 TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 533 del 3 marzo 2010
TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 533 del 3 marzo 2010
 Caccia e animali. Cattura richiami vivi
 
 La cattura dei richiami vivi (c.d. presicci), vale a dire uccelli  utilizzati come richiamo di altri volatili nella caccia da appostamento,  è consentita dalla legge n. 157/1992, art. 4, commi 3° e 4°, nonché,  per la Regione Lombardia, dalla legge regionale n. 26/1993, artt. 7 e  26, che regolamentano la cattura dei richiami, ai fini della loro  cessione gratuita ai cacciatori, che esercitano attività venatoria da  appostamento. In materia assume, peraltro, importanza fondamentale il  diritto comunitario ed in particolare la direttiva del Consiglio n.  79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici. La direttiva  vieta, in linea generale, l’uccisione e la cattura di uccelli selvatici  (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva  medesima. La legislazione statale e regionale in materia di cattura di  richiami vivi per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle  prescrizioni comunitarie ed, in particolare, delle deroghe di cui al  citato art. 9”
N. 00533/2010 REG.SEN.
 N. 03127/2006 REG.RIC.
 
 
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 (Sezione Quarta)
 
 
 ha pronunciato la presente
 
 
 SENTENZA
 
 
 Sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2006, proposto da:
 - Associazione Lega Abolizione della Caccia (L.A.C.) O.N.L.U.S., in  persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa  dall’Avv. Claudio Linzola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio  dello stesso in Milano, Via Hoepli n. 3;
 
 
 contro
 
 
 - la Provincia di Como, in persona del Presidente pro-tempore, non  costituita in giudizio;
 
 per l’annullamento
 
 - della deliberazione della Giunta Provinciale di Como n. 323 del 21  settembre 2006 di attivazione di due impianti di cattura di uccelli  selvatici per la caccia da appostamento fisso.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Viste la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Designato relatore il referendario Antonio De Vita;
 
 Udito, all’udienza pubblica del 12 gennaio 2010, l’Avv. Claudio Linzola,  per la parte ricorrente;
 
 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
 
 FATTO
 
 
 Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2006 e depositato il 23  dicembre successivo, l’Associazione ricorrente ha impugnato la  deliberazione della Giunta Provinciale di Como n. 323 del 21 settembre  2006, comunicata il 9 ottobre 2006, di attivazione di due impianti di  cattura di uccelli selvatici per la caccia da appostamento fisso.
 
 Avverso tale provvedimento vengono dedotte le censure di illegittimità  per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e  della motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990,  elusione dei principi affermati nelle sentenze T.A.R. Lombardia, Milano,  n. 719/05, n. 1467/04, n. 2163/01, nonché del Consiglio di Stato n.  2091/03.
 
 Il provvedimento impugnato non sarebbe sorretto da alcuna istruttoria,  basata su effettive e reali necessità, indicante il numero di uccelli da  utilizzare come richiami vivi (presicci). In tal modo non si potrebbe  stabilire il reale fabbisogno degli stessi, anche procedendo al computo  dei richiami provenienti da allevamento, come già stabilito in numerose  sentenze di questo Tribunale e del Consiglio di Stato.
 
 Inoltre si deduce la violazione dell’art. 26, comma 3, della legge  regionale n. 26 del 1993.
 
 L’interpretazione della legge regionale sopra richiamata, da parte della  Provincia di Como, sarebbe illegittima, in quanto non si dovrebbe  ritenere consentita ad libitum la cattura di 40 richiami per ogni  cacciatore, indipendentemente dall’effettivo fabbisogno degli stessi.  Trattandosi, infatti, del contingente massimo catturabile, sarebbe  comunque necessario verificare le possibili alternative, come imporrebbe  la normativa comunitaria (art. 9 della Direttiva 79/409/CEE).
 
 Ulteriore censura è rappresentata dall’illegittimità per violazione  della Direttiva CEE 79/409, recepita nell’ordinamento italiano, con la  legge n. 157 del 1992, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa  considerazione delle sentenze T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1467/04 e del  Consiglio di Stato n. 2091/03.
 
 La normativa comunitaria vieterebbe, in linea generale, la cattura e  l’uccisione di massa o non selettiva di uccelli selvatici, con la sola  eccezione dei casi in cui non vi sarebbero soluzioni alternative, cui si  dovrebbe accompagnare la predisposizione di controlli rigidi. In tal  senso l’I.N.F.S. (Istituto Nazionale di Fauna Selvatica) avrebbe  ritenuto che nel contingente avrebbero dovuti essere ricompresi anche  gli esemplari allevati, concorrendo questi ultimi al raggiungimento del  numero dei richiami vivi da utilizzare.
 
 Viene altresì dedotta la violazione dell’art. 9, par. I, lett. c, della  Direttiva 79/409/CEE.
 
 La disposizione in oggetto imporrebbe un controllo rigido per  l’effettuazione del prelievo in deroga di animali: le modalità e le  forme di controllo andrebbero individuate in modo specifico e puntuale  negli atti autorizzatori, altrimenti la previsione normativa in oggetto  rimarrebbe solo un comando astratto. La stessa previsione, contenuta  nell’art. 3 della legge regionale n. 20 del 2006, che attribuirebbe solo  alla Polizia provinciale l’attività di vigilanza, e non anche al Corpo  Forestale dello Stato, alla Polizia municipale, ecc., limiterebbe in  modo rilevante la possibilità di effettuare i controlli.
 
 Infine viene eccepita l’illegittimità costituzionale della legge  regionale n. 20 del 2006.
 
 La predetta legge regionale, in quanto legge provvedimento, dovrebbe  essere connotata da tutti gli elementi richiesti per la validità  dell’atto amministrativo di cui tiene luogo. Tuttavia l’utilizzo della  forma legislativa sarebbe finalizzato ad affrancarsi dal controllo  giurisdizionale, destinato ai soli provvedimenti amministrativi, e  consentirebbe di eludere anche il contenuto di pronunce giurisdizionali  che sarebbero conformative dell’attività amministrativa in tale ambito.  Pertanto sarebbe evidente la violazione degli artt. 3, 24, 102, 113 e  117, comma 1, della Costituzione.
 
 Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, la  parte ricorrente ha ribadito le proprie richieste.
 
 Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2010, su conforme richiesta del  difensore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in  decisione.
 
 
 DIRITTO
 
 
 1. Con riferimento alla permanenza dell’interesse alla decisione del  presente ricorso, va evidenziato che, pur essendo conclusa la stagione  di caccia, una pronuncia di merito deve essere adottata per le sue  evidenti finalità di indirizzo e conformazione dell’attività  amministrativa futura, oltre ai possibili riflessi della stessa in  relazione ad un futuro giudizio di tipo risarcitorio.
 
 2. Prima di passare al merito del ricorso, come già avvenuto in  occasione di un precedente pronunciamento di questa Sezione, è opportuno  evidenziare che “la cattura dei richiami vivi (c.d. presicci), vale a  dire uccelli utilizzati come richiamo di altri volatili nella caccia da  appostamento, è consentita dalla legge n. 157/1992, art. 4, commi 3° e  4°, nonché, per la Regione Lombardia, dalla legge regionale n. 26/1993,  artt. 7 e 26, che regolamentano la cattura dei richiami, ai fini della  loro cessione gratuita ai cacciatori, che esercitano attività venatoria  da appostamento. In materia assume, peraltro, importanza fondamentale il  diritto comunitario ed in particolare la direttiva del Consiglio n.  79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici. La direttiva  vieta, in linea generale, l’uccisione e la cattura di uccelli selvatici  (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva  medesima. La legislazione statale e regionale in materia di cattura di  richiami vivi per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle  prescrizioni comunitarie ed, in particolare, delle deroghe di cui al  citato art. 9” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 aprile 2009, n. 3136).
 
 3. Passando al merito del ricorso, lo stesso è da reputarsi fondato alla  stregua delle considerazioni che seguono.
 
 4. Con le prime tre censure, da trattare congiuntamente in quanto  strettamente connesse, si eccepisce l’illegittimità del provvedimento  impugnato, giacché lo stesso non sarebbe sorretto da alcuna istruttoria,  basata su effettive e reali necessità, da cui emerga il numero di  uccelli da utilizzare come richiami vivi (presicci). A tal fine non  sarebbero stati in alcun modo computati i richiami provenienti da  allevamento, come ritenuto anche dall’I.N.F.S.: il tutto in diretta  violazione della normativa comunitaria che, come già evidenziato in  premessa, vieterebbe, in linea generale, l’uccisione e la cattura di  uccelli selvatici, salve le deroghe previste dall’art. 9 della Direttiva  n. 79/409/CEE.
 
 4.1. Le censure sono fondate.
 
 Nella deliberazione impugnata si stabilisce di procedere alla cattura  dei richiami vivi nei limiti previsti dalla legge regionale n. 20 del  2006 (All. A, per un totale di 1.500 esemplari per la Provincia di  Como), senza indicare le ragioni che avrebbero indotto l’Amministrazione  a reputare necessaria la cattura del predetto quantitativo (cfr., da  ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 aprile 2009, n. 3136).
 
 In tal modo si contravviene in maniera evidente alle previsioni del  diritto comunitario, che vietano, in via generale, la cattura di animali  selvatici vivi: la deroga consentita non può che essere interpretata in  modo restrittivo, dovendosi ritenere imprescindibili delle  giustificazioni congruenti, sia per procedere alla sua attuazione, che  per individuare i limiti quantitativi ritenuti necessari (cfr. Corte di  Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 12 dicembre 1996, causa  C-10/96; altresì, diffusamente, Commissione europea “Guida alla  disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla  conservazione degli uccelli selvatici”, direttiva “Uccelli selvatici”,  Febbraio 2008).
 
 4.2. Tale violazione non potrebbe essere giustificata nemmeno con la  circostanza che l’Allegato A della legge regionale n. 20 del 2006 non  farebbe riferimento specifico al numero massimo di richiami vivi  catturabili (come invece avveniva nell’All. 1 alla legge regionale n. 14  del 2005), ma indicherebbe semplicemente il “numero di richiami di cui è  autorizzata la cattura per provincia”. Appare evidente a tal fine  segnalare che la semplice eliminazione dell’aggettivo “massimo” non è  idonea a mutare il senso della previsione, atteso che l’art. 2 della  legge regionale n. 20 del 2006 autorizza e non impone la cattura degli  esemplari fino al numero previsto, lasciando piena discrezionalità  all’amministrazione interessata. Oltretutto, da un punto di vista più  concreto, un differente regime non si giustificherebbe a parità di  numero di richiami catturabili (sempre 1.500 nel complesso e sempre lo  stesso numero per le singole specie).
 
 5. La fondatezza delle sopraesposte censure determina l’accoglimento del  ricorso e il conseguente annullamento della deliberazione impugnata. Le  altre censure possono essere assorbite.
 
 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
 
 
 P.Q.M.
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano,  Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso  indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la deliberazione  impugnata con lo stesso ricorso.
 
 Condanna la Provincia di Como al pagamento delle spese di giudizio in  favore della parte ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00),  oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 gennaio 2010 con  l’intervento dei Signori:
 
 Adriano Leo, Presidente
 Concetta Plantamura, Referendario
 Antonio De Vita, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
 
 IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 03/03/2010
 
                    




