Cass. Sez. III n. 43945 del 28 ottobre 2013 (Cc 25 giu 2013)
Pres.Fiale Est.Franco Ric. Liccardi 
Rifiuti.Sequestro funzionale alla confisca obbligatoria della "res" 
La revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il "fumus commissi delicti" e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della "res" non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge. (Fattispecie relativa a sequestro di un veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti e, quindi, suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 172 del 2008, conv. in legge n, 2010 del 2008).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. FIALE     Aldo             - Presidente  - del 25/06/2013
 Dott. FRANCO    Amedeo      - est. Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 1530
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro Maria - Consigliere - N. 13069/2013
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 LICCARDI Eugenio, nato ad Aversa il 23.2.1984;
 avverso l'ordinanza emessa il 10 gennaio 2013 dal tribunale del  riesame di Napoli;
 udita nella udienza in camera di consiglio del 25 giugno 2013 la  relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
 udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore  Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del  ricorso;
 udito il difensore avv. RUSSO Luigi.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Il 22 luglio 2009 agenti del Corpo forestale sequestrarono un  autocarro perché utilizzato per un trasporto non autorizzato di  rifiuti. Il 15 ottobre 2012 il Gip del tribunale di Napoli dispose il  sequestro preventivo. In seguito Liccardi Eugenio venne tratto a  giudizio. Il 15.10.2012 il Liccardi chiese il dissequestro perché  l'autocarro era solo concesso in locazione finanziaria alla soc. EUSA  Edilizia la quale aveva a disposizione molte decine di automezzi  sicché quel sequestro non incideva sul pericolo di reiterazione del  reato. Il giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di  Pozzuoli, rigettò l'istanza per il motivo che il sequestro aveva non  solo funzione preventiva ma anche dissuasiva. Il Liccardi propose  appello. Il tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in  epigrafe, rigettò l'appello perché il mantenimento del sequestro  era giustificato dalla previsione della confisca obbligatoria  prevista dal D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1 bis, per i veicoli  utilizzati per il trasporto.
 L'indagato, a mezzo dell'avv. Luigi Russo, propone ricorso per  cassazione deducendo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,  il sequestro preventivo, anche se finalizzato alla confisca, non  poteva essere disposto non essendo possibile ritenere una apodittica  presunzione legale di pericolosità. Il sequestro preventivo deve  invero essere revocato quando il reato, oltre che ultimato, abbia  completamente esaurito i suoi effetti.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, avendo il tribunale  del riesame dato adeguata motivazione sulla sussistenza nella specie  del periculum in mora.
 Ha invero osservato l'ordinanza impugnata che il sequestro preventivo  può essere disposto, oltre che "quando vi è pericolo che la libera  disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o  protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di  altri reati" anche quando la res è suscettibile di confisca. Nella  specie appunto si trattava di un veicolo utilizzato per il trasporto  illecito di rifiuti e quindi suscettibile di confisca obbligatoria ai  sensi del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1 bis.
 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "La revoca del  sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali  è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto  nell'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti  il fumus commissi delicti e non per il venire meno delle esigenze  cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non  è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla  legge" (Sez. 3^, 6.4.2005, n. 17439, Amico, n. 231516). La massima  citata dal ricorrente è inconferente perché si riferisce ad una  fattispecie affatto peculiare (sequestro di un autocarro per la  iniziale mancata iscrizione all'Albo nazionale dei gestori  ambientali, sopravvenuta successivamente) non rapportabile al caso in  esame.
 Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna  del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
 La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il  			ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione il  			25 giugno 2013.
 Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013
                    



