 Cass.Sez. III n. 6667 del  20 febbraio 2012 (Ud.20 dic. 2011)
Cass.Sez. III n. 6667 del  20 febbraio 2012 (Ud.20 dic. 2011)
Pres. Fiale Est.Mulliri Ric.Gaetano
Rifiuti.Veicoli fuori uso e permanenza della targa
Per qualificare un veicolo "fuori uso" e, quindi, "rifiuto speciale" è ininfluente la permanenza o meno della targa, rilevando tutti gli elementi indicativi di una volontà di abbandono da parte del proprietario nonché l'inidoneità del mezzo a svolgere la funzione che le è propria (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la natura di rifiuto speciale a veicolo che, pur munito di targa, risultava privo di elementi strutturali come il motore e gli arredi interni).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FIALE     Aldo             - Presidente  - del 20/12/2011
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. MULLIRI   Guicla I.   - rel. Consigliere - N. 2852
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. SARNO     Giulio           - Consigliere - N. 22950/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Gaetano Paolo, nato a Roma il 22.8.44, imputato art. 255, comma 3  			in rel. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192;
 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in data 1.2.11;
 Sentita in udienza la relazione del cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;
 Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. LETTIERI Nicola, che ha  			chiesto una declaratoria di inammissibilità.
 OSSERVA
 1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza  			oggetto di ricorso, è stata confermata la condanna inflitta  			all'odierno ricorrente accusato di avere violato l'art. 255, comma 3  			in rel. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192 per non avere ottemperato  			all'ordinanza dirigenziale con la quale il comune di Gorizia gli  			aveva intimato di rimuovere l'autovettura Fiat Uno da lui abbandonata  			e di provvedere al corretto smaltimento del rifiuto predetto.  			Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il  			difensore, deducendo:
 1) violazione di legge perché la Corte ha erroneamente considerato  			rifiuto un'autovettura che, sebbene priva del motore, era ancora  			munita di targa. Non si trattava quindi di rifiuto bensì di veicolo  			ancora in grado di funzionare con le opportune riparazioni (tanto è  			vero che non erano state contestate neppure l'assenza di bollo o di  			assicurazione);
 2) violazione di legge in relazione alla pena inflitta da ritenere  			eccessiva in relazione alla modesta entità del fatto ed al mancato  			riconoscimento delle attenuanti generiche, vista anche la  			possibilità di conversione della pena detentiva in quella  			pecuniaria.
 Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza  			impugnata.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 2. - Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale,  			inammissibile.
 Si rileva, innanzitutto, che il ricorrente ripropone, in questa sede,  			le medesime censure svolte di fronte di fronte ai giudici di secondo  			grado. Considerato che - come si dirà meglio qui di seguito - la  			Corte ha puntualmente esaminato tali doglianze e vi ha dato replica  			disattendendole motivatamente, ciò rende i motivi stessi non  			specifici ma soltanto "apparenti", in quanto non assolvono la  			funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di  			ricorso (Sez. 5, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708).
 Passando ad esaminarla in dettaglio, la decisione oggetto di gravame,  			risulta completa e ben articolata nel replicare alla medesima censura  			qui in discussione. Innanzitutto, si sottolinea che anche i dati di  			fatto deponevano nel senso di trovarsi di fronte ad un "rifiuto"  			essendo "evidente che il mezzo, privato del motore e degli arredi  			interni non può in alcun modo essere posto in circolazione". Ad ogni  			buon conto, l'argomento (della esistenza della targa) speso dal  			ricorrente evocando una sentenza di questa S.C. che aveva annesso  			natura di rifiuto all'auto priva di targa, viene bene contrastato  			logicamente in questo caso sottolineando che non è valido, a  			contrariis, in assoluto il principio secondo cui "i mezzi dotati di  			targa non possano mai essere considerati tali" (cioè rifiuti).  			Giustamente, infatti, il giudice di secondo grado sottolinea anche  			che proprio la sentenza di questa S.C. citata dal ricorrente ha  			valorizzato il fatto che, a qualificare un'auto come rifiuto,  			concorrono una serie di elementi indicativi di una volontà di  			abbandono come, per l'appunto, lo stato di totale abbandono del mezzo  			sì da rendere praticamente impossibile che esso possa continuare a  			svolgere la funzione che le è propria.
 Del resto, è giurisprudenza consolidata in materia di abbandono e  			smaltimento di rifiuti che gli autoveicoli fuori uso e le loro parti  			costituiscono rifiuti speciali (sez. 3, 16.12.99, n. 1899). Anche  			più di recente, è stato detto, e ribadito, che le vetture assumono  			il carattere di rifiuti speciali fin dal momento in cui vengono  			"dimesse dal proprietario o possessore" (Sez. 3, 21.9.98, Boccanera,  			Rv. 212045) e che (Sez. 3, 21.6.11, Rigotti, Rv. 251020), affinché  			un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è  			necessario che sia fuori uso (v. anche: sez. 3, 6.6.06, Pezone, Rv.  			235055). È, quindi, del tutto conferente la sottolineatura - da  			parte dei giudici di secondo grado - della frase di questa S.C. in  			cui si dice che deve essere considerato fuori uso anche il veicolo  			"che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in  			area privata" (f. 4).
 Sono ingiustificate anche le doglianze formulate con il secondo  			motivo visto che la Corte, anche in punto di pena, fornisce una  			risposta adeguata, corretta giuridicamente e logica. In particolare,  			la Corte ha sicuramente condiviso il giudizio di primo grado circa il  			"modesto disvalore del fatto", tuttavia, non ha neppure potuto fare a  			meno di considerare "che il Gaetano ha riportato numerose condanne  			per delitti contro il patrimonio,..contro la persona... nonché per  			reati contro l'amministrazione e la pubblica tranquillità".  			Correttamente sono state escluse nuovamente le attenuanti generiche  			"sia per le ragioni appena evidenziate, sia per l'assenza di  			circostanze di fatto valutabili in favore dell'imputato" ed, infine,  			la richiesta di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria è  			stata giustificata con richiamo ai numerosi precedenti considerati  			"ostativi". Del resto, se è vero che, nel decidere su una istanza di  			conversione della pena detentiva in pecuniaria, il giudice deve avere  			riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., è anche vero che  			ciò non implica (sez. 5, 26.1.11, Orabona, Rv. 249717) che egli  			debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta  			previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata  			motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quale, nella  			specie, la personalità negativa dell'imputato alla luce dei numerosi  			precedenti e, conseguentemente, la inadeguatezza, sul piano della  			deterrenza, della sanzione invocata.
 Non si può neppure fare a meno di osservare, da ultimo, che il  			motivo di ricorso qui in commento è stato formulato anche in modo  			molto generico.
 Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del  			ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla  			Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
 P.Q.M.
 Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e  			condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al  			versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.  			Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 20 dicembre 2011.  			Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012
 
                    




