Cass. Sez. III n. 16651 del 11 maggio 2026 (UP 06 mar 2026) 
Pres. Aceto Rel. Verderosa Ric. Caimmi
Aria. Emissione di molestie olfattive: natura permanente del reato e decorrenza della prescrizione

La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., avente ad oggetto emissioni odorigene moleste connesse all'esercizio di attività produttive e legate al ciclo industriale, assume carattere di reato permanente, in quanto la condotta illecita perdura per l'intera durata dell'attività svolta con modalità moleste. Ne consegue che la permanenza cessa solo con la pronuncia della sentenza di primo grado qualora l'attività produttiva sia ancora in corso, e da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 158 cod. pen. In tale contesto, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessaria la prova dell'effettiva sussistenza o della misura del danno, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e della probabilità di un nesso causale, restando la liquidazione del quantum riservata alla sede civile

RITENUTO IN FATTO

    La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 10.6.2025, in parziale riforma della sentenza emessa in data 27.06 2023 che condannava Matteo Caimmi alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui al capo b) dell'imputazione (art. 674 c.p.), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine agli episodi di emissione commessi fino al mese di ottobre 2018, perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena in ordine agli episodi del 25 e 28 dicembre 2018, nella già ritenuta continuazione, in giorni 22 arresto.
    Avverso la predetta sentenza, Caimmi Matteo, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando otto motivi.

2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia che, nell'atto di appello, si censurava il fatto che il Tribunale, al paragrafo 4.3.1. della propria sentenza, avesse fondato la condanna su elementi probatori generici e non riferibili ai singoli episodi, mentre per ciascun episodio la difesa aveva sottolineato come le stesse prove addotte dalla procura della Repubblica non dimostrassero affatto, che nei giorni indicati dal Tribunale, vi fossero odori riconducibili alla ditta Bufarini e che gli odori avessero un'intensità tale da raggiungere il grado della molestia. Secondo la difesa, la Corte di Appello però, pur riconoscendo l'esistenza di fonti alternative degli odori molesti, si è limitata a ribadire gli argomenti di carattere generale, da un alto, omettendo di confrontarsi con le osservazioni della difesa, dall'altro fondando la responsabilità dell'imputato su elementi di prova totalmente disancorati da ogni riferimento temporale alle giornate in questione.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione alla ribadita affermazione della responsabilità per emissioni da acido solfidrico (H2S) non contemplate (e diverse) da quelle oggetto del capo di imputazione. Si sostiene che il Tribunale non poteva fondare la responsabilità di Caimmi su presunti emissione odorigene prodotte da sostanze diverse dalle Sov (sostanze organiche volatili), oggetto di contestazione e la Corte di Appello, nel momento in cui ha ritenuto che il fatto costitutivo delle molestie fosse da individuare in sostanze diverse dalle SOV avrebbe dovuto, a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui da un lato, la Corte territoriale ritiene i sistemi di captazione sufficienti ad escludere che i dipendenti e i frequentatori dell'impianto potessero avvertire cattivi odori generati da emissioni fuggitive, mentre dall'altro afferma illogicamente che dette emissioni fuggitive siano in grado di attingere l'abitato di Castelferretti, situato a distanza di 400 metri dallo stabilimento Bufarini.
2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce omessa motivazione da parte della Corte di Appello sul settimo motivo di appello in cui si evidenziava che, al punto f) del paragrafo 4.3.2 della sentenza di primo grado, il Tribunale di Ancona aveva sminuito la rilevanza degli esiti dei controlli svolti negli anni 2016, 2017 e 2018 dall'ARPA Marche presso l'impianto Bufarini, quando invece le visite ispettive si erano protratte per diversi giorni e si erano specificamente concentrate sulle emissioni odorigene per le lamentele dei residenti di Castelferretti.
2.5 Con il quinto motivo, la difesa deduce difetto assoluto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato contestato, in quanto la Corte di Appello si era limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza tener conto delle censure della difesa. Si sostiene l'assenza in capo al ricorrente del dolo ma anche della colpa in conseguenza dei continui e numerosissimi controlli tecnici effettuati per la verifica del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale che non avevano mai sollevato rilievi sulle emissioni odorigene, così generando nel ricorrente un qualificato affidamento sulle corrette modalità di conduzione dell'impianto
2.6 Con il sesto motivo, la difesa deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, in quanto la Corte di Appello si era limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, mentre il danno asseritamente patito dalle singole parti civili andava argomentato e provato in relazione a ciascuno di essi. La difesa osserva che i giudici di appello hanno ritenuto che, avendo accertato fatti produttivi di conseguenze dannose, il Tribunale aveva legittimamente pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni e che le provvisionali concesse non risultavano manifestamente eccessive. Si sottolinea però che la difesa aveva contestato, con i motivi di appello, non la quantificazione della provvisionale, bensì l'esistenza stessa per mancanza assoluta di prova di un danno patrimoniale e non patrimoniale che le parti civili avrebbero subito in conseguenza delle distinte condotte di reato riconosciute a carico di Caimmi. Si osserva che la difesa, con l'atto di appello, aveva disconosciuto la configurabilità del danno (non la sua quantificazione) e dunque la legittimità della condanna generica emessa dal Tribunale.
2.7 Con il settimo motivo, la difesa deduce la mancata assunzione di prove decisive, in quanto il Tribunale aveva ridotto la lista testi depositata, limitando il diritto alla prova della difesa. Si osserva, in particolare, che la Corte di Appello, con motivazione manifestamente illogica, ha affermato che " non ci sono evidenze che rimandano ad altre fonti che sono talmente ipotetiche o talmente lontane dall'abitato di Castelferretti rispetto alla vicinanza di 400 metri dell'impianto trattamento rifiuti della Bufarini", senza ammettere la prova testimoniale del funzionario della Provincia di Ancona che doveva riferire su quali stabilimenti della zona emettevano SOV in atmosfera.
2.8 Con l'ottavo motivo, la difesa deduce omessa motivazione sull'eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'avv. Monia Mancini, difensore dei residenti di Castelferretti al fine di dimostrare la legittimazione ad agire dei propri assistiti.

    Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, evidenziando che le doglianze in punto di affermazione di responsabilità, volte a sostenere la insussistenza di prova in ordine al reato di cui all'art. 674 cp e alla presenza, nelle date di cui alle imputazioni, delle esalazioni maleodoranti, sono manifestamente infondate in quanto si limitano a riproporre censure circa la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, già vagliate e respinte in sede di merito con motivazione non carente o illogica. Il Procuratore Generale ha poi escluso anche la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, come avvenuto nel caso di specie, avuto riguardo alle diverse tipologie di emissioni odorigene, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Si osserva che sono infondate e generiche anche le doglianze in punto di statuizioni civili avendo il giudice specificamente evidenziato con motivazione congrua i danni risarcibili strettamente connessi alla consumazione del reato. Inammissibile, secondo il procuratore generale, è infine l'ultimo motivo di ricorso con cui si deduce la inutilizzabilità di documentazione asseritamente acquisita, in assenza di richiesta di parte, omettendosi di indicare se e come tali documenti abbiano avuto rilievo ai fini decisionali.
    La parte civile Comune di Falconara Marittima ha trasmesso una memoria, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato, in quanto le censure della difesa sono volte a prefigurare una rivalutazione e, comunque, una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità.
    La difesa dell'imputato ha rinunciato al sesto motivo di ricorso !limitatamente alle parti civili che avevano revocato la costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

    Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
    Va premesso che la contravvenzione prevista e punita dall'art. 674 cod. pen., quando abbia per oggetto l'illegittima emissione di gas, di vapori, di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone, connessa all'esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume il carattere della permanenza, non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile. Ne segue che, se la sentenza di primo grado abbia accertato la permanente attualità dell'attività produttiva in termini non diversi da quelli del momento della contestazione, quanto a strumenti della produzione, la permanenza nel reato deve ritenersi cessata solo con la pronuncia di detta sentenza, ed il termine prescrizionale, di cui all'art. 158 cod. pen., comincia a decorrere dalla data di siffatta decisione (Sez. 1, n. 9293 del 10/08/1995, Zanforlini, Rv. 202403 - 01; in senso conforme Sez. 3, n. 33817 del 6/10/2020; Sez. 3, n. 33651 del 24/09/2025). La difesa lamenta che la Corte di Appello, a fronte delle censure formulate dalla difesa, non aveva fornito una specifica motivazione per ciascuna delle 39 autonome condotte illecite ritenute dal Tribunale sussistenti. In primo luogo, va evidenziato che trattandosi di reato permanente, in quanto connesso con un'attività produttiva, non era necessario provare ogni singolo episodio. In ogni caso, le censure della difesa sono generiche in quanto dalla lettura dei motivi di appello emerge che la difesa analizza e contesta gli episodi dal 28 giugno 2018 all'8 agosto 2018 (pagg.10-14), mentre nulla si dice in relazione ai soli due episodi del 25 e del 28 dicembre 2018, oggetto di conferma della precedente condanna. Nella motivazione della sentenza di primo e secondo grado si dà atto che gli unici due episodi, del 25 e del 28 dicembre 2018, non ancora prescritti sono di elevata intensità. Entrambi i giudici hanno, con motivazione conforme, illustrato in modo analitico gli esiti dell'istruttoria dibattimentale comprovanti la sussistenza, nel secondo semestre del 2018, dei fenomeni odorigeni e di un livello di percezione olfattiva tale da ingenerare molestia anche in considerazione della reiterazione nel tempo, per molti anni, degli episodi molesti, sì da aggiungere ogni volta un coefficiente di intollerabilità ulteriore. Anche la censura relativa alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di Appello è del tutto generica, in quanto non è riferita agli episodi oggetto di condanna. Inoltre, la Corte di Appello argomenta diffusamente, con motivazione priva di profili di illogicità, sulle ragioni per le quali gli episodi del 25 e 28 dicembre 2018 siano addebitabili alla Bufarini, di cui l'imputato è l'amministratore unico anche "a voler, in ipotesi, ammettere il contributo di terzi rimasti impuniti" (cfr. pag. 13 motivazione della Corte di Appello). Nelle sentenze impugnate si è dato atto di come fosse stata accertata la mancata adozione, da parte della Bufarini, di accorgimenti tecnici idonei ad abbattere l'impatto delle emissioni e la sussistenza di specifici ed univoci elementi idonei a dimostrare che le molestie fossero addebitabili proprio agli scarichi effettuati dalla Bufarini risultando, peraltro, la evidente compatibilità degli odori percepiti dai cittadini con gli elementi chimici utilizzati nelle lavorazioni svolte presso lo stabilimento di trattamento. La difesa quindi non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
    Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione. La giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 - 01; Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654 - 01; Sez. 1, n. 6302 del 14/04/1999, Iacovone, Rv. 213459 -01) ha da tempo consolidato il principio secondo cui l'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità dell'art. 521 cod. proc. pen., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Non può, quindi, parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. 4, n. 6074 del 9 gennaio 2026). Nel caso in esame, non vi è stata alcuna immutazione del fatto in quanto l'elevata concentrazione di H2S si riferisce, come precisato nella motivazione della sentenza, ad accertamenti effettuati il 12-13.09.2015, prima dei fatti in contestazione, utilizzati dalla Corte solo come ulteriore dato indiziario confermativo della circostanza che individuava la Bufarini come fonte inquinante.
    Manifestamente infondato è il terzo motivo. La difesa si limita a richiamare solo una parte della motivazione per sostenere la manifesta illogicità della stessa. La Corte, invece, a pag. 16, sottolinea, con motivazione priva di profili di illogicità, gli esiti dell'ispezione del 18.8.2018 presso lo stabilimento della Bufarini nella quale si evidenzia la presenza di plurimi fonti di emissioni diffuse e fuggitive derivante dalle lavorazioni (e non dallo scarico dei reflui) e in violazione dell'AIA che prescrive il mantenimento in perfetta efficienza dei sistemi di captazioni delle emissioni. Nella sentenza di primo grado (pag. 57) si sottolinea come «I sei ufficiali e agenti del NOE di Ancona, i due tecnici dell'ARPAM e due consulenti tecnici del pubblico ministero danno atto nel relativo verbale che durante il sopralluogo presso l'impianto si percepiva costante odore acre e pungente di natura chimico- organica». Nella motivazione della sentenza di appello si dà poi atto di tutte le disfunzioni riscontrate in sede di ispezione che cagionavano emissioni nauseabondi. La Corte quindi puntualmente risponde alle censure difensive, che sollecita ancora una volta rivalutazione dei dati istruttori non consentita in questa sede.
    Manifestamente infondato è il quarto motivo con cui la difesa lamenta omessa motivazione in relazione alla esiti positivi dei controlli programmati svolti negli anni 2016, 2017 e 2018 dell'ARPA. Il Tribunale ha sminuito gli effetti dei controlli con esito positivo, con motivazione priva di profili di illogicità ed integralmente richiamata dai giudici di appello, sottolineando come in quasi gli tutti gli atti a sorpresa o non attesi sono state rilevate una variegata gamma di criticità, che invece non sono emerse nel corso delle verifiche e dei controlli programmati. Inoltre, si è anche sottolineato che gli accertamenti svolti in sede amministrativa si fondano principalmente, come prescrive la normativa di settore, su autodichiarazioni e su dati assunti in sede di autocontrolli e solo in minima parte su verifiche dirette da parte dei tecnici, effettuate nel corso dei sopralluoghi programmati (cfr. sentenza di primo grado (pag. 61). La difesa quindi si limita a censure del tutto generiche.
    Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. Anche in questo caso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che richiama quella di primo grado dove sono analiticamente indicati tutti gli elementi (le numerose irregolarità riscontrate degli impianti, i cinque scarichi abusivi e potenzialmente pericolosi accertati, le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che risiedono a 400 metri dall'azienda ecc.) da cui desumere la sussistenza del dolo quantomeno nella forma eventuale (cfr. pagg. 66 e 67 della sentenza di primo grado).
    Manifestamente infondato è il sesto motivo in relazione alla parte civile Comune di Falconara Marittima. Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015, Rv. 265637 - 01; Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Mondino ed altro, Rv. 199071). Ne deriva che il giudice penale che disponga il risarcimento dei danni in favore della parte civile, rinviando al giudice civile per la determinazione del quantum, non ha l'obbligo di specificare la tipologia di danno al cui risarcimento è tenuto l'imputato (Sez. 4, n. 7465 del 24/03/1981, Bernardo, Rv. 149951; Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 12175 del 03/11/2016; Sez. 4, Sentenza n. 38982 del 08/07/2014, Rv. 261061 - 01, Sez. 5, n. 29353 del 11. 7.2025). L'art. 539 cod. proc. pen. espressamente dispone che il giudice, ove pronunci la condanna penale dell'imputato e la conseguente responsabilità agli effetti civili, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, si limiti a una condanna generica rimettendo le parti davanti al giudice civile. Ed invero, anche a prescindere dall'inequivocabilità della disposizione in concreto applicata, giova il richiamo al principio giuridico, mutuabile dalla giurisprudenza formatasi in sede civile, secondo cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (il quale, giova qui ricordarlo, può anche essere di natura morale), mentre resta impregiudicato l'accertamento riservato al giudice della liquidazione e dell'entità del danno (Cass. civ. Sez. 3, n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609978; Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 51160 del 31/10/2023 Rv. 285612 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 21; Sez. 6, Sentenza n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625 - 01). Quanto alla provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria e che pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione essendo per sua natura destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02). (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 - 01; Sez. 4, n. 8163 del 13/2/2026).
    Manifestamente infondato è anche il settimo motivo relativo alla mancata assunzione di prove decisive. La stessa difesa ha evidenziato che il Tribunale aveva limitato la lista testimoniale a due testi, a scelta della difesa, tra i dipendenti della società Eredi Bufarini e due testi tra fornitori e maestranze varie che frequentavano abitualmente e assiduamente i luoghi prossimi all'impianto. Occorre in primo luogo ribadire che in tema di prova testimoniale, la parte che abbia presentato una lista testi ritenuta sovrabbondante e che abbia esercitato la facoltà, attribuitale dal giudice, di scelta dei testimoni da assumere, non è legittimata a dedurre, in seguito, la nullità dell'esclusione di quelli non espressamente indicati, essendo stata la sua scelta liberamente esercitata, con conseguente assenza di ogni lesione del diritto di difesa. (Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Pg, Rv. 281649 - 03; in senso conforme Sez. 6, n. 8551 del 28/1/2026; Sez. 6, n. 3804 del 13/1/2026). I testi scelti dalla difesa sono stati escussi e non si comprende quale ulteriore apporto dovevano fornire gli altri testi dipendenti e frequentatori degli impianti. Il ricorrente non illustra specificamente le ragioni per cui i testi esclusi erano fondamentali né le ragioni che rendevano necessario l'ascolto del funzionario della Provincia di Ancona che doveva riferire su circostanze che potevano essere documentalmente provate, cosa che non è stata fatta. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritienga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado (Sez. U, n. 12602 de117/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso in esame (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffrida, Rv. 194487). In particolare, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Nel caso in esame, i giudici di appello hanno evidenziato, con motivazione non censurabile in Cassazione, la superfluità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per ascoltare i testi indicati dalla difesa perché le circostanze su cui avrebbero dovuto deporre non sono tali da inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento di merito.
    Manifestamente infondato per la sua genericità è l'ultimo motivo di ricorso. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, allorché venga dedotta l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, incombe sul ricorrente l'onere di illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza concreta che l'eventuale espunzione di tale elemento sarebbe idonea a spiegare sull'impianto motivazionale della decisione impugnata, secondo il criterio della c.d. "prova di resistenza". In altri termini, gli elementi probatori ritenuti inutilizzabili devono risultare tali da incidere in modo determinante sulla struttura argomentativa del provvedimento censurato, scardinandone la coerenza logica complessiva e introducendo profili di radicale incompatibilità tali da comprometterne la tenuta giustificativa (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218-01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; da ultimo, Sez. 4, n. 33194 del 24/06/2025, Pini, non massimata). Tale onere argomentativo non risulta assolto nel caso di specie. Nel caso in esame, la difesa non ha indicato né i documenti di cui si chiede l'inutilizzabilità né la loro rilevanza.
    Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo.
    Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile Comune Falconara Marittima, che si liquidano, tenuto conto dell'impegno profuso nel presente procedimento e della memoria presentata, in euro 3686 (fase studio: euro 945; fase decisionale: euro 2741) oltre accessori di legge, applicando i valori medi delle tariffe professionali.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Falconara Marittima che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 06/03/2026