Corte EDU Sez. I 6 maggio 2025, n. 52854/18 – L.F. ed altri c. Italia
Ambiente in genere. Inquinamento causato da fonderia e condanna dell'Italia 

Articolo 8 - Obblighi positivi - Vita privata - Mancata adozione da parte delle autorità nazionali di tutte le misure necessarie per garantire una tutela effettiva dei diritti dei ricorrenti rispetto all’inquinamento ambientale causato dalla continua attività di una fonderia situata vicino alle loro abitazioni nel comune di Salerno (regione Campania) - Ricorrenti, residenti entro sei chilometri dall’impianto, più vulnerabili alle malattie a causa dell’esposizione all’inquinamento - Nonostante gli effetti concreti delle misure adottate dopo il 2016 per minimizzare gli effetti nocivi dell’attività della fonderia, nell’autorizzare la prosecuzione dell’attività, le autorità non hanno tenuto conto dei precedenti effetti dannosi significativi sulla popolazione locale derivanti da un’esposizione prolungata all’inquinamento - Non è stato raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco
Articolo 46 - Esecuzione della sentenza - Misure generali - Lo Stato convenuto è libero di scegliere i mezzi con cui adempiere all’obbligo giuridico previsto da questa disposizione - I reclami dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 8 potrebbero essere risolti affrontando adeguatamente i rischi ambientali, in modo che l’impatto ambientale della fonderia diventi pienamente compatibile con la sua ubicazione in un’area residenziale - Possibile trasferimento dell’impianto - Le autorità nazionali sono libere di utilizzare qualsiasi potere coercitivo previsto dal diritto interno o di negoziare una soluzione concordata con la società che gestisce la fonderia

I ricorrenti sono 153 cittadini italiani che risiedono rispettivamente a Baronissi, Pellezzano e Salerno (Italia).  
Il caso riguarda l’inquinamento presumibilmente causato da una fonderia situata vicino alle abitazioni dei ricorrenti nel comune di Salerno.  
La fonderia, Fonderie Pisano, fonde metalli ferrosi ed è operativa nel comune di Salerno (Campania) dal 1960. Nel 2006 l’area industriale in cui si trovava l’impianto è stata destinata a uso residenziale, a condizione che l’impianto venisse trasferito. Tuttavia, nessun trasferimento è stato effettuato, ma l’area è stata comunque aperta allo sviluppo residenziale.  
La fonderia è stata oggetto di numerose ispezioni e procedimenti amministrativi e penali, che hanno tutti rilevato carenze nel funzionamento dell’impianto. Dal 2016 le autorità hanno adottato misure, accompagnate da monitoraggi, per minimizzare gli effetti nocivi della fonderia sull’ambiente e sulla salute della popolazione locale.  
Invocando gli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), i ricorrenti sostengono che il fatto che lo Stato abbia consentito lo sviluppo residenziale intorno alla fonderia e non abbia adottato le misure necessarie contro l’inquinamento abbia causato gravi danni all’ambiente, messo in pericolo la loro vita e salute e compromesso il loro benessere personale. Diversi ricorrenti affermano specificamente di aver sofferto di malattie cardiovascolari, respiratorie e neurologiche. I ricorrenti lamentano inoltre che le autorità abbiano trascurato di informarli sui rischi del vivere nell’area circostante l’impianto e di coinvolgerli nel processo decisionale per l’autorizzazione al suo funzionamento.  
Infine, ai sensi dell’articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione), i ricorrenti hanno chiesto alla Corte di imporre alle autorità nazionali: di monitorare l’impianto e subordinare la prosecuzione dell’attività a una valutazione positiva dell’impatto ambientale e sanitario; e di predisporre un piano per ridurre le emissioni e bonificare le aree circostanti la fonderia.  
Violazione dell’articolo 8  
Equa soddisfazione: la Corte ha ritenuto che la constatazione della violazione costituisse di per sé sufficiente soddisfazione per qualsiasi danno non patrimoniale subito dai ricorrenti e che lo Stato convenuto dovesse versare loro 8.700 euro per spese e costi.

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