 TAR Toscana Sez. III n. 6427 del 4 ottobre 2010
TAR Toscana Sez. III n. 6427 del 4 ottobre 2010
Beni ambientali. Messa a dimora di piante e pregiudizio del paesaggio
Se  la messa a dimora di piante autoctone è nella gran parte dei casi insuscettibile di pregiudicare un paesaggio nel quale fisiologicamente si inseriscono, nel caso in cui determini l’occultamento totale di un punto di vista panoramico accessibile al pubblico, sussistono quei presupposti di sensibile e non meramente temporanea alterazione di un valore tutelato che possono giustificare, nell’ambito dell’esercizio di poteri di natura tecnico-discrezionale, non sindacabili nel merito in questa sede, interventi volti al ripristino della fruibilità del punto di vista dal quale si gode lo spettacolo delle bellezze panoramiche.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06427/2010 REG.SEN.
 N. 02591/1997 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
 
 (Sezione Terza)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
Sul ricorso numero di registro  generale 2591 del 1997, proposto da:
 Job Daniela, rappresentata e difesa dagli avv. Catia Pratini, Mario P. Chiti,  Antonella Vergine, con domicilio eletto presso Mario Pilade Chiti in Firenze,  via Lorenzo il Magnifico n. 83;
 contro
 Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  dagli avv. Annalisa Minucci, Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso Marco  Selvaggi in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale;
 
 e con l'intervento di
 
 ad opponendum:
 Casini Andrea, Rosselli Angela, Barbugli Dina, Mattioli Mirna, Casati  Elisabetta, Peroni Maria Grazia, Ribechini Roberta, Fantini Angela, Miccinesi  Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Piemontese, Francesco Vallini,  con domicilio eletto presso Paolo Piemontese in Firenze, via del Parione 13;
 
 per l'annullamento
 
 dell'ordinanza della Direzione ambiente - Servizio verde pubblico, n. 3103 del  28.4.1997 (prot. n. 881/SP), a firma (per il Sindaco) dell'Assessore  all'ambiente - notificata alla ricorrente in data 5.5.1997 - , nonché di ogni  altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
 Visto l’atto di intervento ad opponendum degli intervenienti nominati in  epigrafe;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il dott. Silvia La  Guardia e uditi per le parti i difensori G. Angotti delegato da M.P.Chiti , A.  Minucci e F. Vallini.;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 
La ricorrente agisce, con atto  notificato l’1.07.1997, per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe che le  impone la potatura delle piante di alloro e dei 30 cipressi messi a dimora nel  terreno di sua proprietà in via Desiderio da Settignano n. 7, onde non  precludere alla vista il panorama; potatura che porti gli alberi a svilupparsi  in forma di siepe, in modo da non superare in altezza l’attuale recinzione in  filo metallico a maglia sciolta.
 
 Ella deduce: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, n. 4), della  legge n. 1497/1939 ed eccesso di potere per sviamento lamentando la genericità  del richiamo ad un non meglio specificato “spirito di salvaguardia” dei punti di  vista panoramici di cui alla legge n. 1497/39, sintomatica dell’inapplicabilità  al caso in argomento della predetta legge, che tutela non tanto le bellezze  panoramiche latamente intese ma i “punti di vista o di belvedere” che siano  “accessibili al pubblico” e che siano inclusi in appositi elenchi compilati  provincia per provincia e non arbitrariamente qualificati come tali dalla  amministrazione; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del  regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo approvato con delibera  C.C. n. 380/342 del 13.05.1991 e dell’art. 2 del disciplinare attuativo per la  tutela del patrimonio arboreo approvato con delibera C.C. n. 5615/1898 del  20.12.1991, contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per sviamento  sotto altro profilo, lamentando che la messa a dimora delle piante in questione  a sostituzione di piante tradizionalmente presenti nel terreno e nella zona non  costituisce alterazione dell’ambiente ma una fisiologica prosecuzione e che la  c.d. “capitozzatura” di piante quali i cipressi è, secondo detto regolamento,  “di norma da evitare”, andando contro il carattere stesso della pianta e  rendendola vulnerabile all’attacco di particolari malattie tipiche della specie;  la ricorrente soggiunge, quanto all’aspetto panoramico, che in prossimità del  suo immobile è visibile un solo particolare punto del centro di Firenze e le  piante non siano in grado di condizionare ulteriormente la già parziale visione;  che, al contrario, la vista completa del capoluogo è ampiamente godibile a soli  150 metri di distanza dalla sua abitazione; che, infine, l’altezza (m.  1,80)della recinzione, a filo della quale dovrebbero mantenersi le piante, è  comunque tale da precludere la vista a quanti si trovassero sul piano stradale a  ridosso delle piante.
 
 Resiste il Comune di Firenze.
 
 Con atto notificato il 20.09.2000 gli intervenienti ad opponendum nominati in  epigrafe chiedono la reiezione del ricorso.
 
 Le parti hanno dimesso memorie.
 
 Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 25.03.2010.
 DIRITTO
 E’ in discussione l’ordine rivolto dal Comune di Firenze alla ricorrente di  potatura di piante di alloro e di trenta cipressi messi a dimora lungo la via  Desiderio da Settignano, a costituire una barriera verde, allo scopo di non  precludere alla vista il panorama dalla via pubblica verso la città; ordine il  cui fondamento è ricondotto allo “spirito di salvaguardia dei punti di vista  panoramici ai sensi della Legge n. 1497/1939” e che impone la riconduzione delle  piante in forma di siepe, non più alta della attuale recinzione in filo  metallico a maglia sciolta.
 
 La motivazione del provvedimento è assai sintetica e non puntualizza la  specifica norma della legge n. 1497/39 della quale si è inteso far applicazione;  tuttavia il richiamo alla salvaguardia dei punti di vista panoramici indica con  chiarezza ed univocità l’oggetto della tutela perseguita con l’atto e consente  un’agevole individuazione della norma presa a riferimento (della quale, non a  caso, la ricorrente deduce la violazione), ossia l’art. 1 della legge predetta,  il quale al punto 4) tutela le bellezze panoramiche considerate come quadri  naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al  pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze.
 
 Contrariamente all’avviso della ricorrente, la quale, nella sostanza, obietta  che il punto di vista in questione, ossia il tratto di strada lungo il quale ha  messo a dimora gli alberi, non è “notificato”, il Collegio non ritiene detta  norma inapplicabile al caso di specie, tenuto conto che il regolamento per  l’applicazione della legge n. 1497/39 approvato con R.D. n. 1357/1940 specifica  che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un  punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da  proteggere l’uno e le altre, e che la zona è stata assoggettata al vincolo di  tutela paesaggistica col D.M. 5.11.1951 di dichiarazione di notevole interesse  pubblico delle colline fiesolane, nell’ambito dei comuni di Firenze e Fiesole.
 
 Né rilevano le riferite circostanze che nelle vicinanze si trovi un altro punto  di vista panoramico, non escludendo tale presenza il ricorrere di un interesse  pubblico a preservare altre visuali, e che la visione del centro di Firenze in  prossimità dell’immobile della ricorrente sia solo parziale, non essendo  contestato che, come riferito dal Comune, il tratto di strada in questione  costituiva un accessibile punto panoramico di Settignano dal quale, prima della  modifica dello stato dei luoghi, era possibile godere la vista oltreché del  nucleo storico della frazione e delle colline circostanti, anche e soprattutto  di bellezze architettoniche di Firenze, ivi compresa la cupola del Brunelleschi.
 
 La ricorrente sostiene che lo “spirito di salvaguardia” evocato dal Comune  potrebbe trovare applicazione solo con riguardo alle opere di natura edilizia,  che implicano una sensibile e permanente alterazione di beni di valore  paesaggistico tutelati ma non in riferimento alla messa a dimora di alberi,  operazione che, del resto, ella aveva effettuato con l’intento di migliorare  l’aspetto ambientale della zona, scegliendo piante tipiche del paesaggio  toscano. L’obiezione non persuade, in quanto l’aspetto rilevante è costituito  dall’incidenza dell’intervento concretamente posto in essere sul valore  tutelato; se quindi la messa a dimora di piante autoctone è nella gran parte dei  casi insuscettibile di pregiudicare un paesaggio nel quale fisiologicamente si  inseriscono, nel caso in cui determini, come nella specie - nella quale, come  evidenziato dalla documentazione fotografica, è stata realizzata una lunga,  elevata e fitta barriera di sempreverdi - l’occultamento totale di un punto di  vista panoramico accessibile al pubblico, sussistono quei presupposti di  sensibile e non meramente temporanea alterazione di un valore tutelato che  possono giustificare, nell’ambito dell’esercizio di poteri di natura  tecnico-discrezionale, non sindacabili nel merito in questa sede, interventi  volti al ripristino della fruibilità del punto di vista dal quale si gode lo  spettacolo delle bellezze panoramiche.
 
 La ricorrente evidenzia, inoltre, che la messa a dimora di nuovi alberi tendeva  al ripristino dell’originario stato dei luoghi; ella, infatti, riferisce nel  ricorso che, lungo la via, la proprietà era “sempre stata perimetrata da siepi  di alloro e leccio che, a causa delle gelate del 1985, erano in parte morte”; al  riguardo si osserva che il provvedimento impugnato prescrive appunto di  mantenere un assetto a siepe delle piante, e l’individuazione della relativa  altezza con riferimento a quella della attuale recinzione in rete metallica  appare volto al contemperamento, per quanto possibile, tra l’interesse della  ricorrente a mantenere la barriera verde di isolamento della sua proprietà ed il  prioritario interesse ad evitare il totale occultamento dello scorcio  panoramico; altezza che non pare porsi, come afferma la ricorrente segnalando  che la recinzione è alta m. 1,80, in contraddizione con l’obiettivo perseguito,  considerato che, come si rileva da fotografie dimesse, la strada è in leggera  pendenza e che trattasi dell’indicazione della altezza massima corrispondente al  momento di maggior crescita delle piante, nell’alternarsi di crescita e potatura  che caratterizza il mantenimento a siepe di essenze per loro natura a medio od  alto fusto.
 
 Neppure si riscontra la violazione degli artt. 6 del regolamento comunale per la  tutela del patrimonio arboreo e 2 del relativo disciplinare attuativo,  richiamati come “visti” nel provvedimento, tenuto conto che, per quanto le c.d.  capitozzature siano indicate come di norma da evitare, esse non sono escluse e  detta previsione va coordinata con la regola che l’impianto di nuove essenze  deve conformarsi alle esigenze dettate dall’ambiente urbano di destinazione; non  risulta, quindi, in contrasto con l’art. 6 cit. l’imposizione della potatura,  quale soluzione tecnica funzionale a rendere compatibile con la tutela del punto  di vista panoramico la permanenza delle piante; l’art. 2 del disciplinare  contempla il controllo del Comune anche sul patrimonio arboreo privato, onde il  richiamo ad esso non appare inconferente.
 
 Il ricorso va, in conclusione, respinto.
 
 Le spese, nei confronti del Comune, seguono la soccombenza mentre possono essere  compensate, atteso il relativo ruolo, nei confronti degli intervenienti.
P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente  pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
 
 Condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese del giudizio che liquida  in euro 3000 (comprensivi di onorari) oltre i.v.a. e c.p.a.
 
 Compensa le spese nei confronti degli intervenienti.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Angela Radesi, Presidente
 Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
 Gianluca Bellucci, Consigliere
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 04/10/2010
 
                    




