SEZ. 3 SENT.  22501  DEL 21/05/2003  (CC.12/03/2003) RV.  225607
     PRES. Savignano G                REL. Teresi A               COD.PAR.351
     IMP. Cattaruzza        PM. (Conf.) Geraci V 
502000  ACQUE  - Tutela delle acque - Smaltimento di rifiuti pericolosi - Ac       que  di  sentina - Applicabilita' delle disposizioni derogatorie della       Convenzione  MARPOL - Esclusione - Configurabilita' del reato previsto       dall'art. 51 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51 
L. DEL 4/6/1982 NUM. 438 
L. DEL 29/9/1980 NUM. 662 
    Lo  smaltimento  di acque di sentina delle navi, rientranti tra i rifiuti pericolosi,  configura  il  reato  previsto dall'art. 51 comma 1 lett. b) del
decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, qualora le operazioni siano effettuate  in area portuale nazionale, non trovando applicazione in questo
caso  le disposizioni derogatorie di cui alla Convenzione MARPOL 73/78, conclusa  a Londra il 2 novembre 1993, con i relativi protocolli, ratificata e resa
esecutiva  con legge 29 settembre 1980, n. 662 e legge 4 giugno 1982, n. 438.
Fonte CED Cassazione
 
                    




