 Cass. Sez. III n. 44398 del 16 dicembre 2010 (Ud. 21 ott. 2010)
Cass. Sez. III n. 44398 del 16 dicembre 2010 (Ud. 21 ott. 2010)
Pres. Ferrua Est. Sarno Ric. Moro
Rifiuti. Trasporto rifiuti propri non pericolosi
Il legislatore, con le modifiche del 2008, ha inteso senz’altro confermare tendenzialmente la necessità dell’iscrizione all’albo — seppure con modalità semplificate - anche per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi anche propri connessa all’esercizio dell’attività di impresa. (e ciò in linea con le decisioni comunitarie che avevano riguardato l’ari 30 Divo 22/97). L’espressione “a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti... “, rappresenta, ad avviso del Collegio, un opportuno chiarimento rispetto alla originaria formulazione contenuta nel comma 8 “Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare”.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri  Magistrati:
Dott. GIULIANA FERRUA                                 - Presidente
 Dott. ALFREDO TERESI                                  - Consigliere
 Dott. AMEDEO FRANCO                                 - Consigliere
 Dott. SILVIO AMORESANO                             - Consigliere
 Dott. GIULIO SARNO                                       - Rel. Consigliere
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) MORO ALDO N. IL 17/07/1957
 - avverso la sentenza n. 6422/2009 TRIBUNALE di TORINO, del 08/01/2010
 - visti gli atti, la sentenza e il ricorso
 - udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere  Dott. GIULIO SARNO
 - Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina  che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
 - Udito, per la parte civile, l'Avv. //
- Uditi i difensori Avv.//
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Moro Aldo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la  quale il tribunale di Torino lo aveva condannato alla pena dell'ammenda per il  reato di cui all'articolo 256 co. 1 D.L.vo n.152/06 per avere, nella qualità di  procuratore speciale con delega ambientale della A.CO.FER srl, effettuato  attività di gestione di rifiuti senza essere in possesso della prescritta  iscrizione all'Albo smaltitori della Camera di Commercio di Torino. Fatto  accertato il 19.6.07.
 Deduce in questa sede il ricorrente:
 1) Violazione di legge limitando l'art. 212 co. 5 e 8 l'iscrizione all'Albo  nazionale gestori ambientali delle imprese che esercitano la raccolta ed il  trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare,  non rientrando, invece, alcuna di tali attività nel novero di quelle svolte  dalla società in questione.
 2) Mancanza e contraddittorietà della motivazione sull'elemento oggettivo e  soggettivo del reato.
 Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
 Per quanto concerne il primo motivo la decisione impugnata si appalesa esente da  rilievi sotto il profilo della violazione di legge.
 Ed, invero, si rileva quanto segue.
 E' doveroso premettere che la disposizione dell'articolo 212 originariamente  contenuta nel testo unico 152/06 ha in realtà subito modifiche nel tempo con  particolare riferimento ai commi 5 ed 8 richiamati dal ricorrente.
 Come esattamente rilevato dal ricorrente l'articolo 212, comma 5, nella stesura  iniziale, stabiliva che:
 5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attività di  raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e  trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni  contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione  dei rifiuti stessi, nonche' di gestione di impianti di smaltimento e di recupero  di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di  recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono  esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli  articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a  condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano  funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili  previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
 Il successivo comma 8 stabiliva invece che:
 8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti  non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonche' le imprese che  trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta  chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla  prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte  all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta  alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la  richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e  alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile  tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di  iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto  del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
 Il decreto legislativo n. 4 del 2008, all'art. 2 co. 30. ha stabilito che:
 All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse; al comma 5, le  parole (Trodotti da terzi» sono soppresse e dopo le parole «Sono esonerati  dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli  221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,» sono  aggiunte le seguenti: «limitatamente all'attività di intermediazione e commercio  senza detenzione di rifiuti di imballaggio,»; il comma 8 e' sostituito come  segue: «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai  produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di  raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali di  rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta  chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a  condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria  dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. (omissis)  Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono  iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una  comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente  competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta  giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità,  ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa,  l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le  caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e  l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto  anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il  versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima  applicazione e' determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e'  rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione  intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui  al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle  presenti disposizioni restano valide ed efficaci.»; i commi 12, 22, 24 e 25 sono  abrogati.
 Infine la Legge 30 dicembre 2008, n. 205 "Conversione in legge, con  modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti  per il rilancio competitivo del settore agroalimentare", all'art. Art.  4-quinquies.(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole)  prevede che:
 Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti  modificazioni:
 a) - omissis -
 b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non  e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti,  come definiti dal presente comma, purche' lo stesso trasporto sia esclusivamente  finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei  rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».
 Ciò posto, in punto di diritto si rileva in questa sede anzitutto che il  legislatore, con le modifiche del 2008, ha inteso senz'altro confermare  tendenzialmente la necessità dell'iscrizione all'albo - seppure con modalità  semplificate - anche per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di  rifiuti non pericolosi anche propri connessa all'esercizio dell'attività di  impresa, (e ciò in linea con le decisioni comunitarie che avevano riguardato  l'art. 30 Dlvo 22/97).
L'espressione "... , a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti... ", rappresenta, ad avviso del Collegio, un opportuno chiarimento rispetto alla originaria formulazione contenuta nel comma 8 "Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare".
Fatta tale necessaria premessa indispensabile per la verifica della sussistenza del reato alla luce delle modifiche normative, si deve rilevare come il rilievo del ricorrente si ponga ai limiti dell'inammissibilità nel momento in cui contesta che la corte abbia qualificato ordinaria e regolare l'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti dall' impresa.
 Sul punto la decisione del tribunale appare adeguatamente e correttamente  motivata. Il giudicante, infatti, ha rilevato come la società in questione si  occupi di costruzioni generali, sia civili che industriali e che, per quanto  documentato dei formulari in atti, dall'agosto 2006 al maggio 2007 ha effettuato  oltre 150 trasporti di rifiuti prevalentemente da materiali di scavo e sostanze  bituminose, logicamente ricavandone che la necessità di smaltire tali rifiuti si  presentava con scansioni temporali condizionate dalle fasi di intervento che  caratterizzano le varie tipologie dei lavori appaltati ma pur sempre rivestiva  carattere di ordinari età e regolarità, non essendovi nemmeno prova che tali  rifiuti siano stati mai conferiti ad altri trasportatori esterni.
 Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso.
 In relazione al profilo oggettivo del reato, si richiamano le considerazioni  svolte in precedenza.
 Va solo aggiunto che, così come indicato dal comma 10 dell'articolo 212,  nell'originaria stesura, fino all'emanazione dei decreti previsti dalla predetta  disposizione, continuavano ad applicarsi, per quanto compatibili, le  disposizioni del decreto del ministro dell'ambiente 28 aprile 1998 numero 406.  Ciò fa venir meno qualsiasi valenza all'argomentazione secondo cui vi sarebbe  stata iniziale incertezza sulla disciplina normativa da applicare e nemmeno, in  relazione al profilo soggettivo, appare giustificabile, quindi, l'ignoranza  dell'obbligo che si riverbera sulla fattispecie penale.
 Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l'onere del pagamento delle  spese processuali.
 PQM
 La Corte Suprema di Cassazione
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali.
Così deciso in Roma il 21.10.2010
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 16 Dic. 2010
 
                    




