 Cass. Sez. III n. 16990 del 8 maggio 2012 (Cc. 13 apr. 2012)
Cass. Sez. III n. 16990 del 8 maggio 2012 (Cc. 13 apr. 2012)
Pres. Squassoni Est. Lombardi Ric. Coppola
Rifiuti. Sequestro e confisca mezzo di trasporto
E' legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, ma non degli ulteriori strumenti di lavoro (quali pale meccaniche ed escavatori) che non abbiano la qualità di mezzi di trasporto, non essendo consentita una interpretazione in "maIam partern" della previsione normativa che prevede I'obbligatorietà della confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:         Camera di consiglio
 Dott. SQUASSONI Claudia           - Presidente  - del 13/04/2012
 Dott. LOMBARDI  Alfredo M.   - rel. Consigliere - SENTENZA
 Dott. GENTILE   Mario             - Consigliere - N. 868
 Dott. AMOROSO   Giovanni          - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro Maria  - Consigliere - N. 44588/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Coppola Domenico, nato a Cava Dè Tirreni il 01/01/1964;
 avverso l'ordinanza in data 01/07/2011 del Tribunale di Salerno;
 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Maria  			Lombardi;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  			generale VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'annullamento  			senza rinvio dell'ordinanza limitatamente al sequestra della pala  			gommata; rigetto nel resto;
 udito per l'imputato l'avv. Salerno Marco, che ha concluso chiedendo  			l'accoglimento del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno ha rigettato  			l'appello proposto da Coppola Domenico avverso l'ordinanza del  			G.I.P. del medesimo Tribunale in data 21.5.2011, con la quale era  			stata respinta la richiesta di restituzione di una pala gommata tipo  			JCB Mod. 411 telaio SIP4HAL3E0757789, nonché di una macchina  			operatrice semovente targata AGK301 con cassone ribaltabile.  			Il G.I.P. aveva respinto al richiesta di restituzione del predetti  			mezzi meccanici in base al rilievo che non era intervenuta alcuna  			circostanza nuova tale da modificare il quadro Indiziario e che il  			vincolo doveva essere mantenuto, stante la confiscabilità dei  			predetti mezzi.
 Il Tribunale, nel rigettare i motivi di impugnazione avverso tale  			provvedimento, ha osservato che i mezzi meccanici erano in movimento  			al momento degli accertamenti e che, pertanto, sussiste sia la  			necessità di evitare la reiterazione del reato, sia la  			suscettibilità di confisca degli stessi, in particolare,  			applicandosi ai fatti cui alla contestazione le disposizioni di cui  			al D.L. n. 172 del 2008, art. 6 convertito in L. n. 210 del 2008, con  			la conseguente obbligatorietà del sequestro dei veicoli adoperati e  			della confisca in caso di condanna.
 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore  			dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di  			motivazione.
 Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione  			dell'art. 321 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 125 c.p.p.,  			comma 3, e vizi di motivazione dell'ordinanza.
 Si denuncia carenza assoluta di motivazione in relazione alle  			argomentazioni con le quali era stata dedotta la impossibilità di  			reiterare il reato per essere stata restituita all'avente diritto la  			macchina trituratrice adoperata per i rifiuti. Gli strumenti  			meccanici dei quali è stata chiesta la restituzione non sono legati  			da un vincolo di pertinenzialità necessaria con il reato oggetto di  			indagine e sono normalmente utilizzati dall'indagato per lo  			svolgimento della sua attività di commercializzazione di materiali  			per l'edilizia.
 Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia l'errata  			applicazione del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1 bis, convertio  			in L. n. 210 del 2008 e dell'art. 321 c.p.p..
 Con l'appello il Coppola aveva dedotto che il D.Lgs. n. 152 del  			2006, art. 260 richiamato nell'imputazione provvisoria, non prevede  			espressamente la confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti. Si  			contesta, poi, che i materiali di cui all'imputazione fossero  			qualificabili come rifiuti, in quanto si tratta di materiali ai quali  			sono applicabili le procedure semplificate di recupero, potendo  			rientrare tra quelli indicati nel D.M. 5 febbraio 1998 e, pertanto,  			non più sottoposti al regime dei rifiuti. Per il loro trasporto non  			esiste più l'obbligo di compilazione del formulario di  			identificazione. Sui punto si osserva che l'identificazione dei  			rifiuti, in attesa di un futuro decreto interministeriale, era  			demandata dall'art. 184, comma 4, all'allegato D della parte quarta  			D.Lgs. n. 152 del 2006, che a sua volta rinviava alla Direttiva del  			Ministro dell'Ambiente 9 aprile 2002, che adottava la classificazione  			europea. Il citato allegato, però, è stato abrogato dal D.Lgs. n.  			205 del 2010, art. 39, comma 6. Il trasporto effettuato dal  			Coppola, pertanto, doveva ritenersi pienamente legittimo.  			Si contesta, poi, l'applicabilità, nel caso in esame, del D.L. n.  			172 del 2008, art. 6 sanzionando la disposizione citata  			esclusivamente le attività di abbandono, scarico e deposito sul  			suolo o nel sottosuolo dei rifiuti. In ogni caso la pala gommata tipo  			JCB mod. 411 non può essere qualificata veicolo ai sensi delle  			disposizioni citate.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati.  			Le varie deduzioni del ricorrente in ordine alla insussistenza del  			reato oggetto di incolpazione provvisoria ed alla non confiscabilità  			dei veicoli adoperati per il trasporto dei rifiuti sono infondate.  			Tra le varie ipotesi di reato previste dal D.L. n. 172 del 2008, art.  			6 convertito in L. n. 210 del 2008 rientrano anche le attività di  			raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, etc. di rifiuti senza le  			prescritte autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni prescritte dalla  			normativa vigente (comma 1, lett. d) e, quindi anche le attività di  			trattamento di rifiuti il cui recupero può essere effettuato tramite  			le procedure semplificate.
 Inoltre il comma 1-bis del citato art. 6 dispone che alla sentenza di  			condanna consegue la confisca del veicolo adoperato per il trasporto  			dei rifiuti.
 Anche ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2 deve  			essere obbligatoriamente disposta la confisca del mezzo adoperato per  			il trasporto dei rifiuti, da disporsi con fa sentenza di condanna o  			con quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con riferimento alla  			fattispecie del trasporto illecito previsto dall'art. 256 del  			medesimo Testo Unico sull'Ambiente.
 Quanto alla non classificabilità come rifiuti dei materiali di cui  			all'imputazione lo stesso ricorrente riconosce che non vi è stata  			una specifica analisi dei materiali sequestrati per accertare la  			categoria in base alla quale devono essere ciassificati come rifiuti.  			Inoltre l'allegato D. del D.Lgs. n. 152 del 2006 non è stato affatto  			abrogato dal D.Lgs. n. 205 del 2010, ma solo sostituito dal  			corrispondente allegato D al medesimo D.Lgs. ai sensi dell'art. 39,  			comma 5.
 In base a detto allegato i materiali derivanti dalle operazioni di  			costruzione e demolizione sono qualificati rifiuti con il codice CER  			17, come in precedenza.
 È stato, però precisato da questa Corte in ordine al sequestro  			finalizzato alla confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti che è  			legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con  			finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, ma non  			degli ulteriori strumenti di lavoro (quali pale meccaniche ed  			escavatori) che non abbiano la qualità di mezzi di trasporto, non  			essendo consentita una interpretazione in "malam partem" della  			previsione normativa che prevede l'obbligatorietà della confisca dei  			mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti, (sez.  			3^, 8.4.2003 n. 23945, Bonavita ed altro, RV 225309).  			Orbene, il Tribunale non ha esaminato i mezzi in sequestro sotto il  			citato profilo della necessaria distinzione tra veicoli adoperati per  			il trasporto dei rifiuti e gli ulteriori strumenti di lavoro che non  			abbiano la qualità di mezzi di trasporto e dei quali non è  			consentita la confisca.
 Un ulteriore riesame di merito della vicenda si palesa anche  			necessario ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del  			reato che costituisce affermazione meramente apodittica.  			L'ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale  			per nuovo esame sui predetti punti.
 P.Q.M.
 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno.  			Così deciso in Roma, il 13 aprile 2012.
 Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2012
 
                    




