Cass. Sez. III n. 8025 del 2 marzo 2026 (UP 28 gen 2026) 
Pres. Aceto Rel. Bucca Ric. Mascello
Beni ambientali.Qualificazione degli interventi in aree boscate

In tema di reati edilizi e paesaggistici, l'intervento che consista nello spianamento del sottobosco e nella copertura con materiale inerte di un'area boscata soggetta a vincolo, finalizzato all'ampliamento di un parcheggio, non è qualificabile come di "minima entità", in quanto determina una significativa alterazione dell'assetto paesaggistico tutelato non riconducibile alle esenzioni del d.P.R. n. 31 del 2017. 

RITENUTO IN FATTO

    Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 12.09.2023, ha assolto Mascello Anna Rita dal reato di cui all'art. 734 c.p. perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena per i residui reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001 e 181 D.Lgs. 42/2004 in mesi quattro di arresto ed euro 31.500,00 di ammenda, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. All'imputata era stato contestato di aver realizzato, quale legale rappresentante della società "GAMES & FUN s.r.l.", senza i necessari titoli autorizzativi, uno spandimento e livellamento di materiale inerte su una superficie di circa 115 mq all'interno di una pineta in località "Alimini" nel comune di Otranto, area soggetta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e ricadente in area S.I.C.
    Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l'imputata, deducendo i seguenti motivi:

2.1. In via principale, si denuncia: "Violazione ed errata applicazione dei criteri di ermeneutica probatoria, di cui agli artt. 192, co. 1 e 546, co.1, lett. e) c.p.p. con riferimento all'accertata configurabilità delle fattispecie criminose di cui agli artt. 44 comma 1 lett c D.P.R. 380/2001 ed art. 181 D. Lgs. 42/2004"; "Violazione ed errata applicazione degli artt. 44 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001 ed art. 181 D. Lgs. 42/2004"; "Motivazione carente, illogica e contraddittoria, sub specie di travisamento della prova"; "Violazione del principio della "presunzione d'innocenza", codificato nel principio "dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, co.1 c.p.p.". La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe confermato la penale responsabilità sulla base di un ragionamento meramente presuntivo, fondato sulla mera adiacenza dell'area interessata dai lavori, individuata come "ex Ersap", allo stabilimento balneare gestito dalla ricorrente e sulla presenza di un non identificato "addetto al parcheggio" notato dal teste Panzera il 2 giugno 2021. Si deduce che: nessun teste avesse visto la ricorrente, o persone da lei incaricate, eseguire le opere; la presenza dell'addetto, siccome rivelato dal teste Congedo, era giustificata dalla necessità di controllare l'area in concessione, e non quella abusiva; all'epoca dei fatti la pineta era liberamente accessibile a chiunque. La ricorrente lamenta l'omessa valorizzazione delle dichiarazioni del teste a discarico Congedo e delle fotografie dalla difesa prodotte che dimostrerebbero come lo spandimento di materiale tufaceo per la manutenzione delle strade fosse una pratica comune nella zona, eseguita da ignoti. La motivazione della Corte d'appello viene definita "apparente e per relationem", in quanto si limiterebbe a richiamare le argomentazioni del primo giudice senza un'autonoma e critica valutazione delle doglianze difensive. Si afferma che la condanna si basa su "congetture e convinzioni soggettive probabilistiche, piuttosto che su elementi probatori obiettivi e significativi".
2.2. In subordine, si denuncia la "Violazione ed errata applicazione degli artt. 44 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 181 d. lgs. 42/2004 per mancato riconoscimento di "intervento di minima entità" e/o "interventi minori" e "Motivazione carente, illogica e contraddittoria". Secondo la ricorrente, anche a voler ritenere provata la sua responsabilità, il reato paesaggistico dovrebbe essere escluso trattandosi di un intervento di "minima entità", inidoneo in astratto a porre in pericolo "il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico ambientale". Si critica la sentenza impugnata laddove afferma la sussistenza di un "effettivo pregiudizio per l'ambiente", sostenendo che la pubblica accusa non avrebbe fornito alcuna prova dello stato dei luoghi antecedente all'intervento, rendendo impossibile una comparazione e riducendo la valutazione del danno a una mera congettura. Si sostiene, inoltre, che l'intervento, per la sua natura, non necessitava di autorizzazione paesaggistica, rientrando tra gli "interventi minori" e si richiama l'art. 2 del DPR 13/2/2017.
2.3. In estremo subordine, si lamenta "Motivazione manifestamente carente, illogica e contraddittoria in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p." e "Violazione ed errata applicazione dell'art. 163 c.p. per mancata concessione della sospensione condizionale della pena". Con riferimento alle attenuanti generiche, si contesta la decisione della Corte di merito di negarle sull'assunto che il diniego non teneva conto della personalità dell'imputata e della reale gravità della condotta. Quanto alla sospensione condizionale della pena, si deduce l'errata applicazione dell'art. 163 c.p., poiché la Corte territoriale avrebbe negato il beneficio sul presupposto di due precedenti sospensioni, senza considerare che queste erano intervenute per mere fattispecie contravvenzionali, le quali, secondo la tesi difensiva, non sarebbero ostative alla concessione di una ulteriore sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi volti a ottenere una rivalutazione fattuale o, comunque, manifestamente infondati. I motivi proposti, infatti, pur formalmente evocando vizi di violazione di legge e di motivazione, si risolvono, nella loro quasi totalità, in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, operazione preclusa in sede di legittimità. La ricorrente, infatti, non denuncia vizi logici manifesti o contraddittorietà insanabili del tessuto argomentativo della sentenza impugnata, ma contrappone alla ricostruzione operata dai giudici di merito una propria, alternativa, lettura del compendio probatorio, ritenuta più plausibile.
    In particolare, il primo e più articolato motivo, relativo all'affermazione di responsabilità, costituisce una mera riproposizione delle doglianze già ampiamente e logicamente disattese dalla Corte di appello, senza un reale confronto critico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha fondato il giudizio di colpevolezza su una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: l'interesse esclusivo della ricorrente, quale gestore dello stabilimento balneare adiacente, ad ampliare l'area parcheggio; la contiguità fisica e funzionale tra l'area in concessione e quella abusivamente trasformata, che risultava priva di qualunque tipo di delimitazione, tale da farle apparire come un'unica area di sosta; la presenza, accertata dal teste Panzera, "proprio nell'area" modificata dall'intervento abusivo e non in quella oggetto della concessione, di un addetto al parcheggio che la deposizione di Congedo consentiva di individuare quale dipendente della società della ricorrente; l'assenza di qualsiasi indicazione che potesse far pensare a un parcheggio autonomo e distinto da quello del lido "Balnearea".

2.1 A fronte di tale coerente impianto argomentativo, le censure della ricorrente si limitano a sollecitare una diversa interpretazione delle testimonianze (in particolare quelle del teste Panzera) o l'attribuzione di un diverso peso alle prove ( con particolare il teste Congedo) o a valorizzare elementi (come la libera accessibilità della pineta o la presunta prassi di manutenzione delle strade) che la Corte di merito ha motivatamente ritenuto non provati o irrilevanti o comunque non idonei a scalfire la solidità del quadro indiziario al chiaro fine di ottenere una più favorevole valutazione del complessivo compendio probatorio. Il ricorso chiede, in buona sostanza, una nuova valutazione delle prove da sovrapporre a quella contestata, ciò che non è consentito, poiché esula dai poteri della Suprema Corte ogni possibilità di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; più di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Non è superfluo ricordare, quindi, che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708 - 01; Sez. 1, n. 7687 del 3/11/2023, dep. 2024, Vojka).
2.2 Nemmeno è configurabile il dedotto vizio di travisamento della prova. Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). I questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. La cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non indica un dato probatorio definito e non opinabile che sia stato palesemente travisato, ma contesta la valutazione complessiva del significato probatorio delle dichiarazioni e dei documenti, operazione che, come detto, attiene al merito e sfugge al sindacato di questa Corte.
2.3 Vale la pena, ancora, ribadire che il vizio di violazione di legge sostanziale va dedotto contestando la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore per cui non è configurabile in ipotesi quale quella in esame, dove le censure difensive contestano o mettono in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito.
2.4 Manifestamente infondata risulta anche la denunciata violazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" che, in sede di legittimità, rileva solo ove si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'urso, Rv. 270108 - 01; Sez. 3, n. 40770 del 11/11/2025, P.).

    Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della minima entità dell'intervento. La Corte di appello ha escluso tale qualificazione con una motivazione logica e giuridicamente corretta, evidenziando come l'intervento avesse comportato una "modificazione dell'assetto paesaggistico della zona sottoposta a tutela, avendo comportato una alterazione del paesaggio boschivo, mediante la eliminazione del sottobosco, lo spianamento e la copertura con materiale misto cava" su un'area di 115 mq, e come tale intervento non rientrasse in alcuna delle categorie di opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Trattasi di una valutazione di merito, adeguatamente motivata, che non presenta profili di manifesta illogicità sindacabili in questa sede.
    Del pari manifestamente infondati sono i motivi subordinati. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha correttamente motivato facendo riferimento ai precedenti specifici dell'imputata, all'oggettiva gravità della condotta e all'assenza di elementi positivi di valutazione, in linea con i principi affermati da questa Corte. Si tratta di un giudizio adeguato, perfettamente logico e non contraddittorio, sul quale questa Corte non può intervenire. Va ricordato, infatti, che la valutazione della sussistenza delle circostanze, nonché della loro comparazione e bilanciamento come, in verità, di ogni altro aspetto inerente al trattamento sanzionatorio, appartiene al giudice del merito che esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024 Bello).

4.1 Quanto alla sospensione condizionale della pena, la decisioni impugnata è giuridicamente ineccepibile. La Corte di appello ha correttamente rilevato che l'imputata aveva già beneficiato per due volte della sospensione condizionale della pena, circostanza che, ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, c.p., osta inderogabilmente alla concessione di un terzo beneficio, a prescindere dalla natura (delittuosa o contravvenzionale) dei reati per cui sono intervenute le precedenti condanne. La tesi difensiva, basata su una lettura errata della norma, è stata puntualmente e correttamente disattesa.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28/1/2026