Cass. Sez. III n. 9861 del 16 marzo 2026 (CC 04 feb 2026) 
Pres. Liberati Rel. Battistini Ric. Rapisarda
Caccia e animali.Sequestro probatorio di animali e corse clandestine

Ai fini della configurabilità del fumus commissi delicti del reato di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.), integra una condizione di maltrattamento l'impiego di un equino in una corsa abusiva su strada asfaltata, in assenza di condizioni di sicurezza e in un contesto di forte stress ambientale acustico. Il sequestro probatorio dell'animale è legittimo qualora sussista l'esigenza di compiere ulteriori accertamenti tecnici (quali prelievi ematici per la ricerca di sostanze dopanti) non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato. In sede di riesame, la responsabilità del proprietario dell'animale può essere logicamente dedotta da elementi indiziari quali la titolarità del bene, la presenza del soggetto sul luogo della gara in orario antelucano e l'implausibilità di un'iniziativa autonoma da parte di un figlio minore, restando esclusa la sindacabilità in Cassazione di una motivazione coerente e non meramente apparente.

RITENUTO IN FATTO

    Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avverso il decreto del Pubblico ministero presso il predetto Tribunale del 7 luglio 2025, con cui è stato convalidato il sequestro probatorio, eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 544-ter cod. pen., avente a oggetto un cavallo pony e un calesse da corsa, ha disposto la restituzione del calesse e rigettato nel resto la richiesta.
    Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Maurizio Rapisarda, a mezzo del difensore.
    Con unico motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 544-ter cod. pen. Deduce che il Tribunale del riesame non si confronta con le censure specificamente da lui mosse, con le quali è stata evidenziata la sua estraneità rispetto all'atto sconsiderato del figlio undicenne; che dinanzi al Tribunale era stato evidenziato come egli fosse completamente estraneo ai fatti; che egli si trovava a casa ignaro dell'accaduto e, non appena avvisato, raggiungeva il figlio e gli agenti di polizia giudiziaria intervenuti; che nessuna responsabilità gli si può addebitare per il solo fatto di essere proprietario del cavallo pony in ossequio all'art. 27 Cost.; che il Tribunale risolve tale inquietante lacuna con una motivazione contraddittoria e non aderente alle risultanze investigative; che la motivazione appare anche palese espressione di ipotesi congetturali; che gli elementi passati in rassegna dimostrano in maniera inequivocabile la sua estraneità rispetto ai fatti posti in essere dal figlio; che sotto il profilo oggettivo le risultanze investigative dimostrano l'assenza di qualsiasi maltrattamento da parte sua del cavallo pony; che la perquisizione all'interno della stalla nonché nelle pertinenze per verificare la presenza di sostanze dopanti e/o anabolizzanti ha avuto esito negativo; che i veterinari contattati nell'immediatezza hanno accertato che il cavallo pony si presentava in buono stato di salute e di nutrizione, era docile, calmo e non appariva affaticato e stressato; che il numero di microchip risulta corrispondente al numero del libretto cartaceo del documento identificativo dell'equino; che, in definitiva, alcuna condotta di maltrattamento di animali può essergli addebitata, tant'è vero che egli è stato nominato custode dell'animale; che il Tribunale ha ritenuto che in astratto potrebbero essere necessari ulteriori accertamenti che nessuno può impedire e che non si comprende come possa essere ritenuto che eventuali ulteriori accertamenti siano "possibili solo con il mantenimento della cautela" atteso che il cavallo è sotto la custodia del legittimo proprietario che continua ad accudirlo, come ha sempre fatto e come risulta dagli accertamenti in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è inammissibile.
    Quanto ai profili di ammissibilità del ricorso, deve preliminarmente rilevarsi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato con la pronuncia a Sezione Unite n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice. Deve anche rammentarsi che in sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento all'idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Pino, Rv. 278542 - 01). Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato ipotizzato sulla base di quanto appurato dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dell'intervento e, in particolare, della condizione di maltrattamento insita nell'adibire un animale, asseritamente d'affezione, a una corsa abusiva su strada, circondato dal vociare di numerosi astanti e dal suono di numerosi clacson e nella costrizione dell'animale a correre sull'asfalto, senza alcuna condizione di sicurezza. Il Tribunale ha, poi, ritenuto che l'estraneità del ricorrente al reato in contestazione non fosse sostenibile ove solo si consideri che il cavallo è di sua proprietà ed affidato alla sua custodia; che appare arduo ascrivere la corsa organizzata a una condotta estemporanea e autonoma del figlio undicenne dell'indagato; che il pronto intervento di quest'ultimo sul posto, nonostante fosse l'alba, e la distanza tra l'abitazione e il luogo della gara clandestina avvalorassero la partecipazione a quest'ultima del ricorrente e che le esigenze probatorie fossero state correttamente estrinsecate con il riferimento alla necessità di effettuare accertamenti tecnici ematici al fine di accertare la somministrazione di farmaci dopanti, tenuto anche conto che l'esito dei primi prelievi ematici non era stato ancora comunicato e che dallo stesso sarebbe potuta emergere la necessità dei prefigurati ulteriori accertamenti mirati, possibili solo con il mantenimento della cautela. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che anche le dedotte finalità affettive alla base della richiesta restitutoria non fossero persuasive posto che il cavallo risulta in custodia allo stesso ricorrente. Pertanto, risultano essere state adeguatamente valute le deduzioni difensive riguardanti l'estraneità del ricorrente, l'insussistenza del fumus del reato di maltrattamenti sulla base delle accertate buone condizioni dell'animale, il mancato rinvenimento delle sostanze dopanti, i profili affettivi, e risultano chiaramente esposte le finalità probatorie per le quali è necessario mantenere il vincolo. Fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati nell'ulteriore corso del procedimento penale, deve rilevarsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata risulta sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative e, pertanto, non presta il fianco alle censure difensive che, invero, si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, quanto della illogicità o erroneità della motivazione, profilo questo, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione.
    Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/02/2026.