Pres. Postiglione Est. Teresi Imp. Benetti
Rifiuti – Procedure semplificate – Residui di pellame
Per la messa in riserva, selezione e cernita di residui di pellame (attività comprese nell’allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 ai punti 8.5 e 8.6) è consentito il ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 33 del D.Lv. 22-1997 nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 del D.M.
Composta dagli Ill.mi 
Sigg.:
   Dott. POSTIGLIONE AMEDEO 
1.Dott.GRASSI ALDO
2.Dott.TERESI ALFREDO
3.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
4.Dott.IANNIELLO ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Vicenza avverso avverso ORDINANZA pronunciata dal TRIBUNALE di VICENZA in data  
03/05/2005 che ha revocato il decreto di sequestro di pezzi lavorati di pellame 
emesso dal PM in data 14.04.2005, nel procedimento a carico di Benetti 
Giampaolo, nato a Arzignano il 19.07.1956, indagato per i reati di cui agli 
artt. 33, 51, 52, comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 22/1997; 76 d.p.r. n. 445/2000 e 
483 cod. pen.;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, il ricorso e la memoria difensiva;
Udita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. ALFREDO 
TERESI
Sentito il PM nella persona del PG, dott. GIOACCHINO IZZO, il quale ha chiesto 
il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza 3.05.2005 il Tribunale di Vicenza revocava il decreto di sequestro 
di pezzi lavorati di pellame emesso dal PM in data 14.04.2005 nel procedimento a 
carico di Benetti Giampaolo, indagato per i reati di cui agli artt. 33, 51, 52 
comma 1 lett. a) d. 1gs. n. 22/1997; 76 d.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen.
Osservava che il provvedimento cautelare era basato sull'asserita violazione 
della normativa sulla smaltimento dei rifiuti in tema d'adozione della procedura 
semplificata; che risultava dal verbale della Guardia di Finanza che l'attività 
riscontrata consisteva nella cernita di parti di pellame già lavorato, come 
scarto di lavorazione, con la suddivisione in diversi contenitori delle parti 
recuperate secondo le grandezze; che tale attività corrispondeva a quella 
denunciata e autorizzata dalla Provincia di Vicenza.
Proponeva ricorso per cassazione il PM, il quale denunciava violazione di legge 
in ordine alla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti alla 
stregua delle disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 
1998 , che integra il d. lgs. n. 22/1997, che nell'allegato n.1 menziona i 
rifiuti derivati dalla lavorazione del cuoi e del pellame (paragrafo 8) 
stabilendo le modalità del recupero (paragrafo 8.5.3) e la tipologia dei 
prodotti recuperati (paragrafo 8.5.4).
Non avendo rispettato tale normativa, l'indagato, che non disponeva degli 
impianti richiesti per il recupero dei rifiuti, non poteva usufruire della 
procedura semplificata.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Con memoria depositata il 24.05.2005, l'indagato chiedeva che il ricorso venisse 
dichiarato inammissibile o rigettato.
Il ricorso è infondato.
Premesso che il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e 
coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si 
sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del 
convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo 
contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto e impreciso, va 
puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l'imposizione 
della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi 
delicti, ossia all'accertamento dell'astratta possibilità di sussumere il 
fatto attribuito all'agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo 
l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Nello stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur 
dovendosi limitare ad una presa d'atto della tesi accusatoria, non può, però, 
prescindere dall'individuazione di concreti elementi di fatto che, in tema di 
reati ambientali, attengono anche alla natura delle sostanze indicate come 
rifiuti, sicché su tale base fattuale deve essere operata la verifica 
dell'astratta possibilità di inquadrare il fatto attribuito all'indagato nelle 
ipotesi di reato enunciate.
Nel caso in esame, la società Benetti r.l. risulta iscritta [al n. 354] 
sin dall' 11.07.2002, nel registro relativo alle operazioni di recupero rifiuti, 
con procedura semplificata, tenuto dall'Amministrazione provinciale di Vicenza.
Il recupero ha ad oggetto "trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio" e 
"scarti conciati al vegetale" e l'attività di recupero consiste nella "messa 
in riserva, selezione e cernita".
Le materie prime ottenute consistono in "trucioli e ritagli selezionati per 
il riutilizzo tali quali nell'industria manifatturiera della pelletteria in 
genere per l 'ottenimento di manufatti vari".
Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza è emerso che la società 
effettua carico e scarico di scarti, cascami, ritagli di pelli finite e cernita 
manuale del pezzate da selezionare e imbustare in sacchi di plastica e da 
spedire alla clientela prevalentemente estera, sicché correttamente è stato 
ritenuto che tali attività rispettino i parametri stabiliti dagli art. 31 e 33 
del d. 1gs. n. 22/1997 come individuati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 
al n. 8 dell'allegato 1.
Coincidono, infatti, la tipologia, la provenienza, le attività 
di recupero e le caratteriste delle materie prime ottenute previste 
dal decreto del Ministero dell'ambiente e quelle verificate dai verbalizzanti.
Ne consegue che per la messa in riserva, selezione e cernita di residui di 
pellame (attività comprese nell'allegato 1 del DM ai punti 8.5 e 8.6) effettuate 
dall'indagato è consentita la procedura semplificata di cui all'art. 33 del d. 
lgs. 22/1997, essendo state rispettate le condizioni di cui all'art. 6 dello 
stesso DM.
Pertanto non è puntuale il ricorso del PM [secondo cui non sarebbero state 
rispettate le modalità di recupero (paragrafo 8.5.3) e la tipologia dei prodotti 
recuperati (paragrafo 8.5.4)] risultando, invece, che veniva svolta attività di 
recupero mediante "riutilizzo tal quale nell' industria manifatturiera e 
della pelletteria" (paragrafo 8.5.3 lettera b) effettuando, cioè, la 
selezione e la cernita manuale [non occorrendo alcun macchinario, come sostenuto 
in ricorso] del pezzame; la collocazione dei ritagli di uguale dimensione in 
buste e la spedizione del prodotto, costituito da "pelle di limitate 
dimensioni"' (paragrafo 8.5.4), alla clientela estera.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 7.12.2005
 
                    




