 Cons. Stato Sez. VI n. 9414 del 27 dicembre 2010
Cons. Stato Sez. VI n. 9414 del 27 dicembre 2010
Elettrosmog. Installazione di impianti e irrilevanza di accordi con privati
La circostanza una società telefonica abbia concluso un accordo con altro soggetto per la localizzazione di un impianto di telefonia in un’area a quest’ultimo appartenente non esclude che il rapporto amministrativo con l’ente comunale, ai fini del rilascio del titolo abilitativo ad installare la stazione radio-base, non rientri nel campo applicativo del Codice delle comunicazioni elettroniche e non debba quindi scontare il procedimento semplificato ivi previsto la formazione del titolo abilitativo. Alla base di qualsiasi istanza di autorizzazione o di denuncia di inizio di attività afferente impianti di telefonia vi è sempre un previo fatto funzionale alla acquisizione della disponibilità dell’area ad opera della società telefonica (ovvero di altra società-veicolo a tanto incaricata) che dovrà eseguire l’intervento. Ma ciò non esclude che la fase successiva deve essere necessariamente quella della formazione del titolo per l’intervento edilizio, che non potrebbe svolgersi, avuto riguardo alla sicura afferenza dell’impianto da realizzare al sistema delle comunicazioni elettroniche, se non appunto sulla scorta delle previsioni normative del d.lgs. 259/03 ( recante il Codice delle comunicazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 09414/2010 REG.SEN.
 N. 10026/2005 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 10026 del 2005, proposto da:
 Comune di Pompei, in persona del sindaco e legale rappresentante  pro-tempore,rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Morrone, Luciano Noce, con  domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, piazza Bainsizza,  10;
 contro
 Tim Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,  rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Frezza e Mario Sanino, con domicilio  eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, viale Parioli, 180;  Circumvesuviana S.p.A.;
 
 per la riforma
 
 della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 7357/2005, resa tra  le parti, concernente SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONI NUOVE ANTENNE E IMPIANTI DI  TELEFONIA MOBILE
 
 
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il consigliere di  Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Frezza e  Sanino;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 ‘E impugnata la sentenza del Tar per la Campania n. 7357 del 31 maggio 2005,  resa in forma semplificata, che ha accolto il ricorso proposto da Tim Italia spa  per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 514 del 29 dicembre 2004 del  Comune di Pompei recante la sospensione, con effetto immediato, nell’ambito  dell’intero territorio della città di Pompei, della installazione di nuove  antenne ed impianti a servizio della telefonia mobile, in attesa della adozione  di apposita disciplina regolamentare.
 
 I giudici di primo grado, nell’accogliere le censure della società telefonica,  hanno richiamato la costante giurisprudenza in tema di localizzazione di  stazioni radio-base per telefonia mobile in forza della quale, in considerazione  del carattere strategico per l’interesse pubblico nazionale delle infrastrutture  di telefonia mobile, non è consentita l’adozione di provvedimenti interdittivi  del tipo di quello gravato, tanto più dopo la formazione del titolo abilitativo  tacito per la realizzazione degli impianti, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs.  259/03.
 
 Ha impugnato tale decisione il Comune di Pompei deducendo violazione degli artt.  16 e 27 del DPR n. 380/01 in relazione agli artt. 4, 86 e 87 del d.lgs n.  259/03, violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 nonché da  ultimo carenza di interesse ad agire in capo alla società Tim Italia spa.
 
 Si è costituita quest’ultima società telefonica per resistere al ricorso e per  chiederne il rigetto.
 
 All’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il ricorso in appello è stato  trattenuto per la decisione.
 
 L’appello non appare suscettibile di favorevole apprezzamento.
 
 In primo grado è stata impugnata la ordinanza sindacale del Comune di Pompei del  29 dicembre 2004 con la quale si è fatto luogo alla sospensione della  installazione di tutte le nuove antenne ed impianti ( ivi compreso, quindi,  l’impianto della odierna appellata Tim Italia spa) relativi alla telefonia  mobile, nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento comunale per la  corretta localizzazione degli impianti; inoltre, ha formato oggetto di  impugnativa la diffida del Dirigente della polizia municipale di Pompei del 15  febbraio 2005 rivolta sia a Tim Italia spa sia alla società Circumvesuviana spa  mirante alla sospensione dei lavori.
 
 Come anticipato, i primi giudici hanno accolto il gravame della società  telefonica valorizzando la natura strategica delle opere afferenti gli impianti  di telefonia mobile ed il carattere illegittimo della sospensione sine die  sostanzialmente disposta dal sindaco a mezzo della avversata ordinanza, con  pretesa sterilizzazione della efficacia anche dei titoli già formati ( quale  quello di Tim Italia spa, la cui istanza di autorizzazione risale al luglio  2003).
 
 L’appellante Comune di Pompei deduce col primo motivo che il caso per cui è  causa non sarebbe assimilabile ad una normale controversia tra un privato ed una  pubblica Amministrazione in materia di installazione di impianti radio-base per  telefonia mobile, involgendo la stessa esclusivamente l’attuazione di un  rapporto obbligatorio tra privati. Infatti, a dire dell’appellante, Tim Italia  spa e la società Circumvesuviana spa avrebbero concluso un accordo per la  installazione di una stazione radio-base in un’area di proprietà di quest’ultima  società, in località Moregine. Di qui la pretesa inapplicabilità del codice  delle comunicazioni elettroniche.
 
 Inoltre l’appellante lamenta che non sia stato sufficientemente considerato dai  primi giudici che l’attività sindacale oggetto di scrutinio giurisdizionale  sarebbe stata posta in essere nell’esercizio di poteri contingibili ed urgenti,  al precipuo fine di rendere proficuo ed effettivo il potere regolamentare del  Comune di Pompei di far luogo alla corretta localizzazione degli impianti  telefonici su tutto il territorio comunale.
 
 Da ultimo l’Ente appellante deduce il difetto di interesse al ricorso di primo  grado da parte di Tim Italia spa, sia sotto il profilo che il provvedimento  impugnato avrebbe carattere temporaneo, sia sotto il profilo della insussistenza  in capo ad essa Tim di un valido titolo abilitativo per la realizzazione  dell’intervento programmato.
 
 Osserva il Collegio che nessuna delle censure appare meritevole di accoglimento.
 
 Anzitutto, non merita condivisione il rilievo preliminare secondo cui la  fattispecie, risolvendosi in una questione tra privati, esulerebbe dal campo  applicativo del Codice delle comunicazioni elettroniche. La circostanza infatti  che la società telefonica Tim Italia spa abbia concluso un accordo con la  società Circumvesuviana spa per la localizzazione di un impianto di telefonia in  un’area a quest’ultima appartenente non esclude che il rapporto amministrativo  con l’ente comunale, ai fini del rilascio del titolo abilitativo ad installare  la stazione radio-base, non rientri nel campo applicativo del Codice delle  comunicazioni elettroniche e non debba quindi scontare il procedimento  semplificato ivi previsto la formazione del titolo abilitativo. Alla base di  qualsiasi istanza di autorizzazione o di denuncia di inizio di attività  afferente impianti di telefonia vi è sempre un previo fatto funzionale alla  acquisizione della disponibilità dell’area ad opera della società telefonica (  ovvero di altra società-veicolo a tanto incaricata) che dovrà eseguire  l’intervento. Ma ciò non esclude che la fase successiva deve essere  necessariamente quella della formazione del titolo per l’intervento edilizio,  che non potrebbe svolgersi, avuto riguardo alla sicura afferenza dell’impianto  da realizzare al sistema delle comunicazioni elettroniche, se non appunto sulla  scorta delle previsioni normative del citato d.lgs. 259/03 ( recante il Codice  delle comunicazioni elettroniche).
 
 Venendo al secondo motivo d’appello, il Collegio osserva che è giurisprudenza  costante di questo Consiglio, dalla quale non si ravvisano motivi per  discostarsi, quella secondo cui il potere regolamentare dei Comuni di fissare,  ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della legge n. 36 del 2001, criteri  localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale  degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi  elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione  dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86  e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Peraltro è noto che, secondo  la ricorrente interpretazione giurisprudenziale (Consiglio Stato , sez. VI, 08  settembre 2009 , n. 5258) la testè citata potestà regolamentare dei Comuni deve  tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi  di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di  installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe  infatti a costituire una inammissibile misura di carattere generale,  sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di  telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4 l. n. 36 del 2001, che riserva alla  competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di  esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a  parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato.
 
 Nel caso di specie pertanto non risulta legittima la ordinanza sindacale di  sospensione dei titoli in formazione o già formato ( quale appunto quello in  possesso della ricorrente di primo grado) nelle more della definitiva  approvazione del Regolamento comunale sugli impianti di telefonia, neppure ove  alla gravata ordinanza dovesse riconnettersi natura di ordinanza contingibile ed  urgente. Sarebbe evidente, in tal caso, la esorbitanza della misura sospensiva  rispetto allo scopo perseguito, atteso che, richiamata la non inerenza alla  sfera comunale di compiti afferenti la tutela della salute, la pendenza  dell’iter approvativo del regolamento comunale non potrebbe giustificare la  sterilizzazione dei titoli già formati, avuto riguardo alla natura urgente e  indifferibile delle opere riguardanti gli impianti di telefonia mobile nonchè  alla loro assimilazione ope legis alle opere di urbanizzazione primaria.
 
 Da ultimo, destituito di fondamento è anche il motivo di censura riguardante la  pretesa carenza di interesse ad agire in capo a Tim Italia spa. Si è già detto  infatti che a ragione la società telefonica ritiene formato il titolo  abilitativo per l’esecuzione dell’interevento ai sensi dell’art. 87 del d.lgs.  259/03 e che detta formazione non può ritenersi impedita o sterilizzata per  effetto della adozione del provvedimento soprassessorio in primo grado  impugnato.
 
 Né può dirsi, come assume l’appellante, che detto titolo amministrativo possa  ritenersi inficiato per invalidità derivata rispetto al parere della  Soprintendenza di Napoli che, secondo la prospettazione dell’Amministrazione  comunale, sarebbe stato adottato sul falso presupposto che l’impianto non si  trovi in zona a protezione integrale (con necessità consequenziale di restauro  paesistico ambientale); è evidente infatti che fino a quando detto parere non  venga impugnato e caducato in sede giurisdizionale, ovvero ritirato in  autotutela dalla stessa Amministrazione emanante, lo stesso dispiegherà piena  efficacia e non potrà per tal guisa inficiare il titolo abilitativo formatosi in  via tacita si sensi del ricordato art. 87 del d.lgs. 259/03.
 
 Né ha pregio il rilievo incentrato sul preteso carattere temporaneo della  ordinanza sindacale impugnata in prime cure, attesa la evidente lesività, per le  ragioni della ricorrente di primo grado, del provvedimento che sospende la  operatività di un titolo, già legittimamente formatosi sulla scorta di una  previsione normativa di rango primario ( art. 87 cit.).
 
 In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
 
 Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in considerazione degli  interessi reciprocamente fatti valere in giudizio.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Sezione Sesta, definitivamente  pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Giuseppe Barbagallo, Presidente
 Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
 Rosanna De Nictolis, Consigliere
 Maurizio Meschino, Consigliere
 Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 27/12/2010
 
                    




