CONSIGLIO DI STATO Sez. V, sent. 879 del 28 febbraio 2006
Beni ambientali- Discarica in area sottoposta a vincolo paesaggistico
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 879/06 REG.DEC.
N. 556 REG.RIC.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la 
seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 556/2005, proposto dalla Società Eco Polis, s.r.l., in 
persona del legale rappresentante p.t., Sig. Luca Calugi, rappresentata e difesa 
dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca e Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata 
con il primo in Roma, via Paisiello, n. 55,
CONTRO
L’Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S., in persona del presidente e legale 
rappresentante p.t., Dott.ssa Antonietta Pasolini Dell’Onda , rappresentata e 
difesa dall’Avv. Carlo Colapinto con il quale è elettivamente domiciliata in 
Roma, Via Panama, n. 74,
il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, 
Presidente della Regione Puglia p.t.,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del 
Consiglio p.t.,
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t.,
il Ministero per l’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del 
Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello 
Stato, domiciliati ex lege presso i suoi uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi 
n. 12,
il Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco p.t., non costituito,
il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Gioia del Colle, non costituito,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della 
Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21.6.2005, il Consigliere Claudio 
Marchitiello;
Uditi gli avvocati F.C. Scoca, S. Profeta e C. Colapinto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’Associazione Italia Nostra, o.n.l.u.s., ha proposto ricorso straordinario al 
Capo dello Stato per l’annullamento del decreto del Commissario Delegato per 
l’emergenza rifiuti nella Regione Puglia del 10.8.2001, n. 89, di approvazione 
del progetto della discarica di 2^ Categoria, tipo “B”, in agro di Gioia del 
Colle, Contrada Monte Rotondo, e degli atti del relativo procedimento.
Il ricorso, su richiesta della controinteressata società Eco Polis, è stato 
trasposto in sede giurisdizionale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione III, con la sentenza 
del 13.10.2004, n. 445, ha accolto il ricorso.
La Società Eco Polis appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone 
la riforma.
L’Associazione Italia Nostra resiste all’appello e chiede la conferma della 
pronuncia appellata.
All’udienza del 21.6.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la 
decisione.
DIRITTO
La Società Eco Polis, s.r.l., appella la sentenza del 13.10.2004, n. 4445, con 
la quale la III Sezione di Bari del T.A.R. della Puglia ha accolto il ricorso 
proposto dall’Associazione Italia Nostra, o.n.l.u.s., e ha annullato il decreto 
del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Puglia del 
10.8.2001, n. 89, di approvazione del progetto della discarica di 2^ Categoria, 
tipo “B”, in agro di Gioia del Colle, Contrada Monte Rotondo, e gli atti del 
relativo procedimento.
L’appello è infondato nel merito.
La Sezione non si sofferma, pertanto, ad esaminare l’eccezione in rito 
concernente la mancata notifica del ricorso in appello al Dirigente dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Gioia del Colle sollevata dall’Associazione Italia Nostra.
Il T.A.R. ha ritenuto illegittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla 
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Bari con la 
nota dell’11.6.1998, n. 9982, anch’essa impugnata, in quanto fondato 
sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di vincoli sull’area interessata alla 
realizzazione della discarica, con la conseguente illegittimità del decreto di 
approvazione del progetto fondato su tale nulla osta.
L’area in questione, invece, rappresentata dalle particelle nn. 46, 47, 48, 53, 
54, 55, 61, 65, 73, 99, 117 (e la n. 122, come aggiunge la pronuncia appellata) 
del foglio 18 del Comune di Gioia del Colle, è soggetta a vincolo archeologico, 
come è stato puntualizzato dal T.A.R.
Le particelle 46, 47 e 73 risultano vincolate con i DD.MM. 6.11.1956 e 
22.1.1963, le particelle 48, 53, 54, 61, 65, 117, con il D.M. 30.12.1972, le 
particelle 54 e 99 con il D.M. 22.10.1990.
Anche nel piano regolatore generale del Comune di Gioia del Colle le particelle 
interessate alla realizzazione della discarica risultano soggette a vincolo 
archeologico (e al vincolo idrogeologico).
Come rilevato dalla sentenza appellata, l’art. 82, comma 5, lett. m), del D.P.R. 
24.7.1977, n. 616, (comma aggiunto dall’art. 1 del D.L. 27.6.1985, n. 312, 
convertito con la legge 8.8.1985, n. 431), applicabile alla fattispecie ratione 
temporis, sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29.6.1939, n. 
1497, le zone di interesse archeologico (tale tipo di vincolo è stato 
successivamente confermato dall’art. 146 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, e oggi 
dall’art. 142 del D.Lgs. 27.1.2004, n. 42).
E’ noto, ed è stato sottolineato dal T.A.R., che il legislatore, inserendo tra 
le aree vincolate per legge anche quelle su cui insistono beni di interesse 
archeologico, ha inteso tutelare anche il relativo territorio, elevando 
direttamente lo stesso territorio ad area meritevole di protezione 
paesaggistica.
Costituisce, quindi, un dato di fatto incontestabile l’esistenza di un vincolo 
paesaggistico gravante sull’area indicata dal Commissario Delegato per 
l’emergenza rifiuti nella Regione Puglia per la realizzazione della discarica.
Si rivela, quindi, altrettanto incontestabile la illegittimità del nulla osta 
della Soprintendenza nella nota dell’11.6.1998 allorché afferma che: “preso atto 
che l’intervento a farsi non interessa aree sottoposte a tutela ai sensi delle 
leggi 1497/39 e 431/85, ritiene, per quanto di competenza, di non avere 
obiezioni da sollevare in merito”.
Correttamente, quindi, il T.A.R., sul rilievo della illegittimità di tale nulla 
osta, che esclude l’esistenza di un vincolo con il quale confrontare l’opera e 
valutarne la compatibilità paesaggistica (come prescritto dall’art. 7 della 
legge n. 1497 del 1939), ha annullato per illegittimità derivata il decreto 
commissariale di approvazione del progetto della discarica.
Le contrarie deduzioni opposte dalla Società Eco Polis, impresa incaricata della 
realizzazione della discarica, si rivelano infondate.
Con il primo motivo di appello, la Società appellante deduce che effettivamente 
il decreto di approvazione del progetto ha come suo specifico presupposto il 
provvedimento della Soprintendenza dell’11.6.1998, n. 9982, che esclude il 
vincolo paesaggistico, ma che è “altrettanto vero, pacifico ed incontrovertibile 
che il provvedimento commissariale richiama anche il nulla osta paesaggistico 
del Comune di Gioia del Colle del 20.6.2001, prot. n. 14945/2215”, che, invece, 
presuppone detto vincolo ed esprime “parere favorevole alla realizzazione in 
agro di Gioia del Colle - loc. Monte Rotondo - di una discarica controllata di 
2^ Categoria, tipo “B” da parte della Eco Polis di Valenzano”.
La pronuncia appellata sarebbe pertanto inficiata da un grave travisamento dei 
fatti, non avendo tenuto conto dell’esistenza del parere paesaggistico da parte 
dell’autorità comunale, quale autorità subdelegata e, quindi, della presenza del 
necessario parere paesaggistico, richiesto dall’art. 7 della legge n. 1497 del 
1939, nel procedimento di approvazione del progetto della discarica.
La Sezione ritiene che il richiamo operato nelle premesse dell’atto del Comune 
al nulla osta della Soprintendenza svuoti il parere del Dirigente dell’Ufficio 
Tecnico Comunale della valenza che ad esso vorrebbe attribuire la Società 
appellante. Per il particolare regime dell’area considerata, protetta non per il 
suo aspetto morfologico, o non solo per tale profilo, ma per la sua attitudine a 
preservare intatti i beni di rilievo archeologico in esso conservati, si 
richiede una valutazione specifica di tale profilo. Dal mero richiamo del nulla 
osta della Soprintendenza, invece, e principalmente dal fatto che l’atto in 
parola, non menziona minimamente l’esistenza del vincolo ex art. 82, comma 5, 
lett. m), del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, e, pertanto, non svolge alcuna 
considerazione sulla compatibilità dell’opera progettata con la specificità del 
vincolo gravante sull’area, deve inferirsi che l’autorità comunale ha rassegnato 
il suo avviso ignorando, anch’essa, l’esistenza del vincolo in questione.
Il T.A.R. che, contrariamente a quanto assume la società appellante, si è 
occupato del parere espresso dal Comune di Gioia del Colle (pag. 17 della 
sentenza), è pervenuto ad identiche conclusioni.
Non si rivelano pertinenti le deduzioni che la società appellante svolge, con il 
secondo motivo di appello. Non è conferente alla fattispecie concreta in esame, 
invero, il punto 3.15.4.2b del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il 
paesaggio, nel profilo in cui prevede che non sono autorizzabili le discariche 
di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di 
terreni naturali ed inerti “ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato 
(sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione 
ambientale congruente con la morfologia dei luoghi”.
Nella specie, infatti, non si configura un intervento di bonifica o di 
ripristino ambientale di una cava dimessa, come si sostiene dalla società 
appellante, ma, come emerge inequivocabilmente dal decreto del Commissario 
Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia del 10.8.2001, n. 89, la 
realizzazione di una discarica controllata di 2^ Categoria, tipo “B”, che 
interessa non solo le particelle nn. 73 e 54 ma l’area ben più vasta indicata 
dai richiamati decreti ministeriali di vincolo.
E’ irrilevante, infine, che il progetto di cui trattasi sia stato sottoposto con 
esito favorevole alla valutazione di impatto ambientale. Tale favorevole 
valutazione vale solo ad escludere, ai sensi del punto 4.01 del Piano 
Urbanistico Territoriale Tematico, che il progetto dovesse essere integrato “con 
lo studio di impatto paesaggistico per la dimostrazione della utilità e della 
giustezza dell’allocazione proposta”, ma non esclude la esigenza di acquisire il 
parere della Soprintendenza, necessario nella specie, stante la specificità del 
vincolo paesaggistico posto dalla normativa più indietro citata a tutela delle 
aree archeologiche.
E’ da respingere, infine, anche l’ultimo motivo di appello con il quale la 
società appellante, contestando come contraddittori i rilievi del T.A.R., 
afferma che il provvedimento di approvazione della discarica è stato adottato 
dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Puglia con i poteri 
straordinari di cui è investito ai sensi dell’art. 4, comma 2, della ordinanza 
ministeriale n. 3077 del 2001.
Secondo l’appellante il provvedimento commissariale sarebbe comunque legittimo 
potendosi prescindere dall’illegittimo parere della Soprintendenza.
La Sezione non è di questo avviso.
Il nulla osta della Soprintendenza, dando una falsa rappresentazione della 
situazione di fatto, ha comportato che la stessa determinazione volitiva del 
Commissario debba ritenersi inficiata da tale falsa dei presupposti di fatto del 
provvedimento da adottare. Non può assolutamente affermarsi, pertanto, che i 
poteri straordinari conferiti a tale organo siano stati esercitati in modo 
legittimo.
Ciò vale a confutare la tesi propugnata dalla società appellante.
Devono comunque condividersi, sotto altro profilo, le considerazioni dotate di 
maggiore concretezza espresse dal T.A.R. che ha evidenziato come la richiesta 
dei pareri delle autorità preposte alla tutela paesaggistica escluda che il 
Commissario si sia voluto sostituire a tali autorità, utilizzando i poteri di 
deroga conferitigli dalla normativa più indietro indicata.
L’appello della Eco Polis, in conclusione, va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio, peraltro, sussistendo giusti motivi, 
possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello 
in epigrafe.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 21.6.2005, con l'intervento dei 
signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.
Aniello Cerreto Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Claudio Marchitiello Raffaele Iannotta Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 febbraio 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi
 
                    




