 Cass. Sez. III n. 11259 del 24 marzo 2010 (Ud. 11 feb. 2010)
Cass. Sez. III n. 11259 del 24 marzo 2010 (Ud. 11 feb. 2010)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Uguzzoni ed altro
Rifiuti. Materiali derivanti dalle attività di demolizione
I materiali derivanti dalle attività di demolizione sono qualificati espressamente rifiuti dall’art. 184. comma 3 lett. b), del D.Lv. e. peraltro, sono classificati nell’allegato D alla parte quarta del decreto con il codice CER 170904.
UDIENZA del 11.2.2010
SENTENZA N.309
REG. GENERALE N. 28939/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli  Ill.mi  Signori:
 Presidente Dott. Pier Luigi Onorato
 Consigliere "        Claudia Squassoni
 Alfredo Maria Lombardi
 Giovanni Amoroso
 Guicla I. Mulliri
 ha pronunciato la seguente:
 SENTENZA
 - Sul ricorso proposto dall'Avv. Verena Corradini, difensore di fiducia  di  Uguzzoni Romina, n. a Vignola il xx.xx.xxxx, e di Zuccarini Domenico, n.  a  Sestola il xx.xx.xxxx, avverso la sentenza in data 12.12.2008 del  Tribunale di  Modena, sezione distaccata di Pavullo, con la quale vennero condannati  alla pena  di € 4.000,00 di ammenda ciascuno, quali colpevoli del reato di cui  all'art.  256, comma primo lett. a), del D. Lgs n.152/2006.
 - Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
 - Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo  Maria  Lombardi;
 - Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.  Francesco  Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena, sezione distaccata di  Pavullo,  ha affermato la colpevolezza di Uguzzoni Romina e Zuccarini Domenico in  ordine  al reato di cui all'art. 256, comma primo lett. a), del D. Lgs  n.152/2006, loro  ascritto perché la Uguzzoni, quale legale rappresentante della ditta  "D.G.P.  Demolizioni, Gabbionate, Palificazioni S.r.l.", e lo Zuccarini, quale  titolare  dell'omonima ditta individuale, esercente attività di autotrasporto,  effettuavano operazioni di recupero, trasporto e reimpiego di rifiuti  senza le  prescritte autorizzazioni.
 
 E' stato accertato in punto di fatto dal giudice di merito che gli  imputati,  nella rispettiva qualità, avevano riutilizzato il materiale di risulta  derivato  dalla demolizione di alcune costruzioni effettuandone il trasporto in un  altro  cantiere ove veniva reimpiegato per il riempimento di un'area  precedentemente  sbancata.
 La sentenza ha affermato che i materiali di cui alla contestazione  costituiscono  rifiuti, classificati con il codice CER 170904 ed ha escluso che gli  stessi  potessero essere qualificati come sottoprodotti, di cui è consentito il  reimpiego.
 Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che  la  denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione  ed  errata applicazione dell'art. 256, primo comma lett. a), del D. Lgs n.  152/2006.
 Con il motivo di gravame viene riproposta la tesi secondo la quale i  materiali  di cui alla contestazione dovevano essere qualificati quali  sottoprodotti di cui  è consentito il reimpiego.
 Si osserva sul punto che detti materiali, pur rientrando nel novero dei  rifiuti  speciali non pericolosi, secondo le previsioni dell'art. 184, comma 3  lett. b),  del D. Lgs n. 152/2006, si sottraggono sotto il profilo soggettivo alla  relativa  disciplina, in quanto vengano riutilizzati nello stesso o in un diverso  processo  produttivo senza essere sottoposti ad operazioni preliminari di  trasformazione o  di recupero.
 Si deduce, quindi, che i materiali di cui alla contestazione sono stati  riutilizzati con certezza in un ciclo produttivo e che gli stessi non  sono stati  sottoposti ad alcuna operazione di trasformazione preliminare o  trattamento  preventivo, non rientrando in tale categoria di interventi la mera  operazione di  cernita dei materiali prima del trasporto.
 Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la manifesta illogicità  della  motivazione della sentenza con riferimento alla affermazione di  colpevolezza  dello Zuccarini.
 Premesso che la sentenza ha affermato la colpevolezza dell'imputato per  avere  omesso il doveroso controllo in ordine alla natura dei materiali di cui  ha  effettuato il trasporto e che secondo la stessa pronuncia tali materiali   conservano la natura di rifiuto fino al completamento delle attività di  separazione e cernita, si deduce la illogicità della affermazione di  colpevolezza, essendo stato caricato il materiale sui camion dopo che  l'operazione di recupero era stata già completata.
 Il ricorso non è fondato.
 Deve essere preliminarmente precisato che il fatto è stato commesso  nella  vigenza del D. Lgs n. 152/2006, nella formulazione antecedente le  modifiche  introdotte dal D. Lgs 16.1.2008 n. 4, che, con riferimento alle  disposizioni in  esame, appare più favorevole di quella attualmente vigente. Come  osservato dai  ricorrenti i materiali derivanti dalle attività di demolizione sono  qualificati  espressamente rifiuti dall'art. 184, comma 3 lett. b), del predetto  decreto  legislativo e, peraltro, sono classificati nell'allegato D alla parte  quarta del  decreto con il codice CER 170904.
 Tali materiali non possono, però, rientrare nella categoria dei  sottoprodotti,  ai sensi dell'art. 183, primo comma lett. n), del decreto legislativo,  nella  formulazione vigente all'epoca dei fatti. Secondo le specificazioni  contenute  nella norma, infatti, i sottoprodotti.
1) devono essere riutilizzati dalla stessa impresa produttrice o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli, senza la necessità di un processo di trasformazione preliminare che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità;
2) devono rispondere a standard merceologici, nonché alla norme di sicurezza del settore e la loro destinazione al reimpiego deve essere certa ed attestata tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto ove avviene l'effettivo utilizzo;
3) l'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive.
 Orbene i residui da demolizione di cui si tratta non rispondono ai  requisiti  indicati.
 Il loro reimpiego, infatti,  non è stato effettuato dalla stessa ditta produttrice, mentre non ne è  stata  dimostrata la effettiva commercializzazione.
 Doveva essere attestata con apposita dichiarazione del produttore e  dell'utilizzatore la loro rispondenza a standard merceologici.
 L'operazione di cernita, che nel caso in esame è stata effettuata per  separare i  laterizi ed altro dai materiali ferrosi o lignei, è classificata quale  operazione di raccolta di rifiuti ai sensi dell'art. 183, primo comma  lett. e),  del decreto legislativo.
 Non è stato  effettuato alcun  accertamento della loro idoneità ad essere reimpiegati senza condizioni  peggiorative per l'ambiente e la salute delle persone.
 Nella vigenza dell'art. 14 del D. L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito  con  modificazioni dalla L. 8.8.2002 n. 178, è stato definitivamente  affermato da  questa Suprema Corte che i materiali derivanti da demolizioni per poter  essere  reimpiegati devono preventivamente essere sottoposti a test di cessione  in  conformità di quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998 in modo da non  recare  pregiudizio all'ambiente, sicché in assenza del relativo test devono  essere  qualificati rifiuti (sez. III, 9.7.2004 n. 30127, Piacentino, RV 229467;  sez.  III, 12.10.2005 n. 36955, P.M. in proc. Noto ed altri, RV 232192)
 Nella specie non è stato eseguito alcun test di cessione per dimostrare  che il  reimpiego dei materiali da demolizione non avrebbe prodotto alcun  impatto  ambientale.
 I materiali da demolizione di cui si tratta, infine, non possono neppure   rientrare nella nozione di materie prime secondarie di cui all'art. 181  bis del  decreto legislativo, introdotto dall'alt 2, comma 18 bis, del D. Lgs  16.1.2008  n. 4, richiedendosi anche in tal caso che l'operazione di recupero dei  rifiuti  risponda a requisiti di qualità ambientale (primo comma lett. d), che  deve  essere accertata ai sensi dei DM 5.2.1998, 12.6.2002 n. 161 e 17.11.2005  n. 269  (comma 3) fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2.
 Quanto rilevato è assorbente rispetto ai secondo motivo di gravame,  conservando  la natura di rifiuti i materiali trasportati dallo Zuccarini, mentre è  stato già  affermata nella sede di merito l'esistenza dell'elemento psicologico del reato sotto il profilo della colpa  derivante dalla  omessa verifica della natura dei materiali trasportati.
 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al  pagamento  delle spese processuali.
 P.Q.M.
 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle  spese  processuali.
Così deciso in Roma nella  pubblica udienza del 11.2.2010.
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 24 MAR. 2010
 
                    




