufficiale N
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2005/5/CE della Commissione del 26 gennaio 2005
 che modifica la direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo
 2002 relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il
 controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti
 alimentari;
 Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
 nelle derrate alimentari;
 Visto il regolamento CE n. 683/2004 della Commissione del 13 aprile
 2004 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda
 le aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima
 infanzia;
 Visto il regolamento CE n. 123/2005 della Commissione del
 26 gennaio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per
 quanto riguarda l'ocratossina A;
 Visto il decreto 31 maggio 2003 recante recepimento della direttiva
 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002 relativa ai metodi di
 campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di
 ocratossina A nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;
 Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2005 recante recepimento
 della direttiva 2004/43/CE della Commissione del 13 aprile 2004 che
 modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE per quanto
 riguarda i metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per
 il controllo ufficiale deitenori di aflatossina e di ocratossina A
 nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia;
 Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
 327, ed in particolare l'art. 9;
 Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
 ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
 n. 283, espresso nella seduta del 14 marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti
 alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e
 di analisi riportati negli allegati.
Art. 2.
 Il decreto 31 maggio 2003, recante il recepimento della direttiva
 2002/26/CE della Commissione, cosi' come modificato dall'art. 2 del
 decreto 13 dicembre 2005 e' abrogato.
 Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
 registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro (ad interim): Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
 persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 380
Allegato I
MODALITA' Dl PRELIEVO DEI CAMPIONI DESTINATI AL CONTROLLO  UFFICIALE
 DEL TENORE DI OCRATOSSINA A IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI
1. Oggetto e campo di applicazione.
 I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di
 ocratossina A nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le
 modalita' di seguito indicate. I campioni globali cosi' ottenuti
 vengono considerati rappresentativi delle partite. La conformita'
 delle partite al tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n.
 466/2001 e successive modifiche e' determinata in funzione dei tenori
 rilevati nelle aliquote analizzate.
 2. Definizioni.
 2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile,
 consegnato in un'unica volta, per il quale e' stata accertata,
 dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche
 comuni, quali l'origine, la varieta', il tipo d'imballaggio, il
 confezionatore, lo spedizioniere, la marcatura.
 2.2. Sottopartita: porzione di una grande partita designata per
 l'applicazione delle modalita' di prelievo. Ciascuna sottopartita
 deve essere fisicamente separata e identificabile.
 2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in
 un solo punto della partita o della sottopartita.
 2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i
 campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
 2.5. Aliquota: porzione corrispondente ad un quinto del campione
 globale macinato.
 3. Disposizioni generali.
 3.1. Personale.
 Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale
 qualificato che deve operare secondo le modalita' del presente
 allegato.
 3.2. Prodotto da campionare.
 Ciascuna partita da controllare e' oggetto di campionamento
 separato. Conformemente alle disposizioni specifiche del presente
 allegato, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite,
 che devono essere oggetto di campionatura separata.
 3.3. Precauzioni da prendere.
 A partire dal campionamento fino alla preparazione dei campioni
 e' necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il
 tenore di ocratossina A e compromettere le analisi o la
 rappresentativita' del campione globale.
 3.4. Campioni elementari.
 I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto
 possibile, in vari punti distribuiti nella partita o sottopartita.
 Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di
 cui al punto 3.7.
 3.5. Preparazione del campione globale.
 Il campione globale viene ottenuto riunendo e mescolando i
 campioni elementari.
 3.6. Preparazione delle aliquote.
 Il campione globale dopo macinazione e omogeneizzazione deve
 essere suddiviso in 5 aliquote uguali.
 Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di
 materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi
 fattore di contaminazione e danno che potrebbe essere causato dal
 trasporto o dalla conservazione.
 3.7. Sigillatura ed etichettatura dei campioni.
 Ogni campione viene sigillato sul luogo del prelievo e ciascuna
 aliquota viene identificata secondo le modalita' del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 327/1980. Per ciascun prelievo di
 campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di
 identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo
 di campionamento, nonche' qualsiasi informazione supplementare che
 possa essere utile all'analista.
 4. Disposizioni specifiche.
 4.1. Diversi tipi di partite.
 I prodotti possono essere commercializzati sfusi, in contenitori,
 in imballaggi singoli (sacchetti, confezioni al dettaglio), ecc. La
 procedura di campionamento puo' essere applicata alle varie forme
 nelle quali i prodotti vengono immessi in commercio.
 Fatte salve le disposizioni specifiche di cui ai punti 4.3, 4.4 e
 4.5 del presente allegato, come guida per il campionamento delle
 partite commercializzate in sacchetti o in confezioni singole puo'
 essere usata la formula seguente:
Frequenza di campionamento (FC)
peso della partita x peso del campione elementare
 n = --------------------------------------------------
 peso del campione globale x peso di un singolo
 imballaggio o confezione
peso: da esprimere in kg;
 frequenza di campionamento (FC): e' il numero che individua
 ogni quanti imballaggi deve essere effettuato il prelievo del
 campione elementare. I numeri decimali devono essere approssimati al
 numero intero piu' vicino.
 4.2. Peso del campione elementare.
 Il peso del campione elementare e' di circa 100 grammi, a meno
 che esso non sia definito diversamente nel presente allegato. Nel
 caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso
 del campione elementare dipende dalla dimensione della confezione
 stessa.
 4.3. Riassunto generale del sistema di campionamento per i cereali e
 uve essiccate.
Tabella 1
SUDDIVISIONE DELLE PARTITE IN SOTTOPARTITE IN FUNZIONE DEL  PRODOTTO E
 DEL PESO DELLA PARTITA
Per la tabella fare riferimento al supporto carrtaceo
4.4. Metodo di campionamento per cereali e prodotti derivati (partite
 maggiore o uguale 50 tonnellate) e per caffe' torrefatto, caffe'
 torrefatto macinato, caffe' solubile e uve essiccate (partite
 maggiore o uguale 15 tonnellate).
 Purche' le sottopartite possano essere separate fisicamente,
 ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente
 alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non e' sempre un
 multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest'ultimo puo'
 variare massimo del 20% rispetto al peso indicato.
 Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento
 separato.
 Numero di campioni elementari: 100.
 Peso del campione globale = 10 kg.
 Nei casi in cui non sia possibile applicare le modalita' di
 prelievo sopra descritte senza causare danni economici considerevoli
 (ad esempio a causa delle forme d'imballaggio o dei mezzi di
 trasporto), si puo' ricorrere a un metodo alternativo, a condizione
 che il campionamento sia il piu' rappresentativo possibile e che il
 metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.
 4.5. Metodo di campionamento per cereali e prodotti derivati (partite
 < 50 tonnellate) e per caffe' torrefatto, caffe' torrefatto
 mnacinato, caffe' solubile e uve essiccate (partite < 15 tonnellate).
 Per partite di cereali inferiori a 50 tonnellate e per partite di
 caffe' torrefatto, di caffe' torrefatto macinato, di caffe' solubile
 e di uve essiccate inferiori a 15 tonnellate, si deve applicare un
 piano di campionamento proporzionato al peso della partita e
 comprendente da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione
 globale di 1-10 kg. Per partite molto piccole (< o uguale 0,5
 tonnellate) di cereali e prodotti derivati e' possibile prelevare un
 numero inferiore di campioni, ma in tal caso il campione globale che
 riunisce tutti i campioni elementari deve pesare almeno 1 kg.
 Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, e'
 possibile basarsi sui valori riportati nelle tabelle seguenti.
Tabella 2
NUMERO DI CAMPIONI ELEMENTARI DA PRELEVARE IN FUNZIONE DEL PESO DELLA
 PARTITA DI CEREALI E PRODOTTI DERIVATI
=====================================================================
 Peso della partita (in tonnellate)   |  Numero di campioni elementari
 =====================================================================
 < o uguale 0,05                      |                              3
 > 0,05 - < o uguale 0,5              |                              5
 > 0,5 - < o uguale 1                 |                             10
 > 1 - < o uguale 3                   |                             20
 > 3 - < o uguale 10                  |                             40
 > 10 - < o uguale 20                 |                             60
 > 20 - < o uguale 50                 |                            100
Tabella 3
NUMERO DI CAMPIONI ELEMENTARI DA PRELEVARE IN FUNZIONE DEL PESO DELLA
 PARTITA  DI  CAFFE'  TORREFATTO,  CAFFE'  TORREFATTO MACINATO, CAFFE'
 SOLUBILE E UVE ESSICCATE
 =====================================================================
 Peso della partita (in tonnellate)   |  Numero di campioni elementari
 =====================================================================
 < o uguale 0,1                       |                             10
 > 0,1 - < o uguale 0,2               |                             15
 > 0,2 - < o uguale 0,5               |                             20
 > 0,5 - < o uguale 1,0               |                             30
 > 1,0 - < o uguale 2,0               |                             40
 > 2,0 - < o uguale 5,0               |                             60
 > 5,0 - < o uguale 10,0              |                             80
 > 10,0 - < o uguale 15,0             |                            100
4.6. Modalita' di prelievo per i prodotti alimentari destinati ai
 lattanti e alla prima infanzia.
 Si applica il sistema di campionamento per i cereali e i prodotti
 derivati di cui al punto 4.5 del presente allegato. Quindi il numero
 di campioni elementari da prelevare dipende dal peso della partita ed
 e' compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 100, conformemente
 alla tabella 2 di cui al punto 4.5.
 Il peso del campione elementare e' di circa 100 grammi. Nel caso
 di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del
 campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.
 Peso del campione globale = 1-10 kg sufficientemente mescolato.
 4.7. Metodo di campionamento per il vino e per il succo d'uva.
 Il campione globale deve pesare almeno 1 kg, salvo i casi in cui
 cio' non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione
 sia una bottiglia.
 Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una
 partita e' indicato nella tabella 4. Il numero di campioni elementari
 e' determinato in funzione del tipo di confezione in cui i relativi
 prodotti vengono commercializzati. Nel caso di prodotti liquidi sfusi
 la partita va, per quanto possibile e senza pregiudicare la qualita'
 del prodotto, accuratamente mescolata con mezzi manuali o meccanici,
 immediatamente prima del prelievo. Si potra' allora presumere che
 l'ocratossina A sia distribuita omogeneamente all'interno della
 partita e bastera' percio' prelevare dalla partita tre campioni
 elementari per formare il campione globale.
 I campioni elementari, in genere bottiglie o confezioni, avranno
 un peso fra loro simile. Ogni campione elementare deve pesare almeno
 100 g per formare un campione globale pari ad almeno 1 kg circa. Le
 deroghe rispetto a tale modalita' di prelievo vanno segnalate nel
 verbale di cui al punto 3.7.
Tabella 4
NUMERO MINIMO DI CAMPIONI ELEMENTARI DA PRELEVARE IN FUNZIONE  DEL
 PESO DELLA PARTITA DI VINO E SUCCO D'UVA
=====================================================================
 |                      |       Numero minimo di
 Forma di              |Peso della partita (in| campioni elementari da
 commercializzazione   |litri)                |              prelevare
 =====================================================================
 Succo d'uva e vino    |                      |
 sfusi                 |...                   |                      3
 ---------------------------------------------------------------------
 Bottiglie/confezioni  |                      |
 di succo d'uva        |< o uguale 50         |                      3
 ---------------------------------------------------------------------
 Bottiglie/confezioni  |                      |
 di succo d'uva        |50-500                |                      5
 ---------------------------------------------------------------------
 Bottiglie/confezioni  |                      |
 di succo d'uva        |> 500                 |                     10
 ---------------------------------------------------------------------
 Bottiglie/confezioni  |                      |
 di vino               |< o uguale 50         |                      1
 ---------------------------------------------------------------------
 Bottiglie/confezioni  |                      |
 di vino               |50-500                |                      2
 ---------------------------------------------------------------------
 Bottiglie/confezioni  |                      |
 di vino               |> 500                 |                      3
4.8. Campionamento nella fase della commercializzazione al dettaglio.
 Il prelievo di campioni nella fase della commercializzazione al
 dettaglio deve essere conforme, se possibile, alle disposizioni di
 campionamento di cui ai punti 3.5, 3.6, 3.7. Ove cio' non sia
 possibile si potranno usare altre procedure di prelievo efficaci per
 i prodotti al dettaglio, purche' garantiscano una sufficiente
 rappresentativita' della partita oggetto di campionamento.
 5. Accettazione di una partita o sottopartita.
 Accettazione, se il campione globale e' conforme al limite
 massimo stabilito dal regolamento CE 466/2001 e successive modifiche,
 tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
 Rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo
 stabilito dal regolamento CE 466/2001 e successive modifiche oltre
 ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del
 fattore di recupero.
Allegato II
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI GENERALI AI QUALI DEVONO  ESSERE
 ADEGUATI I METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI
 OCRATOSSINA A IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI
1. Precauzioni.
 Data la distribuzione estremamente eterogenea dell'ocratossina A,
 i campioni devono essere preparati e omogeneizzati con la massima
 cura.
 2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio.
 Il campione globale viene macinato finemente e accuratamente
 mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione
 completa.
 Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia secca,
 il contenuto di materia secca e' determinato in base all'analisi di
 una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una procedura che
 sia stata dimostrata affidabile per determinare con precisione il
 contenuto di materia secca.
 3. Suddivisione del campione globale in aliquote.
 Si applicano le modalita' previste dal decreto del Presidente
 della Repubblica del 27 marzo 1980, n. 327.
 4. Metodo di analisi che dovra' essere utilizzato dal laboratorio e
 modalita' di controllo del laboratorio stesso.
 4.1. Definizioni.
 Alcune delle definizioni piu' comunemente usate che il
 laboratorio dovra' utilizzare sono indicate qui di seguito:
 r = ripetibilita', valore al di sotto del quale e' lecito
 presumere che la differenza assoluta fra due risultati di singole
 prove ottenuti in condizioni di ripetibilita' (cioe', stesso
 campione, stesso operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio,
 breve intervallo di tempo) rientri in una specifica probabilita'
 (generalmente il 95%) e quindi r = 2,8 x sr.
 sr = deviazione standard, calcolata dai risultati ottenuti in
 condizioni di ripetibilita'.
 RSDr = deviazione standard relativa, calcolata da risultati
 ottenuti in condizioni di ripetibilita' [(sr/X) x 100], in cui x e'
 la media dei risultati ottenuti.
 R = riproducibilita', valore al di sotto del quale e' lecito
 presumere che la differenza assoluta fra i risultati delle singole
 prove ottenute in condizioni di riproducibilita' (cioe', su materiali
 identici ottenuti da operatori in diversi laboratori, mediante metodo
 di prova standardizzato) rientri in una specifica probabilita'
 (generalmente il 95%); R = 2,8 x sR.
 sR = deviazione standard, calcolata da risultati ottenuti in
 condizioni di riproducibilita'.
 RSDR = deviazione standard relativa, calcolata da risultati
 ottenuti in condizioni di riproducibilita' [(sR/X) x 100].
 4.2. Requisiti generali.
 I metodi di analisi utilizzati per controlli alimentari devono,
 per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni del
 regolamento CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 4.3. Requisiti specifici.
 Se a livello comunitario non e' prescritto alcun metodo specifico
 per la determinazione del tenore di ocratossina A nei prodotti
 alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo di loro
 scelta, a condizione che esso rispetti i criteri seguenti:
=====================================================================
 Concentrazione ocratossina A|             |             |
 (microng/kg)                |RSDr (%)     |RSDR (%)     |Recupero (%)
 =====================================================================
 < 1                         |< o uguale 40|< o uguale 60|    50 - 120
 ---------------------------------------------------------------------
 1 - 10                      |< o uguale 20|< o uguale 30|    70 - 110
I limiti di rivelazione dei metodi impiegati non sono indicati
 poiche' i valori relativi alla precisione sono espressi per le
 concentrazioni che presentano interesse.
 I valori relativi alla precisione sono calcolati partendo
 dall'equazione di Horwitz:
 RSDR = 2(1-0,5 logC)
 equazione nella quale:
 RSDR e' la deviazione standard relativa calcolata sulla base di
 risultati ottenuti in condizioni di riproducibilita' [(sR/X) x 100];
 C e' il livello di concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g,
 0,001 = 1000 mg/kg).
 In questo caso si tratta di un'equazione generale relativa alla
 precisione che e' stata giudicata indipendente dall'analista o dalla
 matrice, ma dipendente unicamente dalla concentrazione per la maggior
 parte di metodi d'analisi comunemente utilizzati.
 4.4. Calcolo del fattore di recupero e registrazione dei risultati.
 Il risultato analitico sul rapporto di prova e' riportato in
 forma corretta o non corretta per il fattore di recupero. Devono
 essere, comunque, indicati il modo in cui e' stato espresso il
 risultato analitico e il fattore di recupero.
 Il risultato analitico corretto per il fattore di recupero e'
 utilizzato per la verifica della conformita' (cfr. allegato I, punto
 5).
 Il risultato analitico deve essere riportato come x +/- U, dove x
 e' il risultato analitico e U e' l'incertezza di misura.
 U e' l'incertezza estesa che, applicando un fattore di sicurezza
 di 2, da' un livello di confidenza del 95% circa.
 4.5. Qualita' dei laboratori.
 I laboratori devono conformarsi alle disposizioni del decreto
 legislativo del 26 maggio 1997, n. 156, riguardante misure
 supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti
 alimentari.
 
                    




