 Cass.Sez. III n. 513 del 8 gennaio 2013 (Ud 24 ott 2012)
Cass.Sez. III n. 513 del 8 gennaio 2013 (Ud 24 ott 2012) 
Pres.Lombardi Est. Andronio Ric.Rossetto
Acque.Smaltimento di reflui di condensa provenienti da compressori 
Integra il reato di scarico abusivo il recapito nella conduttura delle acque bianche meteoriche, in violazione del regime autorizzatorio, dei reflui di condensa provenienti dai compressori, che vanno qualificati come reflui industriali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che trovasse applicazione l' art. 14 della legge Reg. Piemonte 26 marzo 1990, n.13 sugli scarichi assimilabili a quelli civili).
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. LOMBARDI Alfredo M.        - Presidente  - del 24/10/2012
 Dott. MARINI   Luigi             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. ROSI     Elisabetta        - Consigliere - N. 2521
 Dott. GRAZIOSI Chiara            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO Alessandro   - rel. Consigliere - N. 5168/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 1) ROSSETTO SAVINA MARIA N. IL 07/09/1961;
 avverso la sentenza n. 773/2009 TRIBUNALE di IVREA, del 31/03/2011;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2012 la relazione fatta dal  Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario,  che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. - Con sentenza del 31 marzo 2011, il Tribunale di Ivrea ha  condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per il reato di cui al  D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, perché, in qualità di  legale rappresentante di una società autorizzata allo scarico nelle  acque superficiali di reflui misti industriali e domestici,  collegando lo scarico dei reflui di condensa dei compressori alla  conduttura delle acque bianche meteoriche, effettuava uno scarico di  acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni del  provvedimento autorizzatorio.
 2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il  difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.  2.1. - Si lamenta, in primo luogo, l'erronea applicazione della norma  incriminatrice, perché l'autorizzazione era stata regolarmente  rilasciata dalla Provincia e la qualità degli scarichi era risultata  perfettamente a norma, in presenza del mero collegamento delle acque  industriali con il tubo delle acque bianche, senza il superamento dei  valori limite di emissione. Troverebbe applicazione, nel caso in  esame, la L.R. Piemonte n. 13 del 1990, art. 14, il quale comprende  tra gli scarichi assimilabili a quelli civili quelli derivanti da  insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e  prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano  esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, o che diano  origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli  provenienti dagli insediamenti abitativi. Tale ultima disposizione  giustificherebbe, in sostanza, il collegamento del tubo delle acque  industriali a quello delle acque bianche.
 2.2. - Si denuncia, in secondo luogo, la carenza di motivazione con  riferimento alla qualità e quantità degli scarichi.  CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. - Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati
 congiuntamente, perché attengono entrambi alla configurabilità  della contestata violazione in presenza del collegamento del tubo  delle acque industriali a quello delle acque bianche e in mancanza  del superamento dei valori limite di emissione - è infondato.  Con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, il  Tribunale ha chiarito che la società dell'imputata avrebbe dovuto  far confluire l'acqua dei compressori nello scarico autorizzato, per  consentire il campionamento attraverso l'apposito pozzetto e che il  collegamento di tale scarico alle acque meteoriche configura di per  sè una violazione del regime autorizzatorio, che esclude ogni  rilevanza dell'eventuale superamento dei valori limite di emissione.  La violazione riscontrata consiste, in altri termini, nell'avere  effettuato lo scarico in modo tale da non consentire che i controlli  da parte dell'autorità amministrativa si svolgessero secondo le  modalità indicate nell'autorizzazione.
 Nè può valere a superare tali rilievi il richiamo della difesa alla  L.R. Piemonte n. 13 del 1990, art. 14, perché dalla semplice lettura  di tale disposizione, la quale individua le tipologie di scarichi  assimilabili agli scarichi civili, emerge che essa si riferisce solo  a quelli provenienti da servizi igienici, cucine, mense od analoghi a  quelli provenienti dagli insediamenti abitativi, evidentemente  escludendo i reflui di condensa dei compressori oggetto del presente  procedimento.
 4. - Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente  al pagamento delle spese processuali.
 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
 Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013
 
                    




