Consiglio di Stato Sez. IV n. 169 del 8 gennaio 2026
Acque. Gestione autonoma servizio idrico integrato
Nell’interpretazione della locuzione “gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti” (e in particolare del sintagma “gestione esistente”) deve prediligersi quell’esegesi che sia corrispondente alla “tendenza-principio” manifestata nell’ordinamento ad una gestione accentrata e, pertanto, che sia conforme al rapporto regola-eccezione innanzi tratteggiato. Per “gestioni esistenti” dovranno pertanto intendersi soltanto quelle modalità di conduzione del servizio idrico che possano ricondursi ad una legittima assunzione ed erogazione del servizio, consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, mentre non potranno assumere rilievo le gestioni nelle quali la conduzione del servizio risulta avvenire semplicemente in via “di fatto”. Occorre ribadire che l’art. 147, comma 2 – bis, d.lgs. n. 152/2006 ai fini della autorizzazione in forma autonoma delle “gestioni esistenti” richiede che i Comuni presentino “contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico…”. Le caratteristiche legittimanti la prosecuzione in forma autonoma del servizio debbono sussistere “contestualmente”.
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00169/2026REG.PROV.COLL.
N. 07193/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7193 del 2024, proposto dal Comune di Bussi sul Tirino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giandomenico Falcon, Christian Ferrazzi, Francesca Leurini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo (Ersi), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Clizia Calamita Di Tria, Maria Cristina Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
A.C.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 169/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, dell’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo e di A.C.A. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il Comune di Bussi sul Tirino ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per l’Abruzzo – sezione staccata di Pescara, Sez. I, ha respinto il ricorso proposto dal predetto Comune per l’annullamento dei seguenti atti:
- della delibera di ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato del 30 giugno 2022, n. 26, che ha denegato al predetto Comune il riconoscimento della sussistenza dei presupposti previsti dall’ordinamento giuridico per la prosecuzione in via autonoma della gestione del predetto servizio;
- in quanto occorra, della ulteriore comunicazione di ERSI del 14 settembre 2022, con la quale è stata richiesta la trasmissione dei dati necessari per il trasferimento del SII al Gestore unico.
Il giudice di primo grado ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 4.500,00, oltre accessori di legge.
2. Il Comune appellante premette quanto segue.
2.1. Il Comune di Bussi sul Tirino è un comune montano abruzzese con una popolazione di 2.269 abitanti.
2.2. Nella Regione Abruzzo il processo di accentramento del servizio idrico integrato si è infine tradotto nelle previsioni della l.r. n. 9/2011, che ha istituito l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) quale unico ente di governo d’Ambito e ha identificato l’ambito ottimale nell’intero territorio regionale; la gestione concreta del servizio idrico integrato è stata poi affidata per ambiti territoriali inferiori, corrispondenti a quelli dei sei precedenti ATO esistenti nel territorio regionale; per l’ex ATO 4 “Pescarese”, nel cui territorio è situato anche il Comune appellante, la gestione è affidata in house alla società ACA s.p.a., a partecipazione totalmente pubblica.
2.3. In passato, il Comune appellante ha potuto conservare la gestione del servizio idrico, avvalendosi delle deroghe e delle eccezioni previste dalla normativa statale.
2.4. In data 17 marzo 2022 l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato ha avviato il procedimento diretto a verificare il possesso in capo ai Comuni dei requisiti per la deroga alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 147, comma 2 – bis, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2.5. A conclusione del predetto procedimento, con il provvedimento impugnato, l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato ha denegato nei confronti del Comune appellante la sussistenza delle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 147, co. 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, per l’asserita mancata dimostrazione (da parte del predetto Comune) dell’utilizzo efficiente della risorsa idrica e della tutela del corpo idrico.
2.6. Ritenendo illegittimo il diniego al proseguimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato, il Comune di Bussi sul Tirino ha impugnato dinanzi al T.a.r. Abruzzo – sezione staccata di Pescara il provvedimento dell’Ente regionale del Servizio idrico integrato.
2.7. Come sopra evidenziato, il T.a.r. Abruzzo - sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 169/2024, ha respinto il ricorso di primo grado, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio.
3. Tanto premesso, il Comune appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
4. Si è costituito l’Ente regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo, contestando le deduzioni di parte appellante e chiedendo conseguentemente la reiezione dell’appello.
5. Si è costituita in giudizio anche ACA s.p.a. in house providing, eccependo l’inammissibilità dell’appello, essendosi il Comune limitato a riproporre i motivi di primo grado.
Nel merito, ha evidenziato che:
a) essendo Bussi Officine una frazione del Comune di Bussi sul Tirino, l’omessa gestione della rete fognaria di quel territorio sarebbe sintomo di carenza della gestione dell’intero servizio idrico;
b) l’autorizzazione per lo scarico delle acque nel depuratore comunale è scaduta nel 2020 e sono state presentate dieci diffide per inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico.
6. Con memoria depositata in data 27 ottobre 2025 il Comune appellante ha sostenuto che i documenti da esso depositati in appello sarebbero ammissibili ai sensi dell’art. 104, co. 2, c.p.a. in quanto finalizzati al completamento del quadro istruttorio.
La documentazione prodotta confermerebbe l’inadeguatezza del servizio idrico integrato nella sua configurazione attuale, mettendo in luce l’assoluta irragionevolezza della decisione di sottrarre la gestione autonoma ai piccoli Comuni.
7. Con memoria depositata in data 27 ottobre 2025, l’Ente regionale per il servizio idrico integrato ha ribadito il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato.
8. Con memoria di replica depositata in data 6 novembre 2025, il Comune appellante ha eccepito l’inammissibilità e l’irrilevanza delle produzioni documentali di ERSI, depositate in giudizio in data 17 ottobre 2025, stante la violazione dei principi di pertinenza e correlazione tra i documenti e le argomentazioni difensive svolte.
9. All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Il Comune appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
10.1. In primo luogo, l’amministrazione comunale appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui nega l’efficiente gestione del servizio per l’asserito difetto della gestione dell’intero servizio idrico integrato (motivo di impugnazione I.1 e, in parte, I.3 del ricorso di primo grado)
Il giudice di primo grado ha respinto la censura evidenziando che “il servizio depurazione del Comune è attualmente parcellizzato con parti di territorio comunale che si avvalgono di un depuratore privato e altre parti in cui i privati non sono collegati alla rete ma si avvalgono di vasche Imhoff”.
Il Comune appellante censura la sentenza impugnata, per difetto di motivazione, e ripropone sostanzialmente le censure dedotte in primo grado, sostenendo che esse non sarebbero state esaminate dal giudice di primo grado.
Con riguardo alla frazione Bussi Officine (che, non collegata alla rete di depurazione, si avvale di un depuratore privato) si tratterebbe di una frazione isolata rispetto all’agglomerato urbano del Comune e comunque di un piccolo nucleo abitativo di circa 20 persone, di scarsa incidenza per la valutazione della efficienza del servizio idrico integrato del Comune.
Con riguardo alla presenza di alcuni utenti non collegati alla rete fognaria e alla presenza di fosse Imhoff, il Comune evidenzia, in primo luogo, che l’obbligo di scaricare le acque reflue nella rete fognaria sarebbe previsto unicamente per gli agglomerati superiori ai 2.000 abitanti equivalenti, mentre per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati, le Regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale (cfr. art. 74 e art. 100, d.lgs. n. 152/2006 e l.r. n. 31/2010, art. 5) e, in secondo luogo, che si tratta di utenze estranee all’agglomerato urbano; fa rilevare che la situazione è destinata a non mutare anche nel caso di passaggio della gestione comunale al gestore unitario, trattandosi di territori per i quali la realizzazione e l’allaccio alla fognatura risulterebbe improponibile, a causa delle elevate difficoltà tecniche e per l’eccessiva onerosità.
10.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce carenza di motivazione e, comunque, erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo ha respinto le censure relative all’inerzia della Regione nel rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque nel depuratore comunale (motivo di impugnazione I.2 del ricorso di primo grado).
L’amministrazione appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziando che la richiesta di rinnovo della autorizzazione era stata formulata tempestivamente dal Comune; in attesa del rinnovo, lo scarico sarebbe stato perfettamente regolare e non vi sarebbero stati ostacoli al riconoscimento della gestione autonoma ex art. 147, co. 2-bis lett. b) TUA.
10.3. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante deduce erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato in relazione alle diffide relative all’inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico (motivo di impugnazione I.3 del ricorso di primo grado),
Le diffide in questione (in relazione al superamento del valore massimo del parametro escherichia coli) sarebbero tutte relative a campionamenti delle acque reflue effettuati in momenti in cui si sono verificati eventi atmosferici di notevole consistenza (quali piogge intense o nevicate); si tratterebbe di eventi eccezionali e isolati, che non potrebbero ragionevolmente costituire motivo di diniego della gestione autonoma, sulla base di criteri non contemplati dalla legge. La decisione di primo grado sarebbe quindi carente di motivazione ed erronea, in quanto priva di fondamento normativo.
10.4. Con il quarto motivo di gravame, l’appellante deduce carenza di motivazione e, comunque, erroneità della sentenza nella parte in cui nega l’efficiente gestione del corpo idrico in conseguenza del danneggiamento del depuratore afferente all’area di espansione industriale (motivo di impugnazione I.2 del ricorso di primo grado).
Il depuratore sarebbe in fase di ripristino; il Comune appellante evidenzia che, indipendentemente dalla modalità di gestione (autonoma o accentrata), è sempre possibile il verificarsi di guasti o di atti dolosi che danneggino il funzionamento degli impianti, senza che questo debba o possa essere imputato al gestore.
10.5. Con il quinto motivo di gravame, l’appellante deduce carenza di motivazione e, comunque, erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto dell’adesione da parte del Comune allo schema di convergenza, di cui all’art. 9 della delibera ARERA 580/2019/R/IDR (motivo di impugnazione I.4 del ricorso di primo grado).
L’ente regionale per il servizio idrico integrato ha denegato la gestione autonoma, oltre che per l’asserita assenza della “intera gestione del SII ad opera del Comune” e per l’insussistenza del presupposto della “tutela del corpo idrico”, anche per la circostanza che “l’assenza del rispetto dei criteri di regolazione del S.I.I., stabiliti dall’Autorità Nazionale (ARERA)” impedirebbe “l’accertamento, da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito, della gestione efficiente ed efficace e secondo criteri di economicità della risorsa e del servizio idrico integrato”.
Il giudice di primo grado sarebbe andato oltre il provvedimento impugnato, ritenendo “che il servizio idrico del Comune non appare gestito allo stato in modo eccellente”.
A suo giudizio, l’adesione al predetto schema avrebbe dovuto essere considerato già di per sé indice di efficienza, poiché rispondeva agli obiettivi fissati da ARERA stessa.
10.6. Con il sesto motivo di gravame, il Comune deduce erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che le gestioni autonome comunali possono essere conservate solo ove costituiscano una “vera e propria eccellenza” che sia interesse collettivo salvaguardare e che sarebbe stato onere del Comune dimostrare; violazione o erronea applicazione dell’art. 147, comma 2-bis del d.lgs. 152/2006; difetto di motivazione; omessa valutazione della documentazione.
L’appellante evidenzia che il requisito dell’“eccellenza” e della superiorità della gestione comunale rispetto a quella unitaria è presupposto che non trova riscontro nella normativa di riferimento.
A suo giudizio, le gestioni comunali autonome si giustificano in funzione non di un più elevato standard di efficienza, ma in funzione di diversi valori, di carattere ambientale e (in senso ampio) sociale.
10.7. Con il settimo motivo di gravame, l’appellante deduce erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe ignorato l’inefficienza della gestione unitaria del sistema idrico abruzzese e di ACA s.p.a.
Evidenzia di aver depositato nel giudizio di primo grado documentazione tesa a dimostrare il concreto pericolo, nel caso di passaggio alla gestione unitaria, di un netto peggioramento del proprio servizio idrico.
10.8. Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante si duole del mancato scrutinio di alcune censure che aveva formulato nel ricorso di primo grado e che, conseguentemente, ripropone in grado di appello: illegittimità del provvedimento di ERSI in conseguenza del mancato riconoscimento dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 per carenza del requisito “tutela del corpo idrico” per l’asserita integrazione idrica da parte di ACA s.p.a.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carente motivazione.
11. Il Collegio ritiene necessario richiamare preliminarmente il quadro normativo di riferimento, così come ricostruito da questa Sezione nella sentenza 2 febbraio 2024 n. 1115.
Il servizio idrico integrato è un “servizio pubblico locale di rilevanza economica” (Corte Costituzionale n. 187 del 2011 e n. 325 del 2010), costituito “dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie” (art. 141, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152).
Con la legge n. 103 del 29 marzo 1903, l’ordinamento giuridico ha previsto l’assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei Comuni.
Nell’impianto della legge 8 giugno 1990 n. 142 la titolarità dei servizi pubblici locali (ossia, quelli “che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”) è stata riconfermata in capo ai Comuni e alle Province “nell’ambito delle rispettive competenze” (articolo 22, comma 1).
La legge 5 gennaio 1994 n. 36 (c.d. “legge Galli”) ha disciplinato il servizio idrico integrato (SII), prospettando, per la prima volta, all’art. 8, comma 2, il passaggio da un sistema frazionato ad un sistema accentrato, affidato ad operatori specializzati sul mercato (con creazione, da parte delle Regioni, degli Ambiti territoriali ottimali).
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), all’art. 113, ha disciplinato la gestione delle reti e l’erogazione dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, individuando quanto alla erogazione del servizio diverse modalità gestionali (che nel tempo si sono ridotte alle seguenti: a mezzo di società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a mezzo di società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a mezzo di società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano).
Successivamente il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (“Norme in materia ambientale”), agli artt. 147 e ss., ha disciplinato il Servizio Idrico Integrato.
A seguito di alcune sentenze della Corte Costituzionale (n. 20/2012 e n. 199/2014), il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente in subiecta materia e ha modificato l’art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, con il d.l. 12 settembre 2014 n. 133 (convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164) e con il d.l. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021 n. 233.
Nel testo vigente al momento della adozione del provvedimento impugnato, l’art. 147 d.lgs. n. 152/2006 disponeva quanto segue:
“1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicità della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni”.
L’art. 149 – bis del d.lgs. n. 152/2006, inserito dall’art. 7, comma 1, lett. d), d.l. 12 settembre 2014 n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164), rubricato “Affidamento del servizio”, al comma 1, dispone quanto segue:
“1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”.
12. Tanto premesso, le doglianze formulate dalla parte appellante si rivelano prive di fondamento.
12.1. In primo luogo, questa Sezione ha avuto modo di precisare che “…nell’interpretazione della locuzione “gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti” (e in particolare del sintagma “gestione esistente”) debba prediligersi quell’esegesi che sia corrispondente alla “tendenza-principio” manifestata nell’ordinamento ad una gestione accentrata e, pertanto, che sia conforme al rapporto regola-eccezione innanzi tratteggiato.
Per “gestioni esistenti” dovranno pertanto intendersi soltanto quelle modalità di conduzione del servizio idrico che possano ricondursi ad una legittima assunzione ed erogazione del servizio, consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, mentre non potranno assumere rilievo le gestioni nelle quali la conduzione del servizio risulta avvenire semplicemente in via “di fatto” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2024 n. 1115).
12.2. In secondo luogo, occorre ribadire che l’art. 147, comma 2 – bis, d.lgs. n. 152/2006 ai fini della autorizzazione in forma autonoma delle “gestioni esistenti” richiede che i Comuni presentino “contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico…”.
Le caratteristiche legittimanti la prosecuzione in forma autonoma del servizio debbono sussistere “contestualmente”.
12.3. Con il provvedimento impugnato, l’Ente regionale per il servizio idrico integrato ha denegato la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione della gestione comunale, ai sensi della lett. b) dell’art. 147, co. 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, ritenendo non dimostrato il requisito dell’“utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico”, per le ragioni di seguito indicate:
“1. Non può rilevarsi l’intera gestione del SII a cura del Comune in quanto il Comune dichiara che «le abitazioni situate nella frazione di Bussi Officine che sono allacciate ad una linea fognaria mista autonoma a servizio di tutta l’area e convergono in un impianto di depurazione gestito direttamente dalla Società Chimica Bussi, proprietaria della linea fognaria e dell’impianto di depurazione». Inoltre dalla documentazione inviata dal Comune si rileva che la dotazione idrica viene integrata dalle sorgenti gestite dal Gestore del SII ACA S.p.A.;
2. Non risulta verificabile come sussistente il presupposto «tutela del corpo idrico» in quanto, in merito al titolo di autorizzazione allo scarico del Depuratore a servizio del Comune, lo stesso ha indicato un provvedimento autorizzativo n. DPC 024/206 dell’11/8/2016 e la durata delle autorizzazioni allo scarico è, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di anni 4.
Il Comune ha inoltre dichiarato che «le abitazioni della frazione Chirichiello sono dotate di fosse Imhoff a gestione autonoma» e che l’impianto di depurazione dell’area di espansione industriale a cui risultano collettati gli abitanti di una frazione del Comune viene indicato come «attualmente fuori uso». La documentazione esaminata contempla inoltre la segnalazione di n° 10 diffide per inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico;
3. L’assenza del rispetto dei criteri di regolazione del S.I.I., stabiliti dall’Autorità Nazionale (ARERA) impedisce l’accertamento, da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito, della gestione efficiente ed efficace e secondo criteri di economicità della risorsa e del Servizio Idrico Integrato”.
12.4. Orbene, con riguardo alla sussistenza dei requisiti di efficienza (che potrebbero giustificare il permanere della gestione autonoma, ai sensi dell’art. 147, comma 2 – bis lett. b, del d.lgs. n. 152/2006), i rilievi sostanziali evidenziati dall’Ente regionale per la gestione del servizio idrico integrato non sono superati dalle deduzioni di carattere formale allegate dalla parte appellante (adesione da parte del Comune allo schema di convergenza di cui all’art. 9 della delibera ARERA 580/2019/R/IDR).
12.5. Ritiene il Collegio che non siano adeguatamente contestate le plurime disfunzioni rilevate nella gestione comunale dall’Ente regionale per la gestione del servizio idrico integrato, in relazione ai seguenti aspetti.
In alcune frazioni del Comune sono presenti fosse Imhoff (frazione Chirichiello), elemento che non può ragionevolmente ritenersi coerente con una gestione efficiente del servizio idrico integrato; giuridicamente irrilevanti sono le considerazioni svolte dall’amministrazione appellante in merito alla eccessiva onerosità dell’allaccio delle predette frazioni alla rete fognaria.
L’autorizzazione allo scarico del depuratore è scaduta; a prescindere dalla lamentata inerzia della Regione Abruzzo sulla istanza di autorizzazione allo scarico del depuratore (per la quale il Comune avrebbe potuto attivare i rimedi previsti per il silenzio inadempimento), rimane il dato di fatto della mancanza della predetta autorizzazione, che ragionevolmente l’amministrazione ha ritenuto non compatibile con la gestione efficiente del servizio idrico integrato.
L’Ente regionale per il servizio idrico integrato ha evidenziato che non sono stati rispettati dal Comune i criteri di regolazione del servizio idrico integrato stabiliti dall’Autorità Nazionale (ARERA), con conseguente preclusione per l’ente di governo dell’ambito della possibilità di accertamento della gestione efficiente ed efficace e secondo criteri di economicità della risorsa e del servizio idrico integrato; l’amministrazione appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla necessità di una gestione eccellente, ai fini della prosecuzione del servizio, ma non dimostra di essersi conformato ai criteri di regolazione del servizio idrico integrato stabiliti dal ARERA.
Le abitazioni situate nella frazione di Bussi Officine sono allacciate ad una rete fognaria mista, il che non può considerarsi in linea con una efficiente gestione del servizio idrico integrato.
La dotazione idrica del Comune viene integrata dalle sorgenti gestite dal Gestore del servizio idrico integrato (ACA S.p.A.).
In relazione agli molteplici elementi di fatto sopra richiamati (che non sono efficacemente superati dalle deduzioni di parte appellante), deve ritenersi immune dalle dedotte censure il giudizio del mancato riconoscimento al Comune appellante del possesso dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, legittimanti la continuazione della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato.
Nessuna rilevanza giuridica può essere invece attribuita alle considerazioni svolte dall’appellante in ordine alla presunta inefficienza della gestione accentrata del servizio idrico integrato.
12.6. Per le considerazioni che precedono, pertanto, a prescindere dalla sua ammissibilità, si rivela priva di rilevanza giuridica dirimente la produzione documentale effettuata dal Comune appellante in grado di appello.
13. In conclusione, il ricorso in appello si rivela infondato e va respinto.
14. La complessità delle questioni giuridiche dedotte in giudizio giustifica nondimeno la compensazione delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore




