TAR Lazio (LT) Sez. I n. 199 del 6 marzo 2026
Urbanistica.Inammissibilità della sanatoria sismica
In materia edilizia, la sanzione demolitoria è legittimamente irrogata per opere realizzate in zona sismica prive della preventiva autorizzazione del Genio Civile, atteso che l’ordinamento vigente non ammette l’istituto della "sanatoria sismica" postuma, stante la natura fondamentale del controllo preventivo ex artt. 94 e 98 del d.P.R. n. 380/2001. Tale carenza di nullaosta sismico rende l'abuso insanabile e giustifica l'ordine di rimozione, indipendentemente dalla astratta riconducibilità dell’intervento al regime della DIA o della sanzione pecuniaria.(segnalazione M. Grisanti)
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Avv. Claudio Maria Cardarello, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto n.1;
contro
Comune di Sermoneta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione 6 novembre 2015 n.8;
dell'ordinanza di demolizione 5 ottobre 2015 n.7;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa Rosaria Natalia Fausta Imbesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna i provvedimenti indicati, con il quale è stata ingiunta la demolizione di opere abusive realizzate su terreno di sua proprietà.
2. Il Sig. -OMISSIS- è proprietario dell'immobile distinto al catasto fabbricati del Comune di Sermoneta al foglio -OMISSIS- particella 1-OMISSIS-3 e 1238, sito in Via della Sorgente n. 36, Loc. Monticchio.
Il superiore immobile è stato oggetto delle seguenti vicende edilizie:
- Permesso di costruire n. 54 del 02.07.2007, rilasciato in favore della Società C.D.S. S.r.l., dante causa dell’odierno ricorrente, per la costruzione dell’immobile superiormente indicato, avente destinazione abitativa;
- Comunicazione di manutenzione ordinaria prot. 10691 del 17.11.2014 per opere di manutenzione della recinzione esistente presentata a nome del Sig. -OMISSIS-, nuovo proprietario;
- D.I.A. prot. 4320 del 08.05.2015 presentata a nome del Sig. -OMISSIS-, attuale proprietario, per la realizzazione di una piscina a servizio dell'abitazione, per la quale il Comune di Sermoneta con nota prot. 10920 del 08.10.2015 ha emesso formale diffida all'esecuzione dei lavori (come affermato nell’ordinanza di demolizione n. 8/2015).
In seguito alle risultanze del verbale prot. n. 10537 datato 1 ottobre 2015, relativo al sopralluogo effettuato in data 10 settembre 2015 dal Comando di Polizia Locale del Comune di Sermoneta è stata accertata in assenza di titolo abilitativo: “la presenza di un fabbricato realizzato in muratura a chiusura di una struttura in legno (tettoia) con copertura a tetto cementizio e tegole. Detta struttura delle dimensioni (mt 8,60 x mt 5,00 con H 3,00-2,00)è munita di n. 2 (due) porte di accesso e n. 2 (due) finestre. Si riscontra, altresì, l'istallazione di una antenna per la ricezione TV. L'area cortili zia su cui insiste il manufatto è delimitata da recinzione e da autonomo cancello d'ingresso immettente sul viale in comune con l'immobile residenziale principale (Proprietà -OMISSIS-). A quanto è dato constatare la struttura in questione sembra svolgere una funzione di "dependance" rispetto alla proprietà residenziale primaria, comunque evidenziante tutte le peculiarità di una civile abitazione. Internamente la struttura è suddivisa in n. 2 (due) vani non 'comunicanti tra loro ma accessibili solo dalle porte d'ingresso esterne. Non sussistono servizi WC. Si è altresì riscontrata la presenza di una piscina circolare in materiale plastico removibile poggiata a terra senza alcun collegamento fisso con servizio di erogazione/scarico acque”.
3. Con ordinanza n. 7 del 5 ottobre 20-OMISSIS- l’Ente ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle superiori opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese, entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, con l'avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine suindicato le opere sarebbero state rimosse a cura del Comune, con successivo addebito delle spese sostenute a carico del proprietario inadempiente.
4. Con successivo verbale dell’8 ottobre 2015, relativo al sopralluogo effettuato in data 6 ottobre 2015 congiuntamente dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Sezze e dall’Ufficio Tecnico del Comune di Sermoneta è stata accertata la presenza delle seguenti opere abusive:
1.) Immobile a destinazione abitativa (Permesso di costruire n. 54 del 02.07.2007) — dal rilievo effettuato per la sola sagoma di ingombro esterno, il fabbricato è risultato difforme rispetto al progetto allegato al citato permesso di costruire; nello specifico è stato realizzato all'interno del perimetro della tettoia regolarmente realizzata, antistante l'abitazione, un nuovo volumi abitativo (ampliamento) delle dimensioni di ingombro a terra di circa mt. 2,95 x mt 7,85, avente copertura a falda inclinata, partente dall'intradosso della copertura della abitazione autorizzata; tale ampliamento è munito di portone di accesso dall'esterno e n. 2 finestre esterne; tale ampliamento è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo ed autorizzazione a costruire ai sensi della legge 64/1974 (norme in materia di edilizia antisismica);
a.) le dimensioni lorde in pianta dell'ampliamento riscontrato è pari a circa -OMISSIS-,82 mq rispetto al progetto approvato; l'altezza massima (intradosso della copertura) in adiacenza alla abitazione legittimata è di circa mt. 3,00 mentre la altezza minima (intradosso della copertura) è di mt. 1,90;
b.) il volume in ampliamento dell'immobile oggetto d'intervento, conseguentemente dedotto dai predetti dati metrici, è pari a circa 63,27 mc;
c.) risulta realizzata una maggiore superficie a portico / tettoia per circa mq 18,60, realizzata in assenza di titolo abilitativo ed autorizzazione a costruire ai sensi della legge 64/1974 (norme in materia di edilizia antisismica);
2.) Piscina interrata e scoperta (D.1.A. prot. 4320 dei 08.05.2015) delle dimensioni di ingombro mt 10,00 x 5,00, di pertinenza dell'abitazione, per la quale è stata emessa formale diffida all'esecuzione dei lavori, con propria nota prot. 10920 del 08.10.2015;
3.) Manufatto pertinenziale ad uso magazzino/deposito, avente una superficie lorda di circa mq 43,86, un'altezza minima di mt. 2,40 ed un'altezza massima di mt. 2,90 (intradosso della copertura) , per una volumetria complessiva di circa mc. 124,96, realizzata in assenza di titolo abilitativo ed autorizzazione a costruire ai sensi della legge 64/1974 (norme in materia dí edilizia antisismica). Tale manufatto presenta altresì un muro in blocchetti di cls esteso per una lunghezza di 6,00 mt circa ed un'altezza di 2,50 mt circa" (il medesimo oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 7/2015)
5. Con ordinanza di demolizione n. 8 del 6 novembre 2015, richiamata la precedente ordinanza n. 7 del 5 ottobre 2015 (con la quale era stata ingiunta la demolizione delle opere di cui al superiore punto 3), il Comune di Sermoneta ha ingiunto la demolizione di tutte le opere superiormente indicate, accertate nel verbale di sopralluogo sopra indicato, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione, con l’avvertimento che in caso di inottemperanza entro il suddetto termine, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi sarebbero stati eseguiti dal Comune di Sermoneta in danno del proprietario inadempiente.
6. Avverso i superiori provvedimenti il ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell' art. 31 d.p.r. 6.6.2001 n. 380 (t.u. edilizia) e dell'art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 6 l.r. lazio n. 21/2009. eccesso di potere.”
Il ricorrente contesta i provvedimenti impugnati in relazione ai singoli abusi contestati e precisamente:
I) con riferimento agli abusi contestati ai punti 1) dell’ordinanza di demolizione n. 8/2015: a dire del ricorrente, dette lavorazioni sarebbero state realizzate in base alla L.R. n. 21/2009 (cd. “piano casa”), secondo la quale le opere realizzabili in virtù della predetta legge sono consentite previa denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 23 D.P.R. n. 380/2001, nel testo applicabile ratione temporis. Ne consegue a dire della ricorrente che, tenuto conto del fatto che in base al cd. piano casa dette opere sarebbero soggette a semplice DIA, il Comune avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37;
II) con riferimento al punto n. 1) lett. c) dell'ordinanza di demolizione n. 8/2015, concernente "una maggiore superficie a portico/tettoia per circa mq. 18,60": a dire del ricorrente si tratterebbe di opera pertinenziale, realizzabile mediante la presentazione di semplice DIA, in relazione al cui mancato rilascio il Comune non avrebbe potuto ingiungere la demolizione dell’opera;
III) In relazione al punto 2) dell’ordinanza di demolizione relativo alla realizzazione di una “piscina interrata e scoperta (D.1.A. prot. 4320 dei 08.05.2015) delle dimensioni di ingombro mt 10,00 x 5,00, di pertinenza dell'abitazione, per la quale è stata emessa formale diffida all'esecuzione dei lavori, con propria nota prot. 10920 del 08.10.2015” il ricorrente afferma che detta opera sarebbe stata realizzata previa presentazione di apposita DIA prot. n. 4320 dell’8 maggio 2014 , che si sarebbe consolidata per decorso del termine di trenta giorni dalla sua presentazione, prima che il Comune, con nota prot. N. 0010920 dell’8 ottobre 2015 comunicasse “l’inefficacia del procedimento edilizio” precisando che “la denuncia inizio attività è priva di efficacia e pertanto il manufatto realizzato è da ritenersi privo di titolo abilitativo edilizio". A dire del ricorrente, la predetta tardiva comunicazione di inefficacia della DIA sarebbe illegittima, anche tenuto conto del fatto che non sussisterebbero neanche le condizioni per l’esercizio dell’autotutela, al ricorrere delle quali è eccezionalmente consentito all’amministrazione esercitare i propri poteri inibitori oltre il termine di trenta giorni sopraindicato. SI sostiene in ricorso che sarebbe “… evidente, pertanto, come il suddetto provvedimento di inefficacia della DIA, posto a fondamento dell'ordine di demolizione, sia illegittimo, e per l'effetto infici la legittimità dell'ordinanza di demolizione” (pag. 5 ricorso).
IV) in relazione alle opere di cui al punto 3) dell’ordinanza di demolizione n. 8/2015 e di cui all’ordinanza n. 7/2015, con cui il Comune di Sermoneta ha ingiunto la demolizione di “manufatto pertinenziale ad uso magazzino deposito”: sostiene il ricorrente che detta opera avrebbe natura pertinenziale e in quanto tale assentibile mediante DIA, in assenza della quale l’Ente avrebbe potuto irrogare la sola sanzione pecuniaria.
7. Il Comune di Sermoneta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
8. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
9. 1. Con riferimento alle censure relative all’ingiunzione di demolizione delle opere di cui al punto 1) e 1) lettera c.) dell’ordinanza di demolizione n. 8/2015, preliminare ad ogni osservazione in merito è il rilievo della mancanza di autorizzazione sismica per l’ampliamento dell’immobile adibito a residenza principale e per l’ampliamento del portico. Nel corso del sopralluogo che ha condotto all’emanazione dell’ordinanza ingiuntiva è emerso infatti che: “1) ….nello specifico è stato realizzato all'interno del perimetro della tettoia regolarmente realizzata, antistante l'abitazione, un nuovo volumi abitativo (ampliamento) delle dimensioni di ingombro a terra di circa mt. 2,95 x mt 7,85, avente copertura a falda inclinata, partente dall'intradosso della copertura della abitazione autorizzata; tale ampliamento è munito di portone di accesso dall'esterno e n. 2 finestre esterne; tale ampliamento è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo ed autorizzazione a costruire ai sensi della legge 64/1974 (norme in materia di edilizia antisismica)…….;
c.) risulta realizzata una maggiore superficie a portico / tettoia per circa mq 18,60, realizzata in assenza di titolo abilitativo ed autorizzazione a costruire ai sensi della legge 64/1974 (norme in materia di edilizia antisismica).”
Secondo la prospettazione del ricorrente, la sanzione demolitoria non potrebbe trovare applicazione, in quanto gli interventi attinti dalla stessa sarebbero soggetti al regime della DIA.
Infatti, è dirimente osservare che, quand’anche tale circostanza fosse vera, i medesimi interventi sono stati posti in essere – come esplicitato dall’atto impugnato - anche in assenza dell’autorizzazione sismica.
Dette opere, infatti, sono state eseguite in violazione dell’art. 94 DPR 380/2001 ai sensi del quale nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione. Con particolare riguardo alla disciplina regionale, all’epoca dei fatti di causa era vigente il Regolamento della Regione Lazio n. 2/2012; ai sensi dell’art. 2 del predetto regolamento “nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni, sopraelevazioni, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001”.
Nel caso di specie, trattasi di interventi che alterano lo stato dei luoghi e non rientranti tra quelli per i quali era esclusa l’autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 6 del predetto regolamento n. 2/2012. Ciò imponeva al ricorrente il preventivo rilascio del nullaosta da parte del Genio Civile.
È evidente, pertanto, la natura abusiva delle opere in questione, non essendo dotate della necessaria autorizzazione sismica.
E proprio in virtù di tale evidenza non potrebbe non applicarsi alla fattispecie all’esame la misura demolitoria.
Sul punto, non può che richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: i) “l'istituto della autorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto nel nostro ordinamento. In particolare va osservato che l'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 persegue il fine di eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico ed è espressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio.” (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, n. 9355/ 2024; T.A. R. Sicilia, Catania, V, n. 3981/2024); ii) “Nel sistema introdotto dagli artt. 94 e ss., d.P.R. n. 380/2001, non è stato previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria su istanza del privato per opere edili già eseguite e assoggettate a controllo preventivo, a nulla rilevando che il fatto sia accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi di polizia giudiziaria, ovvero che sia portato a conoscenza dell'ufficio tecnico regionale per effetto di un'auto - denuncia di chi ne sia stato l'autore” (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1347/2021; T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 376/2020).
A tale stregua, diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone l’art. 98, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001.
Ne consegue che per le opere – come nella specie – eseguite non solo in assenza del titolo edilizio ma dell’autorizzazione sismica, non potrà che trovare applicazione la misura demolitoria.
9.2 Con riferimento alla censura rivolta all’ordinanza n. 8/2015, nella parte in cui ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate al punto 2) “Piscina interrata e scoperta (D.1.A. prot. 4320 dei 08.05.2015) delle dimensioni di ingombro mt 10,00 x 5,00, di pertinenza dell'abitazione, per la quale è stata emessa formale diffida all'esecuzione dei lavori, con propria nota prot. 10920 del 08.10.2015” il Collegio rileva che, come ammesso dallo stesso ricorrente (pag. 6 ricorso introduttivo) con nota prot. 10920 dell’8 ottobre 2015 il Comune di Sermoneta ha comunicato al ricorrente “l’inefficacia del procedimento edilizio” ed ha conclusivamente affermato che: “…per le suesposte motivazioni la denuncia inizio attività è priva di efficacia e pertanto il manufatto realizzato è da ritenersi privo di titolo abilitativo edilizio”.
Orbene, non risulta agli atti che il ricorrente abbia proposto ricorso avverso il predetto provvedimento, che pertanto è divenuto definitivo. Risulta pienamente legittimo, quindi, l’operato del Comune che, con l’ordinanza n. 8/2015 ha ingiunto la demolizione della piscina in questione la quale per effetto della nota comunale prot. n. 10920 del 08.10.2015 è da ritenersi “priva di titolo abilitativo edilizio".
9. 3. Con riferimento al manufatto descritto al punto 3) dell’ordinanza di demolizione, correttamente l’amministrazione ne ha ingiunto la demolizione, essendo detta opera realizzata in assenza di titolo abilitativo e della preventiva autorizzazione sismica, per la cui mancanza valgono le osservazioni superiormente esposte.
Né soccorre, al fine di addivenire a diverse conclusioni, l’assunto del ricorrente secondo cui si tratterebbe di opera pertinenziale, per le quali non è richiesto il permesso di costruire, condividendo il Collegio quel consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che riconduce la natura pertinenziale di un manufatto ad opere di minimo impatto sotto il profilo urbanistico, chiarendo come la qualifica di pertinenza urbanistica non sia riconducibile a quella civilistica (come definita dall'articolo 817 del codice civile), sicché, ai fini della pertinenza urbanistica, non si deve considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma si devono valutare le caratteristiche dell’opera in se’ sotto il profilo dell’autonomo impatto urbanistico sul territorio.
La nozione di pertinenza urbanistica è, dunque, riferibile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, con la conseguenza che “il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche quando trattandosi di opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, sia privo di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale” (Tar Roma, sezione 4T, n. 16105 del 9 settembre 20-OMISSIS-; in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 gennaio 2020, n. 309; Sezione II, 22 luglio 2019, n. 5130).
Anche il Consiglio di Stato ritiene che: “Ai fini della configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia è necessaria, quindi, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui la stessa inerisce. Infatti, il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un'opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato. La pertinenza urbanistica è stata, quindi, intesa in un'accezione restrittiva, in quanto riferita solo ad opere di modeste dimensioni, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia” (cfr. Cons. St., sez VI del 19 maggio 2023 n. 5004; sez. VII, -OMISSIS- maggio 20-OMISSIS-, n.4175; sez. Sesta, 11 novembre 20-OMISSIS- n. 8788).
Nella fattispecie, non ricorre certamente il requisito dimensionale, con riferimento al manufatto di cui al punto n. 3 dell’ordinanza di demolizione, a fronte di un volume complessivo di mc 124,96 dovuto alla realizzazione di un fabbricato adibito a magazzino/deposito, il quale “presenta altresì un muro in blocchetti di cls esteso per una lunghezza di 6,00 mt circa ed un’altezza di 2,50 mt circa”
Né sussiste l’ulteriore requisito dell’assenza di autonomia funzionale dell’opera (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2660), nel caso di specie esclusa dalla destinazione del manufatto a magazzino/deposito. La qualifica di pertinenza urbanistica non è, infatti, applicabile ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica.
9.4. Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va respinto.
9. 5. Nulla sulle spese, non essendosi il Comune di Sermoneta costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario, Estensore


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