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TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 12 novembre 2004, n.273
 Testo del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 2004), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2004, n. 316 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: «Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea».
Gazzetta Ufficiale N. 2 del 4 Gennaio 2005
 
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 Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
 dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
 testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
 pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
 D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3,
 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
 delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
 apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
 richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
 con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
 conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Art. 1.
 Autorizzazione ad emettere gas serra
 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad
 effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
 attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, (( del
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 )), in
 esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
 presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale
 competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di
 autorizzazione.
 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad
 effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
 attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti
 in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del
 presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione
 almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio
 dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici
 ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di
 combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva
 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo
 dell'impianto.
 3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta
 conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva
 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per
 la trasmissione delle domande di autorizzazione, nonche' le
 specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa,
 sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del
 presente decreto, (( con decreto del Ministro dell'ambiente e della
 tutela del territorio e del Ministro )) delle attivita' produttive.
 4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante
 provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo
 sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
 del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del
 Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui
 all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
 Riferimenti normativi:
 - L'allegato I della direttiva 2003/87/CE del
 Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
 istituisce un sistema per lo scambio di emissioni dei gas a
 effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva
 96/61/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 dell'Unione europea n. L 275 del 25 ottobre 2003, e' il
 seguente:
 «Allegato I
 
 Categorie di attivita' di cui all'art. 2, paragrafo 1, agli articoli
 3, 4, 14, paragrafo 1, e agli articoli 28 e 30
 
 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca,
 lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non
 rientrano nella presente direttiva.
 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere
 alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore
 svolga varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso
 impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacita' di tali
 attivita'.
 
 ATTIVITA'                                      |GAS SERRA
 ---------------------------------------------------------------------
 Attivita' energetiche                          |
 ---------------------------------------------------------------------
 Impianti di combustione con potenza          |
 calorifica di combustione di oltre 20 MW       |
 (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o |
 urbani)                                        |Biossido di carbonio
 ---------------------------------------------------------------------
 Raffinerie di petrolio                       |Biossido di carbonio
 ---------------------------------------------------------------------
 Cokerie                                      |Biossido di carbonio
 ---------------------------------------------------------------------
 Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi|
 ---------------------------------------------------------------------
 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di|
 materiali metallici compresi i minerali        |
 solforati                                      |Biossido di carbonio
 ---------------------------------------------------------------------
 Impianti di produzione di ghisa o acciaio    |
 (fusione primaria o secondaria), compresa la   |
 relativa colata continua di capacita' superiore|
 a 2,5 tonnellate all'ora                       |Biossido di carbonio
 ---------------------------------------------------------------------
 Industria dei prodotti minerali                |
 ---------------------------------------------------------------------
 Impianti destinati alla produzione di clinker|
 (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di|
 produzione supera le 500 tonnellate al giorno  |
 oppure di calce viva in forni rotativi la cui  |
 capacita' di produzione supera le 50 tonnellate|
 al giorno                                      |Biossido di carbonio
 ---------------------------------------------------------------------
 Impianti per la fabbricazione del vetro      |
 compresi quelli destinati alla produzione di   |
 fibre di vetro, con capacita' di fusione di    |
 oltre 20 tonnellate al giorno                  |Biossido di carbonio
 ---------------------------------------------------------------------
 Impianti per la fabbricazione di prodotti    |
 ceramici mediante cottura, in particolare      |
 tegole, mattoni, mattoni refrattari,           |
 piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'|
 di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno |
 e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m |
 e con una densita' di colata per forno         |
 superiore a 300 Kg/m                           |Biossido di carbonio
 ---------------------------------------------------------------------
 Altre attivita'                                |
 ---------------------------------------------------------------------
 Impianti industriali destinati alla          |
 fabbricazione:                                 |
 ---------------------------------------------------------------------
 a) di pasta per carta a partire dal legno o|
 da altre materie fibrose                       |Biossido di carbonio
 ---------------------------------------------------------------------
 b) di carta e cartoni con capacita' di     |
 produzione superiore a 20 tonnellate al giorno |Biossido di carbonio}
 
 
 - L'art. 5 della citata direttiva 2003/87/CE e' il
 seguente:
 «Art. 5. (Domanda di autorizzazione ad emettere gas
 ad effetto serra). - La domanda rivolta all'autorita'
 competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad
 emettere gas ad effetto serra, contiene la descrizione di
 quanto segue:
 a) l'impianto e le sue attivita' compresa la
 tecnologia utilizzata;
 b) le materie prime secondarie il cui impiego e'
 suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato
 I;
 c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto
 elencate nell'allegato I;
 d) le misure previste per controllare e comunicare le
 emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art.
 14.
 La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi
 non tecnica dei dati di cui al primo comma.».
 - L'art. 6 della citata direttiva 2003/87/CE e' il
 seguente:
 «Art. 6 (Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad
 emettere gas ad effetto serra). - 1. L'autorita' competente
 rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
 da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che
 il gestore e' in grado di controllare e comunicare le
 emissioni.
 Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra puo'
 valere per uno o piu' impianti localizzati sullo stesso
 sito gestiti dallo stesso gestore.
 2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
 contiene i seguenti elementi:
 a) nome e indirizzo del gestore;
 b) descrizione delle attivita' e delle emissioni
 dell'impianto;
 c) disposizioni in tema di monitoraggio, con
 specificazione della metodologia e della frequenza dello
 stesso;
 d) disposizioni in tema di comunicazioni;
 e) obbligo di restituire quote di emissione pari alle
 emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante
 ciascun anno civile, come verificate a norma dell'art. 15,
 entro quattro mesi dalla fine di tale anno.».
 
 Art. 2.
 Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di
 emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva
 2003/87/CE
 1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita'
 elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio
 alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano
 all'autorita' nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le
 informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di
 emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi
 del (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
 materia di documentazione amministrativa, di cui )) al decreto del
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche
 relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle
 suddette informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti,
 sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
 presente decreto, mediante decreto (( del Ministro dell'ambiente e
 della tutela del territorio e del Ministro )) delle attivita'
 produttive.
 Riferimenti normativi:
 - Il decreto del Presidente della Repubblica
 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle
 disposizioni legislative e regolamentari in materia di
 documentazione amministrativa, e' pubblicato nel
 supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del
 20 febbraio 2001.
 
 Art. 2-bis.
 Sanzioni
 (( 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di
 autorizzazione di cui all'articolo 1 e' punito con la sanzione
 amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di
 biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.
 2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a
 quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo
 che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
 amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di
 biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantita' cui
 avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.
 3. Il gestore che omette di comunicare all'autorita' nazionale
 competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce
 informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito
 con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni
 tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformita'
 alle prescrizioni del presente decreto.
 4. In tutti i casi previsti dal presente articolo e' ordinata la
 chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi
 previsti dal presente decreto.
 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal
 prefetto della provincia nel cui territorio e' stata commessa la
 violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni
 amministrative pecuniarie e' esperibile il giudizio di opposizione
 previsto dalla normativa vigente.
 6. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a
 decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
 del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la
 violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
 7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino
 alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della
 direttiva 2003/87/CE )).
 Riferimenti normativi:
 - Il testo dell'art. 5 della direttiva 2003/87/CE e'
 riportata nelle note all'art. 1.
 
 Art. 3.
 Disposizioni transitorie e finali
 1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
 ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorita'
 nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori
 oneri (( per la finanza pubblica )), dell'Agenzia per la protezione
 dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove
 tecnologie, l'energia e l'ambiente.
 2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni
 predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero
 delle attivita' produttive, inviato alla Commissione europea in data
 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il
 periodo 2005-2007, (( fatte salve le modifiche e le integrazioni che
 la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del
 Piano stesso, nonche' le eventuali modifiche e integrazioni
 concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
 decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281.
 2-bis. Il Piano di cui al comma 2 e' in ogni caso aggiornato, a
 seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e
 comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della
 stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad
 effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del
 comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
 finanza pubblica, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del
 parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
 e per i profili di carattere finanziario.
 2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di
 programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto
 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli
 altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni
 per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza
 con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e
 sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di
 modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle
 quote di emissioni che si rendano necessarie )).
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
 ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
 autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
 materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali.):
 «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
 di interesse comune delle regioni, delle province, dei
 comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-
 regioni.
 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
 dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
 dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
 rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
 legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, UPI o dell'UNCEM.
 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
 convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
 sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
 Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
 regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
 Ministro dell'interno.».
 
 Art. 4.
 Entrata in vigore
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
 quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
 in legge.
 
                    




