Cass. Sez. III n. 9583 del 12 marzo 2026 (CC 20 feb 2026)
Pres. Liberati Rel. Scarcella Ric. PM Tribunale di Trani
Ecodelitti.Competenza funzionale distrettuale per il traffico illecito di rifiuti e abnormità del provvedimento di regressione
In tema di reati ambientali, le funzioni di giudice dell’udienza preliminare per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.) spettano al magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, in forza del combinato disposto degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come interpretato dall'art. 4-bis d.l. n. 82 del 2000. È affetto da abnormità il provvedimento con cui il GUP distrettuale, dichiarando erroneamente la propria incompetenza funzionale, disponga la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il tribunale circondariale. Tale statuizione, infatti, impone all'ufficio requirente un'attività "contra legem" consistente nell'esercizio dell'azione penale dinanzi a un giudice incompetente, determinando così una indebita regressione e una stasi del procedimento non altrimenti rimediabile se non con il compimento di un atto nullo
RITENUTO IN FATTO
Con richiesta del 6 febbraio 2025, la Procura della Repubblica di Bari – DDA ha domandato il rinvio a giudizio di cinque indagati, fra cui due imputati per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452quaterdecies cod. pen., capo A), oltre a plurime contravvenzioni ex art. 256 d.lgs. 152 del 2006 (capi B–E). All’udienza preliminare del 24 settembre 2025, il GUP del Tribunale di Bari ha dichiarato incompetenza funzionale e territoriale “poiché la competenza distrettuale del GUP riguarda solo i reati ex art. 51, co. 3quinquies, c.p.p., tra i quali non rientrano quelli per cui si procede”, disponendo la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Trani. Con successiva ordinanza di correzione materiale del 29 settembre 2025, l’invio è stato rettificato in favore del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, deducendo un unico, articolato, motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge (art. 328, co. 1bis, cod. proc. pen.) e abnormità tanto della sentenza 24 settembre 2025 quanto dell’ordinanza 29 settembre 2025, sostenendo che il GUP distrettuale era competente e che la trasmissione al PM circondariale avesse provocato una stasi del procedimento imponendo attività contra legem. Il PM ricorrente contesta l’affermazione del GUP secondo cui la competenza distrettuale del giudice dell’udienza preliminare sussisterebbe soltanto per i reati indicati dall’art. 51, comma 3quinquies, cod. proc. pen. Richiama: (i) l’art. 328, comma 1bis, cod. proc. pen., che attribuisce al GIP distrettuale le funzioni per i delitti di cui all’art. 51, commi 3bis e 3quater; (ii) l’interpretazione autentica dell’art. 328, comma 1bis, recata dall’art. 4-bis d.l. 7 aprile 2000 n. 82, conv. in l. 5 giugno 2000 n. 144, la quale estende espressamente al GUP distrettuale la competenza per i procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3bis, cod. proc. pen.; (iii) la pronuncia della Corte costituzionale n. 481/1995, che aveva già escluso letture riduttive della competenza distrettuale tra fase delle indagini e udienza preliminare. Aggiunge, ancora, il PM che l’ordinanza di correzione che ha disposto la trasmissione al PM di Trani ha creato una stasi: il PM circondariale, privo di competenza distrettuale ex art. 51, comma 3bis, cod. proc. pen. non potrebbe che esercitare l’azione dinanzi al GUP del Tribunale di Trani, a sua volta incompetente, con violazione del principio di legalità processuale e generazione di atti nulli (art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).
In data 4 febbraio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato la propria requisitoria scritta con richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti per l’ulteriore corso al GUP del Tribunale di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 611, cod. proc. pen., è fondato.
In ordine alla dedotta violazione di legge, si rileva come l’art. 328 cod. proc. pen. stabilisce che, per i delitti indicati dall’art. 51, comma 3bis, cod. proc. pen., le funzioni del GIP sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto (comma 1bis); e, per i delitti ex comma 3quinquies, tanto le funzioni di GIP quanto quelle di GUP sono distrettuali (comma 1quater). L’art. 4-bis d.l. 82 del 2000 precisa però che la disposizione del comma 1bis “deve essere interpretata” nel senso che anche le funzioni di GUP sono distrettuali quando si procede per i reati ex art. 51, comma 3bis, cod. proc. pen.
2.1. L’art. 51, comma 3bis, cod. proc. pen., dunque, annovera espressamente, fra i reati che radicano la competenza della Procura distrettuale (e, per l’effetto, del GIP/GUP distrettuali ai sensi dell’art. 328), il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452quaterdecies cod. pen.).
Alla luce di quanto sopra, il motivo è fondato: il GUP ha applicato un criterio incompleto (limitato al comma 1quater) e contraddetto dall’interpretazione autentica del comma 1bis e dal tenore testuale dell’art. 51, comma 3bis, che include l’art. 452quaterdecies cod. pen. (“rilevato che a norma del disposto di cui all’art. 328 co. 1° quater la competenza distrettuale del Giudice dell’udienza preliminare riguarda solo i reati di cui all’art. 51 co. 3º quinquies, tra cui non risultano contemplati reati oggetto del presente procedimento”).
3.1. Fra l’altro, anche decisioni recenti hanno ribadito che lo svolgimento di attività investigativa da parte della Procura distrettuale, per reati ex art. 51, comma 3bis, radica la competenza del giudice distrettuale ex art. 328, comma 1bis, con effetti che si estendono anche agli altri indagati quando vi sia unitarietà dell’indagine. Si è infatti affermato che in tema di competenza, lo svolgimento di attività investigativa da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., pur se riferibile a taluni soltanto degli indagati, radica, anche nei confronti di altri indagati estranei alla commissione dei reati indicati, la competenza del giudice distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui l'attività d'indagine sia unitaria, fatta salva l'ipotesi in cui sia intervenuta l'archiviazione in relazione al reato di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui da attività captativa riguardante il delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di rapine era emerso che parte degli affiliati dovesse essere indagato anche per il diverso delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, compreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., di tal che la competenza per tutti gli indagati era radicata, ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari/giudice dell'udienza preliminare distrettuale: Sez. 2, n. 15037 del 06/02/2025, Sanna, Rv. 287826 - 01).
Fondato è anche il profilo afferente alla dedotta abnormità del provvedimento impugnato.
4.1. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Pmt c/ Scarlini, Rv. 283552 – 01) hanno qualificato come abnorme l’ordinanza del GUP che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, restituisca gli atti al PM sull’erroneo presupposto che si debba procedere per citazione diretta: il provvedimento impone al PM un’attività contra legem, determina una indebita regressione e una stasi del procedimento. In linea con l’idea di abnormità “funzionale”, la Corte ha ravvisato la patologia quando, a seguito di una dichiarazione di incompetenza, gli atti vengano trasmessi al PM invece che al giudice competente, determinando un blocco del processo o la necessità di un atto nullo per proseguire (Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Rv. 283596 – 01; si v., da ultimo, anche Sez. 3, n. 664 del 18/11/2025, dep. 2026, in corso di massimazione).
4.2. La stessa categoria è stata ridefinita dalle Sezioni Unite Fenucci (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Pmt c/ Fenucci, Rv. 282807 - 01): la stasi rilevante ai fini dell’abnormità si ha quando il processo può andare avanti solo tramite un atto nullo del PM.
4.3. Il motivo è dunque fondato: l’ordinanza correttiva che invia al PM del Tribunale di Trani costringe l’Ufficio requirente a esercitare l’azione avanti a un GUP incompetente, generando quella stasi (o progressione mediante atto nullo) che integra l’abnormità secondo il diritto vivente.
Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e dell'ordinanza di correzione del 29 settembre 2025, con trasmissione degli atti al Gup del Tribunale di Bari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e l'ordinanza di correzione del 29/9/2025 e dispone la trasmissione degli atti al Gup del Tribunale di Bari.
Così è deciso, 20/02/2026


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