Consiglio di Stato Sez. IV n. 4831 del 3 giugno 2025
Ambiente in genere.Finalità della VIA

La valutazione di impatto ambientale ha principalmente il compito di verificare la compatibilità di un progetto considerando l’equilibrio tra i possibili effetti sull’ambiente e i benefici socio – economici previsti. Questa valutazione non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge anche scelte amministrative discrezionali, le quali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e errori di fatto. La valutazione di impatto ambientale, quindi, non è solo un atto tecnico – amministrativo, ma costituisce anche un atto di indirizzo politico amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, considerando una serie di interessi pubblici e privati contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico sociale). Nel processo di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un ampio margine di discrezionalità che non si limita a una valutazione puramente tecnica suscettibile di verificazione esclusivamente attraverso criteri oggettivi e misurabili. Al contrario, tale processo coinvolge un’elevata discrezionalità amministrativa e istituzionale nell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, andando oltre una mera valutazione tecnica e includendo considerazioni più ampie relativamente agli interessi in gioco. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti, occorre avere riguardo alle dimensioni e all’impatto dell’opera finale sul territorio, risultando dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a V.I.A.

Pubblicato il 03/06/2025

N. 04831/2025REG.PROV.COLL.

N. 01901/2022 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2022, proposto da
Tozzi Green s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, A.R.P.A. Puglia, A.S.L. Lecce, Comune di Martano (Le), non costituiti in giudizio;
Comune di Carpignano Salentino (Le), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, C.A. Mannarino n. 11/A;
Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1799/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carpignano Salentino (Le), della Provincia di Lecce e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale, dandosi atto dell’istanza di passaggio in decisione senza preventiva discussione depositata dall’avvocato Millefiori Tommaso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In data 13 dicembre 2017 la Provincia di Lecce avviava una procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per la realizzazione del parco eolico denominato “Carpignano Fischetti” nel Comune di Carpignano Salentino, con opere connesse nei comuni di Martano, Calimera e Martignano. Considerata la “valutazione negativa di compatibilità” espressa dalla Soprintendenza di Lecce, nonché i pareri negativi espressi dal Dipartimento agricoltura della Regione Puglia, dal Comune di Carpignano Salentino, dall’A.R.P.A. Puglia, dall’A.S.L. Lecce e dal Comune di Martano, con nota prot. n. 1007 del 3 luglio 2018, la Provincia adottava la determina di conclusione del diniego del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Il suddetto provvedimento di diniego n. 1007 del 3 luglio 2018 veniva annullato dal T.A.R. Puglia – Lecce con sentenza n. 393 del 24 marzo 2020, in quanto non sufficientemente motivato con riferimento alle osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente.

Con successiva determinazione n. 847 del 24 luglio 2020, emessa dopo aver riconvocato tutte le Amministrazioni coinvolte per la convalida dei pareri già resi, la Provincia negava nuovamente la valutazione di impatto ambientale, rendendo le proprie motivazioni.

2. La società Tozzi Green s.p.a. proponeva ricorso avverso il suddetto provvedimento, deducendo, alla luce di quanto stabilito dal TAR in sede di annullamento, che la Provincia non avrebbe dovuto riconvocare le Amministrazioni, ma avrebbe dovuto esternare le ragioni poste alla base della propria determinazione conclusiva del procedimento.

La ricorrente contestava i pareri negativi, confermati dalle Amministrazioni nella rinnovata fase della Conferenza dei servizi, e le connesse motivazioni rese dalla Provincia di Lecce. Inoltre, con riferimento al parere del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, la ricorrente premetteva che lo stesso si basava sul fatto che il progetto interferiva con le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità DOP Terra d’Otranto, ma non tutti gli ulivi potevano fregiarsi della relativa denominazione, e nessuno degli ulivi per i quali il progetto prevedeva l’estirpazione e il reimpianto veniva utilizzato per la predetta DOP. Inoltre, ad avviso dell’esponente, il progetto, nella sua integrale consistenza, non interferiva in alcun modo con le pratiche agricole, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003, che ammetteva l’insediamento di impianti per energia rinnovabile nelle predette zone.

La ricorrente contestava sotto vari profili, altresì, il parere della Soprintendenza, con la quale l’Amministrazione aveva rilevato la sussistenza di impatti (visivi e sul patrimonio culturale e identitario) del progetto, il cui cavidotto interferiva anche con emergenze storico – archeologiche e, in particolare, con le tracce di carraie, e il parere dell’ASL Lecce, il parere espresso dal Comune di Carpignano Salentino, il parere espresso dal Dipartimento agricoltura della Regione Puglia, il parere espresso dall’A.R.P.A. Puglia, il parere espresso dal Comune di Martano, .

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza n. 1799 del 3 dicembre 2021, respingeva il ricorso, ritenendo non dimostrata l’irragionevolezza del giudizio reso dalla Provincia.

In particolare, il Collegio di prima istanza, evidenziava che il diniego si era fondato su una valutazione del progetto nella sua interezza, per l’incidenza che lo stesso generava sul territorio.

Secondo il Collegio di prima istanza, infatti, a prescindere dagli aspetti di maggior dettaglio tecnico, come ad esempio i profili relativi all’impatto acustico ed elettromagnetico o quelli concernenti la gittata dei componenti degli aerogeneratori in caso di rottura, la Provincia aveva ragionevolmente ritenuto che il progetto incideva significativamente sulla caratterizzazione agricola della zona, e ciò anche volendo prescindere dai profili legati direttamente alla zona DOP, senza che risultassero, come invece previsto dall’articolo 12, comma 7, secondo periodo, d.lgs. n. 387 del 2003, misure volte alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali, ivi specificamente identificate e individuate anche nel loro rapporto di forte concentrazione in prossimità del sito di intervento per la realizzazione del Parco in questione, come chiaramente specificato nel provvedimento impugnato.

4. La società Tozzi Green s.p.a. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo l’integrale riforma, sollevando doglianze avverso la sentenza impugnata che riproducono pedissequamente le censure di primo grado.

L’appellante deduce che la Provincia non avrebbe dovuto riconvocare le Amministrazioni, ma avrebbe dovuto esternare le ragioni poste alla base della propria determinazione conclusiva del procedimento, alla luce della sentenza n. 393 del 2020. Inoltre, l’appellante contesta i singoli pareri negativi, confermati dalle Amministrazioni nella rinnovata fase della Conferenza di servizi, e le connesse motivazioni rese dalla Provincia di Lecce.

5. Il Comune di Carpignano Salentino si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello, eccependo preliminarmente, in rito, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notifica ai Comuni di Calimera e Martignano, i quali avrebbero espresso parere sfavorevole in seno alla Conferenza di servizi (seduta dell’8 maggio 2018).

La Provincia di Lecce si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.

Il Ministero della Cultura si è difeso, a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, depositando documentazione.

6. All’udienza straordinaria del 5 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Con il primo mezzo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha sostenuto che la Provincia di Lecce ‘ha ragionevolmente ritenuto che il progetto incide significativamente sulla caratterizzazione agricola della zona … senza che risultino, come invece previsto dall’art. 12, comma 7, secondo periodo del d.lgs. n. 387/2003, misure volte alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentali locali’, e laddove ha ritenuto che il progetto si aggiungerebbe a quelli già esistenti, con i quali determinerebbe ‘un considerevole impatto visivo d’insieme’.

Secondo l’esponente, tali affermazioni denoterebbero nel giudicante ‘la totale pretermissione dei più elementari criteri di valutazione dei progetti volti alla realizzazione di impianti F.E.R. e, con particolare riferimento al progetto per cui è causa, delle sue caratteristiche e del fatto che, pur ricadendo in zona agricola, non pregiudica in alcun modo la tutela del patrimonio culturale, del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali’, perseguita dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. In particolare, deduce che il progetto per cui è causa non pregiudicherebbe gli interessi pubblici connessi all’esercizio dell’attività agricola ed alla salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale e paesaggistico, per come individuati nei medesimi pareri e determinazione.

8. Con la seconda censura, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale sono stati rappresentati motivi di illegittimità dei pareri espressi dalle Amministrazioni interessate, su cui si sarebbe fondata la determinazione impugnata. Lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe esaminato analiticamente il portato di detti pareri che, in quanto sicuramente errati, e, pertanto, originati da aprioristiche posizioni di contrarietà alla realizzazione di impianti F.E.R., soprattutto a fronte di quanto significato al precedente punto I, sarebbero inidonei a ‘sorreggere’ la determinazione prioritariamente impugnata e a connotare di correttezza la sentenza gravata.

9. Passando all’esame delle prospettazioni difensive delle parti, il Collegio ritiene opportuno soprassedere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo dedotte dalla parte appellata, stante l’infondatezza dell’appello nel merito, per i rilievi di seguito enunciati.

10. Va, invece, rilevata la inammissibilità delle critiche illustrate con il secondo mezzo per difetto di interesse, atteso che, come precisato dal Comune di Carpignano Salentino, la società ricorrente non ha impugnato i pareri sfavorevoli resi dai Comuni di Calimera e Martignano, sui quali si è formato il giudicato interno.

Si legge testualmente nel verbale della Conferenza di Servizi del 8.5.2018, integralmente riportato nelle premesse della D.D. n. 1007 del 3.7.2018, a sua volta richiamata dalla D.D. n. 847 del 24.7.2020, oggetto del presente gravame, che: “il rappresentante del Comune di Calimera, Vicensindaco ingegner Montinaro, sostiene di condividere, anche per la sinergia di programmazione dell’insieme dei comuni coinvolti, le osservazioni e i rilievi delle amministrazioni che l’hanno preceduto nel dibattito. Egli conferma il parere sfavorevole alla realizzazione dell’impianto espresso per iscritto con le osservazioni dello 7/3/2018, sottoscritte dal Sindaco, Assessore all’ambiente, Segretario Comunale e Responsabile del Settore Ambiente e Lavori Pubblici. Il Vicensindaco di Martignano, ingegner Corianò, manifestando la propria condivisione per le valutazioni degli altri Comuni, esprime valutazione negativa sul progetto, sebbene il territorio comunale sia interessato solo marginalmente”.

11. Nondimeno, questo Giudice non si esime dall’esaminare le denunce prospettate con il gravame, le quali, essendo tutte inerenti alla medesima questione, vanno scrutinate congiuntamente.

Con il primo mezzo l’appellante deduce che: ‘il progetto per cui è causa non pregiudicherebbe gli interessi pubblici connessi all’esercizio dell’attività agricola ed alla salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale e paesaggistico… il progetto per cui è causa, pur, come ovvio, visibile, non produce alcun impatto visivo’.

11.1. L’assunto è infondato.

Va preliminarmente precisato che, allo stato della normativa, le torri eoliche vanno riguardate come potenziali elementi detrattori del paesaggio, in quanto si tratta in sintesi estrema di impianti industriali.

Nel caso di specie, si tratta di stabilire se la presenza di altri impianti del medesimo tipo già installati sul territorio, e quindi di un parziale degrado della zona interessata, possa impedire di negare la V.I.A. per installarne di ulteriori, al fine di impedire un degrado ulteriore.

Il Collegio rileva che la risposta dell’Amministrazione in relazione al suddetto quesito non è viziata da illogicità, dato il numero degli impianti già esistente e tenuto conto della ragionevolezza e congruità dei pareri espressi dagli Enti interessati in sede di Conferenza di servizi.

Il Tribunale adito ha puntualmente rammentato il principio, secondo cui, in ipotesi di insussistenza di margini di illogicità e irragionevolezza del provvedimento di diniego della V.I.A. espresso dall’Amministrazione, non è consentito al giudice amministrativo un sindacato giurisdizionale sulle motivazioni, stante la discrezionalità tecnica che opera in tale settore.

Per giurisprudenza costante, la valutazione di impatto ambientale ha principalmente il compito di verificare la compatibilità di un progetto considerando l’equilibrio tra i possibili effetti sull’ambiente e i benefici socio – economici previsti. Questa valutazione non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge anche scelte amministrative discrezionali, le quali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e errori di fatto. La valutazione di impatto ambientale, quindi, non è solo un atto tecnico – amministrativo, ma costituisce anche un atto di indirizzo politico amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, considerando una serie di interessi pubblici e privati contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico sociale).

Nel processo di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un ampio margine di discrezionalità che non si limita a una valutazione puramente tecnica suscettibile di verificazione esclusivamente attraverso criteri oggettivi e misurabili.

Al contrario, tale processo coinvolge un’elevata discrezionalità amministrativa e istituzionale nell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, andando oltre una mera valutazione tecnica e includendo considerazioni più ampie relativamente agli interessi in gioco (Cons. Stato, n. 7987 del 2024; id. n. 6947 del 2024).

Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti, occorre avere riguardo alle dimensioni e all’impatto dell’opera finale sul territorio, risultando dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a V.I.A.

L’assunto è stato enunciato in più occasioni da questo Consiglio di Stato, secondo cui: “sono state definite le coordinate entro le quali è necessario sottoporre gli impianti eolici a valutazione di impatto ambientale con la precisazione che la necessità di tale valutazione non può ritenersi esclusa dalla conformità del progetto alla disciplina di cui al punto 2 – b dell’allegato IV del d.lgs. n. 165 del 2006 che impone la sottoscrizione alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni degli impianti per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 W. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità è necessario, infatti, avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella già esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione” (Cons. Stato, n. 5465 del 2022).

Nella specie, il giudizio negativo espresso dalla Provincia di Lecce si è fondato, correttamente, sulla rilevanza dell’assenza, come invece previsto dall’art. 12, comma 7, secondo periodo del d.lgs. n. 387 del 2003, di misure volte alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali ivi specificamente identificate e individuate anche nel loro rapporto di forte concentrazione in prossimità del sito di intervento per la realizzazione del Parco in questione.

Tenuto conto del rilevante e significativo impatto sul territorio, che avrebbe investito diversi Comuni, l’Amministrazione ha correttamente indetto una Conferenza di servizi, in questo modo ottemperando al decisum della sentenza n. 393 del 2020, posto che solo in questo modo avrebbe potuto essere adeguatamente motivata ogni determinazione in materia di V.I.A.

La valutazione della Provincia è stata resa anche a seguito del parere della Soprintendenza che ha fatto riferimento, piuttosto che a questo o a quello specifico punto di osservazione o di rilevanza paesaggistica, ad un ‘giudizio all’evidenza riassuntivo dell’opera che verrebbe a realizzarsi, la quale si aggiungerebbe agli impianti già esistenti, intensificando progressivamente le aree di visibilità potenziale, andando ad addensarsi in diverse zone, sia nell’area di 20 km sia in quella di 9 km, con un considerevole impatto visivo di insieme a carico di estese porzioni territoriali e con aumento della covisibilità e sequenzialità percettiva degli aerogeneratori, con maggiore criticità in corrispondenza delle serre, dell’abitato di Martano, di Vernole e di alcune zone costiere comprese fra Borgagne e Otranto’.

Il Collegio, pertanto, rileva che nessun profilo di irragionevolezza è riscontrabile, sicché non è consentito a questo Giudice sindacare e/o censurare la valutazione amministrativa, in quanto non appare discostarsi in alcun modo dagli standard tecnici accettati, né appare illogica o irrazionale o fondata su un travisamento dei fatti (Cons. Stato, n. 6699 del 2024). Le diverse posizioni negative espresse dalle Amministrazioni nell’ambito della Conferenza di servizi appaiono congruamente motivate e anche esse immuni da vizi logici.

11.2. Orbene, proprio con riferimento alla specifica situazione della realizzazione di un impianto eolico in zona dove vi sono altri impianti già esistenti, va richiamato l’indirizzo espresso da questo Consiglio di Stato, secondo cui: “Sebbene si possa ipotizzare che le torri eoliche possano diventare elementi caratterizzanti del paesaggio meritevoli di valorizzazione e tutela in futuro, attualmente non sono considerate tali, dati gli obiettivi di tutela stabiliti dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e dal contesto normativo generale sulla tutela del paesaggio. Le torri eoliche vengono quindi considerate elementi negativi per il paesaggio, essendo essenzialmente impianti industriali, con la conseguenza che la presenza di numerose strutture già installate, ed il parziale degrado della zona interessata, non giustifica l’approvazione di ulteriori installazioni, al fine di prevenire un deterioramento ulteriore dell’area” (Cons. Stato n. 7400 del 2024).

Tenuto conto del palese grave impatto sul territorio di un parco eolico, appare priva di fondamento l’asserita compatibilità paesaggistico – ambientale dell’impianto da realizzare, giustificata da parte ricorrente sulla base della presenza di aerogeneratori già installati, atteso che proprio la presenza di altri impianti, come si è detto, non giustifica l’ulteriore alterazione in senso peggiorativo del territorio.

In sostanza, le pure articolate e minuziose controdeduzioni svolte da parte ricorrente si atteggiano ad una mera opinione dissenziente rispetto alle valutazioni svolte dall’Amministrazione, le quali non ne restano intaccate.

11.3. Con il secondo mezzo, l’appellante ripropone nel presente giudizio le critiche prospettate con il ricorso introduttivo, ma omette di censurare aspetti specifici della sentenza impugnata.

In disparte l’inammissibilità della censura, anche sotto tale profilo, per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., le doglianze illustrate nel mezzo sono infondate.

I pareri, resi dalle Amministrazione nell’ambito della Conferenza di servizi dell’8.5.2018, evidenziano sostanzialmente l’incompatibilità dell’intervento di progetto con il vigente strumento urbanistico e l’interferenza con gli uliveti integranti la zona DOP Terra d’Otranto per la produzione di olio di extravergine di oliva. Inoltre, come si è già detto, sul sito insiste un altro impianto eolico, in un contesto produttivo locale di tradizioni agroalimentari.

Appare all’evidenza il rischio di uno stravolgimento della stessa percezione visiva del territorio e, quindi, della stessa identità di un vasto contesto storicamente rurale e fittamente coltivato ad oliveto, comportante l’espianto di circa 150 alberi, con un complessivo impatto ambientale cumulativo di assoluta rilevanza, senza che possa assumere rilievo, come pretende l’appellante, che non tutte le coltivazioni di uliveti siano DOP.

Ai sensi dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003 “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.

Il progetto della Tozzi Green s.p.a. omette di tenere conto degli obblighi imposti dalla norma invocata e tanto emerge dai pareri impugnati che, come si è detto, sono privi di vizi logici e sono congruamente motivati in ordine alla necessità di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e il rispetto della destinazione urbanistica del territorio; in particolare, tra questi, i richiami normativi diffusamente riportati nei pareri comunali, in particolare il riferimento all’art. 8, comma 2, della L.R. n. 11/2001, recano la prescrizione della necessaria conformità dell’intervento alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente. La Delibera n. 3 del 2019 del Consiglio comunale di Carpignano Salentino, e il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico prot. 2496 del 2018, hanno espresso una valutazione sfavorevole di conformità del progetto ex art. 8, comma 2, lett. g) della L.R. n. 11/2001, ai fini della V.I.A.

In sostanza, come precisato dal T.A.R., oltre al vizio di conformità urbanistica e a prescindere dagli aspetti di maggior rilievo tecnico, come i profili relativi all’impatto acustico ed elettromagnetico, o quelli concernenti la gittata dei componenti degli aerogeneratori in caso di rottura, ‘la Provincia ha ragionevolmente ritenuto che il progetto incide significativamente sulla caratterizzazione agricola della zona – e ciò anche volendo prescindere dai profili legati direttamente alla zona DOP, senza risultino come invece previsto dall’art. 12, comma 7, secondo periodo, d.lgs. n. 387/2003, misure volte alla tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale’.

Ne consegue che le critiche profuse avverso i pareri resi dalle Amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza dei servizi non colgono nel segno, in quanto tesi non idonee a confutare una circostanza che è rimasta non superata e che è stata riportata nel provvedimento di diniego opposto dalla Provincia, ossia: “La necessità di porre in essere, al termine della vita dell’impianto, operazione e lavori per il ripristino delle preesistenti condizioni di aspetto e qualità visiva, altro non può significare che l’impianto per 20 anni condizionerà proprio l’aspetto della qualità visiva dei luoghi. Voler ritenere la proposta compatibile con le esigenze di tutela e con gli obiettivi di conservazione di valori del paesaggio sulla base di una presunta coerenza delle torri eoliche dell’altezza di 117 metri con la morfologia degli elementi già presenti nel paesaggio, quali pali della luce, tralicci ecc. appare, infine, del tutto pretestuoso oltreché fuorviante’.

12. In definitiva l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.

13. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabbato, Presidente FF

Carmelina Addesso, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Consigliere