 Cass. Sez. III n. 40850 del 18 novembre 2010 (Ud.21 ott. 2010)
Cass. Sez. III n. 40850 del 18 novembre 2010 (Ud.21 ott. 2010)
Pres. Ferrua Est.Teresi Ric. Gramegna e altro
Rifiuti.Reato di abbandono o deposito incontrollato
La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa o con il sequestro del bene o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con la sentenza di primo grado.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FERRUA    Giuliana         - Presidente  - del 21/10/2010
 Dott. TERESI    Alfredo     - rel. Consigliere - SENTENZA
 Dott. FRANCO    Amedeo           - Consigliere - N. 1580
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. SARNO     Giulio           - Consigliere - N. 35654/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 \Gramegna Luigi\, nato a *Trani il 25.02.1943*, e da \Gramegna  			Massimo\, nato a *Trani il 16.02.1974*;
 avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari in data  			6.04.2009 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e  			dell'ammenda loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato  			di cui all'art. 110 cod. pen.; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi  			1 e 2;
 Visti gli atti, la sentenza denunciata, i ricorsi integrati da motivi  			nuovi;
 Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott.  			Alfredo Teresi;
 Sentito il PM nella persona del PG dott. FODARONI Giuseppina che ha  			chiesto il rigetto dei ricorsi;
 Sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Domenico Franco, che ha  			chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
 OSSERVA
 Con sentenza in data 6.04.2009 la Corte d'Appello di Bari confermava  			la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel  			giudizio di primo grado a \Gramegna Luigi\ e a \Gramegna Massimo\  			quali colpevoli del reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.Lgs. n.  			22 del 1997, art. 51, commi 1 e 2, per avere essendo amministratori  			della Gramegna s.a.s. depositato in modo incontrollato nell'area di  			pertinenza dell'azienda rifiuti pericolosi costituiti da plastica,  			carta, silicone, ferro, materiale di risulta edile, traverse delle  			ferrovie fatto accertato in *Trani il 6 febbraio 2004*.  			Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando;
 - nullità della sentenza per violazione del principio di  			correlazione tra accusa e sentenza e contraddittorietà della  			motivazione sull'affermazione di responsabilità. L'area interessata  			al deposito dei materiali, pur di proprietà della società, era  			stata ceduta in comodato ad altra società avendo la Giulio Gramegna  			e C. s.a.s. concesso per uso deposito alla Gramegna s.n.c. alcuni  			locali aziendali. Inoltre, i testi \Ardizzone\ e \Servidio\,  			dipendenti della s.n.c. e trovati sul posto nel corso del  			sopralluogo, erano i soggetti che avevano effettuato le operazioni di  			deposito, sicché gli imputati erano stati condannati per una  			condotta di deposito commessa da altri;
 - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla  			qualificazione dei materiali come rifiuti, trattandosi, invece, di  			residui di produzione materiali di risulta riutilizzabili dalla  			s.n.c. per lavori edili in corso senza trasformazione preliminare e  			senza pregiudizio per l'ambiente;
 - violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta  			sussistenza di un deposito incontrollato di rifiuti dato che i  			materiali erano omogeneamente conservati;
 - difetto di motivazione sulla commissione del fatto da parte di  			\Gramegna Luigi\ quale legale rappresentante della Gramegna s.a.s.  			stante che l'area interessata al deposito, per pregressi accordi  			contrattuali, era stata concessa in comodato, per uso deposito, ad  			altra società che aveva operato con i propri dipendenti;
 - violazione di legge sull'omessa declaratoria di estinzione del  			reato accertato il *6.02.2004* senza contestazione di permanenza,  			donde l'erroneità della decisione di ritenerla fino alla data della  			sentenza di primo grado pur in mancanza di prova della protrazione  			dell'illecito dopo fidata ovvero dal *30.06.2004*, quando è stato  			completato lo smaltimento ad opera della ditta Igea marmi;
 - \Gramegna Massimo\ violazione di legge e mancanza di motivazione  			sull'affermazione di responsabilità sebbene non fosse mai stato  			legale rappresentante della Gramegna s.a.s. o della Gramegna s.n.c..  			Chiedevano l'annullamento della sentenza.
 In punto di prescrizione del reato, la corte territoriale ha  			osservato che, per la natura permanente del reato e per la mancanza  			di un provvedimento di sequestro, la permanenza doveva ritenersi  			cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado in data  			18.04.2008.
 I ricorrenti censurano tale giudizio rilevando che nella  			contestazione era indicata la data dell'accertamento senza alcun  			accenno alla permanenza; che il giudice poteva ritenerla ove avesse  			accertato, motivando, che la condotta fosse proseguita oltre la data  			dell'accertamento e che ciò, nella specie, non è avvenuto; che i  			materiali erano stati smaltiti già dal *30.06.2004*, come  			riscontrabile dalle prodotte fatture rilasciate dalla ditta Igea  			marmi.
 Tale assorbente motivo è fondato.
 Il deposito incontrollato o l'abbandono di rifiuti è reato  			commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa o  			con sequestro del bene, che rende materialmente impossibile la  			commissione di ulteriori ed analoghe condotte o con l'ultimo abusivo  			conferimento di rifiuti o con la sentenza di primo grado.  			Nella specie, la menzione, in rubrica, della data di accertamento del  			reato *6.02.2004*, senza alcun accenno alla permanenza e la mancanza  			di prova di altri conferimenti di rifiuti oltre tale data ostavano  			alla collocazione del dies a quo del termine prescrizionale alla data  			della sentenza di primo grado, sicché, essendo la prescrizione  			maturata il 6.08.2008, data antecedente la pronuncia della sentenza  			d'appello, la stessa deve essere annullata senza rinvio, dando atto  			che manca la prova evidente favorevole agli imputati che possa  			consentire la priorità del proscioglimento nel merito.  			P.Q.M.
 La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il  			reato estinto per prescrizione.
 Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 ottobre 2010.  			Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010
 
                    




