Cass. Sez. III n. 10042 del 16 marzo 2026 (UP 20 feb 2026)
Pres. Liberati Rel. Scarcella Ric. Nicolae
Rifiuti.Trasporto con mezzo non iscritto all'Albo: qualificazione giuridica e particolare tenuità del fatto
L'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello oggetto della comunicazione di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali integra la meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, e non la fattispecie di trasporto abusivo prevista dal comma 1, atteso che il soggetto agisce in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudice deve fondare la propria valutazione su parametri di natura e struttura oggettiva, i quali operano su un piano distinto rispetto a quelli riguardanti la personalità e la "biografia penale" del reo; ne consegue che l'esistenza di precedenti penali non preclude di per sé l'applicazione dell'istituto, qualora le modalità dell'azione e l'esiguità del danno o del pericolo ne giustifichino il riconoscimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza Tribunale di Fermo del 25 novembre 2024 l'imputato Nicolae Nicolae veniva dichiarato colpevole del reato di trasporto abusivo di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 152 del 2006), contestato come commesso secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte in rubrica, condannandolo alla pena di 3000 euro di ammenda.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Niclae Nicolae, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 256, commi 1 e 4, d. lgs. n. 152 del 2006 e correlato vizio di motivazione sulla qualificazione del reato. In sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto, secondo la difesa, si sarebbe trattato di impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello oggetto della iscrizione all'albo dei gestori ambientali, fatto giuridicamente qualificabile ai sensi dell'articolo 256 comma quarto del testo unico ambientale, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; l'antigiuridicità della condotta avrebbe dovuto essere limitata al solo uso del mezzo non autorizzato né iscritto all'albo, con conseguente qualificazione giuridica a norma del quarto comma e non già ai sensi del primo comma dell'articolo 256 del testo unico ambientale. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis, cod. pen. stante il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità. In sintesi, si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.; tenuto conto delle modalità dell'azione e dell'effettiva antigiuridicità della condotta circoscritta al solo uso di un mezzo sostitutivo e di un altro non più marciante, ed avuto riguardo alle ragioni di tale comportamento e all'inesistenza di qualsivoglia pericolo, trattandosi peraltro di rifiuti non pericolosi, sussistevano senz'altro le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 131-bis, cod. pen.; peraltro sarebbe censurabile la motivazione sul difetto dei requisiti per l'applicazione della speciale causa di non punibilità in quanto illogica, poiché unicamente ancorata al casellario giudiziale del reo, elemento che avrebbe potuto essere valorizzato in punto di pena ma che non aveva caratteristiche tali da escludere l'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen., non trattandosi di delinquente abituale. 2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi del comma 4 dell’art. 256, d. lgs. n. 152 del 2006, con conseguente erroneità nella determinazione della pena. Infine, si censura la sentenza impugnata in quanto la stessa, attesa la mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui al comma quarto dell'articolo 256 del Testo unico ambientale, non ha provveduto alla rideterminazione della pena nella misura imposta da tale ultima disposizione, ciò che avrebbe dovuto comportare come conseguenza l'irrogazione di una pena pari alla metà di quella effettivamente irrogata in applicazione del disposto del comma quarto.
In data 2 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte con cui ha chiesto, previa riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, di voler annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo per il giudizio o, in subordine, annullare senza rinvio con determinazione della pena ex art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen. Secondo il PG, il ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 256 commi 1 e 4 d. lgs. n. 152 del 2006 è fondato in quanto la condotta del Nicolae rientra nell’ipotesi di reato di cui al comma 4 della citata disposizione e non in quella di cui al comma 1, come indicato in imputazione e ritenuta in sentenza. Ed infatti, secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in ipotesi di utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato, è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto effettua un'attività in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (Sez. 3, n. 6739 del 28/11/2017, dep. 2018, Rv. 272316; principio di diritto già ampiamente consolidato anche dalla previgente fattispecie di reato, cfr. Sez. 3, n. 5342 del 19/12/2007, dep. 2008, Rv. 238799; Sez. 3, n. 12374 del 09/03/2005, Rv. 231078). La pregressa normativa, infatti, sul punto non modificata, prevedeva che nella domanda di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, le imprese che avessero inteso svolgere l’attività di trasporto di rifiuti fossero tenute ad allegare la copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto impiegati, con una documentazione attestante la disponibilità del mezzo ed una perizia giurata, attestante l'idoneità dello stesso al trasporto dello specifico rifiuto da trasportare. Nel corso dell’attività d’impresa, il responsabile era tenuto a comunicare nei termini di legge ogni variazione afferente all'iscrizione stessa, tra cui si è ritenuto rientrasse anche l’utilizzo di nuovi mezzi di trasporto. Le modifiche intervenute hanno semplificato le modalità attraverso cui attestare l’idoneità del mezzo al trasporto dei rifiuti, oggi possibile attraverso una più agevole attestazione da parte del responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente. All’esito della comunicazione di variazione citata e in attesa del provvedimento autorizzativo il precedente titolo resta efficace fino alla conclusione del procedimento di rinnovo. Dalla disciplina regolamentare - vigente al momento dei fatti e successivamente confermata - si ricava in modo chiaro, pertanto, che l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell'attività con i mezzi di trasporto oggetto della citata comunicazione. In considerazione di quanto sopra enunciato e dato per non contestato in sentenza il dato che vedeva il ricorrente comunque essere titolare di azienda provvista dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti, fondato risulta il ricorso nella parte in cui evidenza come la condotta del ricorrente sia sussumibile nella più tenue ipotesi contravvenzionale di cui al comma 4 dell’art. 256 d.lgs. cit., evenienza che impone una rivalutazione del fatto anche con riferimento alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (il reato è meno grave di quello contestato ex art. 256, comma 1, d.lgs. cit.). In ipotesi di preclusione all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. vorrà questa Corte valutare se annullare senza rinvio la sentenza con la rideterminazione ritenuta adeguata ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. Deve ritenersi per il PG che il rinvio debba essere disposto al Tribunale di Fermo dovendosi ritenere applicabile, in ragione dell’inappellabilità della sentenza ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. poiché ha disposto una condanna a pena pecuniaria, la medesima ratio espressa con il principio di diritto di questa Corte secondo cui “l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Pg, Rv. 288455 - 01). La citata regula iuris è coerente con l’impossibilità di appellare comunque la decisione, anche se di condanna, evenienza che sarebbe frustrata se, a seguito di annullamento della decisione per accoglimento del ricorso, venisse ripristinata l’appellabilità della decisione che la citata norma ha inteso escludere.
In data 12 febbraio 2026 sono pervenute le conclusioni scritte del difensore di fiducia, Avv. Alessandro Ciarrocchi, con cui, nel concordare con le conclusioni di cui alla requisitoria scritta del PG, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è fondato.
Il primo ed il terzo motivo, che stante l’omogeneità dei profili di doglianza, meritano congiunta illustrazione, sono invero fondati. 2.1. Il fatto avrebbe dovuto essere giuridicamente qualificato a norma del comma 4 – così correttamente dovendosi dunque ritenere fondati il primo ed il terzo motivo – atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che integra il reato di trasporto abusivo di rifiuti, previsto dall'art. 256 del D.Lgs. n. 156 del 2006, l'utilizzazione di veicoli sopravvenuti nella disponibilità dell'impresa in assenza della presentazione, ai fini della immediata utilizzabilità, della dichiarazione sostitutiva (prevista dall'art. 18, comma secondo, D.M. n. 120 del 2014) in allegato alla comunicazione di variazione dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per incremento di veicoli (in motivazione, la Corte ha precisato che tale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, assolve alla funzione di vincolare i legali rappresentanti dell'impresa alla responsabilità circa la regolarità del mezzo utilizzato con la normativa vigente in materia di autotrasporto di cose e la idoneità tecnica dello stesso al trasporto di rifiuti già autorizzati, secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione: Sez. 3, n. 1635 del 18/11/2015, dep. 2016, Cifaldi, Rv. 265933 - 01). Ciò rende, quindi, evidente la correttezza dell’impostazione seguita dalla difesa.
Per completezza, si noti, merita di essere esaminato anche il secondo motivo che il Collegio reputa parimenti fondato. 3.1. Il giudice, infatti, nel negare l’applicabilità della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, ha valorizzato la “biografia penale” dell’imputato, in aperta violazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948 – 01; si v., da ultimo, Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095 – 01).
L’impugnata sentenza dev’essere pertanto annullata- in adesione alla corretta richiesta del Procuratore Generale – con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione personale affinchè provveda, alla luce della corretta riqualificazione giuridica del fatto, a rivalutare non solo la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 131-bis, cod. pen., ma anche, in caso di mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, anche il relativo trattamento sanzionatorio, muovendo dall’ipotesi del comma dell’art. 256, T.U. Ambientale, ratione temporis vigente in quanto più favorevole rispetto alla nuova cornice edittale contemplata dal vigente comma 4, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (in G.U. 08/08/2025, n.183), convertito, con modifiche in l. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n.233).
Terrà conto, infine, il giudice, in sede di rinvio, del principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020 (come quello in esame, commesso il 1° marzo 2021), per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24326 del 27/02/2024, Fonti, Rv. 286558 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica. Così è deciso, 20/02/2026


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