 Cass. Sez. III n. 3634 del 1 febbraio 2011 (Cc. 15 dic. 2010)
Cass. Sez. III n. 3634 del 1 febbraio 2011 (Cc. 15 dic. 2010)
Pres. Ferrua Est. Gazzara Ric. PM in proc. Zanello ed altro
Rifiuti. Funzionari ARPA e responsabilità per illecita gestione 
Il funzionario ARPA, in quanto pubblico ufficiale preposto al controllo e alla vigilanza ambientale che venga a conoscenza della esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, assume una posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori:
 - dott. Giuliana Ferrua                           Presidente
 - dott. Renato Grillo                              Consigliere
 - dott. Guicla Mulliri                              Consigliere
 - dott. Luigi Marini                                Consigliere
 - dott. Santi Gazzara                            Consigliere Rel.
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  Udine
 - Avverso la ordinanza, resa dalla Corte di Appello di Trieste, in data  23/4/2010 nel procedimento a carico di Zanello Antonella, nata a Latisana il  7/5/63, e Plazzotta Marta, nata a Tarvisio il 12/6/51
 - Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso
 - Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara;
 - Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale,  dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio
 - Udito il difensore della Zannello e della Plazzotta, avv. Nereo Battello, che  ha concluso per il rigetto
 osserva
 RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale del riesame di Trieste, pronunciandosi sull'appello avanzato dal  p.m., sede, avverso la ordinanza del Gip presso il medesimo Tribunale, resa il  10/3/2010, con cui veniva rigettata la richiesta di applicazione di misura  interdittiva nei confronti di Zanello Antonella e Plazzotta Marta, con  provvedimento del 23/4/2010, ha respinto il gravame.
 
 Il p.m. aveva chiesto la sospensione temporanea dal pubblico ufficio per le  predette Zanello e Plazzotta, dipendenti dell'A.R.P.A., in quanto queste erano  indagate nel procedimento penale n. 7805/09, a carico di Manias Marcello + 12,  per i reati di gestione illecita di rifiuti, ex art. 256, nonché ex art. 260,  d.Lvo n.152/09.
 
 La contestazione sollevata dal p.m. era formulata nei seguenti termini: "art.  40, co. 2, c.p., 260, d.Lvo n. 152/06, perché la dirigente Plazzotta Marta e il  funzionario Zanello Antonella, consapevoli della esistenza dei rifiuti  ospedalieri sul sito da bonificare, sia perché portate a conoscenza della  esistenza di tali rifiuti telefonicamente e tramite comunicazione scritta  all'ASS n. 5, sia per averne constatata la presenza in sito e sulla base di  documentazione fotografica, non procedevano ad alcun controllo sostanziale sulle  operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal ché non impedivano che  lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendone il conferimento con  il codice errato in discarica non autorizzata".
 
 Propone ricorso per cassazione il p.m., con i seguenti motivi:
 - ha errato il Tribunale nel ritenere non individuata la norma di copertura in  grado di costituire l'obbligo giuridico a carico delle indagate, la cui  inosservanza avrebbe concretizzato la responsabilità contestata alle due  funzionarie. Ritenere, infatti, come fa il giudice di merito, che il pubblico  ufficiale, preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, reso edotto della  esistenza di rifiuti interrati e che partecipi alle operazioni di rimozione, non  assuma una posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive  significa negare la causa del potere esercitato;
 - manifesta illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni svolte nella  ordinanza impugnata allorché si afferma che anche laddove si individuasse una  norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv c.p.  in capo alle prevenute, non si riuscirebbe a dimostrare la sussistenza  dell'elemento soggettivo doloso;
 - carenza di motivazione circa la assenza di esigenze cautelari in capo, quanto  meno, alla Plazzotta, considerando che la medesima attualmente riveste il ruolo  di direttore del dipartimento provinciale Friuli Venezia Giulia di Udine e come  tale rappresenta il soggetto più influente nelle scelte di politica operativa  dell'ARPA di Udine, tutt'ora impegnata in siti contaminati anche di interesse  nazionale.
 
 La difesa delle indagate ha inoltrato in atti memoria nella quale evidenzia la  infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.
 RILEVATO IN DIRITTO
 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
 
 Rilevasi che l'A.R.P.A., come evidenziato dallo stesso Tribunale, è un ente di  diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività  tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e  di supporto tecnico-scientifico, nonché alla erogazione di prestazioni  analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario.
 Ne consegue che ritenere, come fa il decidente, che il pubblico ufficiale  preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, che venga a conoscenza della  esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, non  assuma una posizione di garanzia, in relazione alle sue condotte omissive poiché  il d.Lvo n. 152/06 non prevede specificamente che si debba interessare della  tipologia e dello smaltimento del rifiuto, si palesa errato, in quanto,  peraltro, così ragionando si va a negare la causa del potere esercitato.
 
 Va rilevato che tra i compiti fondamentali posti in capo alle Regioni (e alle  Province), secondo quanto previsto dall'art. 196 del citato d.L.vo n.152/06,  rientra la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con  esercizio, tra le altre, di funzioni attinenti al controllo periodico su tutte  le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti predetti,  compreso "l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia".
 
 Orbene, per l'esercizio delle funzioni de quibus le Regioni e le Province si  avvalgono del supporto dell'A.R.P.A., per cui, l'affermazione del giudice di  merito, secondo la quale non sarebbe ravvisabile nella specie la esistenza di  una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv  c.p. nei confronti delle prevenute non risulta corretto.
 
 Il p.m. ricorrente rileva la sussistenza in capo alle indagate della ipotesi di  responsabilità penale, in quanto esse non hanno eseguito o non hanno fatto  eseguire il controllo che avevano l'obbligo giuridico di operare, pur avendo  avuto contezza dell'attività illecita posta in essere dal Manias e dagli altri  coindagati.
 
 Questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la ordinanza impugnata,  affinché il giudice ad quern riesamini la questione, nell'ottica di quanto  evidenziato.
 P.Q.M.
 La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata, con rinvio al  Tribunale di Trieste.
 Così deciso in Roma il 15/12/2010.
 
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 Feb. 2011
 
                    




