 TAR Campania (NA) Sez.VI sent. 1752 del 31 marzo 2010
TAR Campania (NA) Sez.VI sent. 1752 del 31 marzo 2010
Ambiente in genere. Accesso alle informazioni ambientali
Nel sistema delineato dalla legge 241 del 1990 l'accesso è limitato ai documenti, ove esistenti, e non è esteso alle informazioni. Secondo principi pacifici, a tutela di quest’ultimo diverso diritto, beninteso ove sussista l'obbligo giuridico per le amministrazioni di fornirle, “l'ordinamento appresta altri rimedi, id est, contro il possibile silenzio formatosi sulla richiesta, l'azione disciplinata dall'art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241 perché l'Amministrazione concluda il procedimento o un ordinario giudizio annullatorio contro il diniego di rilascio di informazioni”; ed invero “ove si chieda di conoscere lo stato della pratica e il nominativo del responsabile del procedimento l'istanza non è qualificabile come istanza di accesso in quanto volta, come chiarito dal suo inequivocabile tenore testuale, a promuovere la conclusione del procedimento e ad assicurare la partecipazione allo svolgimento dello stesso”. Siffatta conclusione non muta per effetto del più ampio spettro di azione conferito all’istituto dalla normativa dettata in tema di accesso alle informazioni ambientali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE) ed all’articolo 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), come aggiunto dal decreto correttivo n. 4 del 2008.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01752/2010 REG.SEN.
 N. 00809/2010 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
 (Sezione Sesta)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 809 del 2010, proposto da:
 Ebraico Vincenzo, rappresentato e difeso, per mandato a margine  dell’atto  introduttivo del giudizio, dall'avv. Bruno Carbone, presso il cui studio  è  eletto domicilio in Napoli, via S. Teresa al Museo, n. 8
 contro
 Comune di Caserta, in persona del suo legale rappresentante p.t., non  costituito  in giudizio
 
 per l'annullamento
 del silenzio rifiuto formatosi ex art. 25 l. 241 del 1990 sull’istanza  di  accesso presentata, ai sensi degli artt. 25 l. 241 del 1990 cit. e 7 del  d.l.vo  n. 195 del 2005, dalla parte ricorrente al Comune di Caserta in data 23  dicembre  2009
 
 nonché, per la declaratoria
 del suo diritto all’accesso alle notizie relative all’attivazione della  tutela  paesaggistica di cui alla suddetta istanza
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 il dott.  Arcangelo  Monaciliuni ed uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
 1- A mezzo del gravame in esame, notificato il 28 gennaio 2010 e  depositato l’11  febbraio successivo, il sig. Ebraico Vincenzo ha adito questo Tribunale  con  l’azione prevista dall’art. 25 della legge n. 241/1990 per ottenerne  l’annullamento “del silenzio rifiuto formatosi ex art. 25 l. 241 del  1990  sull’istanza di accesso presentata al Comune di Caserta in data 23  dicembre  2009, ai sensi del combinato disposto fra art. 25 l. 241 del 1990 cit.  ed art. 7  del d.l.vo n. 195 del 2005”, nonché per la declaratoria del suo diritto  “all’accesso alle notizie relative all’attivazione della tutela  paesaggistica di  cui alla suddetta istanza”.
 
 1a- In punto di fatto il ricorrente ha dapprima esposto:
 
 - di essere condomino del parco Carlo III sito in Caserta alla via Feudo  di San  Martino;
 
 - in tale qualità di aver denunciato, con nota del 30 marzo 2009,  l’arbitrario  abbattimento di un pino di particolare anzianità e bellezza esistente in  detto  parco, fatto eseguire dall’amministratore “senza la preventiva  autorizzazione  degli organi preposti alla tutela dei beni paesaggistici ex d.l.vo  22.1.2004, n.  42” ed in presenza di un atto del Comando dei vigili del fuoco di  Caserta che  “non aveva prescritto l’abbattimento del pino, bensì solo un intervento  di  assicurazione e manutenzione dell’albero”;
 
 - che il comando provinciale di Caserta del Corpo forestale dello Stato,  con  nota del 2 aprile 2009, aveva chiarito come l’intervento fosse stato  effettuato  in zona vincolata, nella quale era “vietato il taglio e l’espianto di  alberi di  alto fusto” ed aveva chiesto al Comune di Caserta di adottare i  conseguenti  provvedimenti.
 
 L’esposizione attorea a questo punto prosegue significando di aver  inoltrato nel  dicembre del 2009 al Comune di Caserta l’istanza sulla quale si è  formata il  silenzio per cui è causa.
 
 1b- Con detta istanza, dopo essersi ripercorsi i fatti quali innanzi  riepilogati:
 
 - si assume che “è pertanto palese nella fattispecie la violazione alle  disposizioni del piano territoriale paesistico vigente e che quindi  codesto  ente, preposto alla tutela ed alla vigilanza dei beni paesaggistici del  proprio  territorio, deve attivare la procedura ex art. 181, comma 1, del d. l.vo  n. 42  del 2004 ed adottare ogni più opportuno provvedimento al fine di  sanzionare  l’arbitrario comportamento denunciato”;
 
 - si invita, quindi, l’amministrazione “ai sensi dell’art. 25 l. 241 del  1990  cit. e dell’art. 3 del d.l.vo n. 195 del 2005 di far conoscere lo stato  della  procedura relativa all’attivazione della tutela paesaggistica richiesta e   specificata in premessa ed il nominativo del responsabile del  procedimento”.
 
 2- Prima di procedere con l’esame del merito, va precisato che il  ricorso,  proposto in presenza del silenzio fatto maturare a fronte di siffatta  richiesta,  risulta essere stato spedito -da parte dell’ufficiale giudiziario cui  l’atto era  stato affidato per la notifica al solo Comune di Caserta- a mezzo plico  raccomandato in data 28 gennaio 2010, senza tuttavia che sia stata poi  depositato l'avviso del relativo ricevimento.
 
 3- Nondimeno, ritiene il Collegio di prescindere dai profili di rito  relativi  alla corretta instaurazione del contraddittorio in quanto il gravame va  dichiarato inammissibile poichè la pretesa attorea non può essere fatta  valere a  mezzo dell’azione giudiziaria invece qui utilizzata.
 
 Come si è visto innanzi, a mezzo dell’istanza formulata nel dicembre del  2009 il  sig. Ebraico pretende che il Comune di Caserta attivi le procedure di  cui  all’art. 181, comma 1, del d.lvo n. 42 del 2004 (volte a sanzionare, con   refluenze anche penali, l’esecuzione di opere eseguite su beni  paesaggistici  senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa), assumendo  la  sussistenza del relativo cogente obbligo giuridico e, in relazione a  detta  pretesa ed obbligo, chiede di conoscere lo stato della procedura ed il  nominativo del funzionario responsabile del procedimento.
 
 Orbene, nel sistema delineato dalla legge 241 del 1990 l'accesso è  limitato ai  documenti, ove esistenti, e non è esteso alle informazioni.
 
 Secondo principi pacifici, a tutela di quest’ultimo diverso diritto,  beninteso  ove sussista l'obbligo giuridico per le amministrazioni di fornirle,  “l'ordinamento appresta altri rimedi, id est, contro il possibile  silenzio  formatosi sulla richiesta, l'azione disciplinata dall'art. 2 l. 7 agosto  1990 n.  241 perché l'Amministrazione concluda il procedimento o un ordinario  giudizio  annullatorio contro il diniego di rilascio di informazioni” (cfr., da  ultimo,  Tar Lazio Roma, sezione terza, 5 novembre 2009, n. 10837); ed invero  “ove si  chieda di conoscere lo stato della pratica e il nominativo del  responsabile del  procedimento l'istanza non è qualificabile come istanza di accesso in  quanto  volta, come chiarito dal suo inequivocabile tenore testuale, a  promuovere la  conclusione del procedimento e ad assicurare la partecipazione allo  svolgimento  dello stesso” (Tar Lazio, Roma, sezione seconda, 17 gennaio 2008, n.  292).
 
 Ne consegue l’irritualità dell’azione proposta ex art. 25 della l. 241  del 1990,  a maggior ragione in situazione quale quella qui data in cui la pretesa  sostanziale fatta valere è che l’amministrazione adotti i provvedimenti  sanzionatori, nella prospettazione già qui offerta sussistendone tutti i   presupposti di doverosità.
 
 4- Siffatta conclusione non muta per effetto del più ampio spettro di  azione  conferito all’istituto dalla normativa dettata in tema di accesso alle  informazioni ambientali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,  n. 195  (di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  28  gennaio 2003, n. 2003/4/CE) ed all’articolo 3-sexies del d.lgs. 3 aprile  2006,  n. 152 (recante norme in materia ambientale), come aggiunto dal decreto  correttivo n. 4 del 2008.
 
 Il Collegio è ben consapevole che l’istituto dell’accesso alle  informazioni  ambientali non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri  dell’accesso ai documenti amministrativi, nel senso che non è sottoposto  al  filtro soggettivo potendo essere esercitato da chiunque “senza essere  tenuto a  dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né  al  limite oggettivo proprio della legge n. 241/1990 “potendo riguardare  anche  informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già  formati ed  esistenti presso l’amministrazione” (cfr., sul punto, Tar Campania,  sezione  quinta, sentenza 12 gennaio 2010, n. 68).
 
 Resta tuttavia fermo che deve pur sempre trattarsi, ex art. 1 del d.l.vo  n.  195/2005, di informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche e   concernenti lo stato degli elementi dell'ambiente, i fattori che  incidono o  possono incidere sui suoi elementi, le misure, anche amministrative che  incidono  o possono incidere sui ripetuti elementi e fattori e così via seguendosi   l’elencazione di cui all’art. 2 del decreto cennato.
 
 5- Ne consegue che la domanda qui azionata non può ritenersi ammissibile   -ancorchè, come la disattesa richiesta di accesso, fondata sulle  previsioni di  tale ultima normativa in combinato disposto con quella recata dalla  legge sul  procedimento- posto che, come innanzi chiarito, nella fattispecie data  non è  stata avanzata richiesta di alcuna informazione in materia ambientale,  nel caso  da elaborarsi traendola dagli atti detenuti dall’amministrazione; al  contrario,  parte ricorrente è già in possesso di quante informazioni necessarie a  “pretendere” l’attivazione dei poteri sanzionatori: pretesa tuttavia che  non può  essere fatta valere direttamente o indirettamente a mezzo del proposto  gravame,  ma tramite diversa azione giudiziaria nell’integrità del  contraddittorio.
 
 7- Traendo le fila, il ricorso va dichiarato inammissibile.
 
 Nulla a statuirsi sulle spese di giudizio in carenza di costituzione  dell’amministrazione intimata.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sede di Napoli,  sezione  sesta, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
 
 Nulla a statuirsi sulle spese di giudizio.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010  con  l'intervento dei Signori:
 
 Angelo Scafuri, Presidente FF
 Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
 Roberta Cicchese, Primo Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 31/03/2010
 
                    




