 Corte Suprema di cassazione - Ufficio del Massimario
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Relazione n.III/04/2013 del 18 dicembre 2013
Novità legislative: D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”.
Rif. Norm.: d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 255, 256 bis, 259; disp. att. c.p.p. art. 129.
Sommario: Premessa – 1. L’introduzione dei reati in materia di combustione illecita di rifiuti. – 2. I nuovi obblighi di informazione gravanti sul pubblico ministero.
Premessa.
In considerazione della “estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania”, è stato adottato, nelle forme della decretazione d’urgenza, un intervento normativo diretto a “fronteggiare emergenze ambientali ed industriali” (d.l. 10 dicembre 2013, n. 136 in G.U. n. 289 del 10 dicembre 2013), nel cui ambito sono contemplate “disposizioni per una più incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti”, nonché previsioni relative agli obblighi di informazione sull’azione penale gravanti sul pubblico ministero.
Peraltro, il medesimo d.l. n. 136 del 2013, verosimilmente per omogeneità di problematiche, è intervenuto anche in relazione alla materia della continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico ed all’attività di attuazione delle prescrizioni rilasciate per l’Ilva di Taranto, e, per quanto attiene ai profili di rilevanza penalistica, ha adottato una peculiare disciplina interferente sugli istituti del sequestro e della confisca nei confronti delle imprese sottoposte a commissariamento disposto con decreto del Consiglio dei Ministri che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale, finalizzata a porre a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza il costo del risanamento ambientale.
1. L’introduzione dei reati in materia di combustione illecita di rifiuti.
A seguito di avvenimenti che hanno avuto grande risalto nei “media”, e dei sempre più preoccupati allarmi di pericolo per la salute pubblica derivanti dall’emergenza ambientale, il legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente nella disciplina del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, contenuto nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice dell’Ambiente”, introducendo la nuova figura delittuosa di combustione illecita di rifiuti.
Il “nuovo” art. 256 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 136 del 2013, prefigura tre fattispecie incriminatrici nei primi due commi, due circostanze aggravanti al terzo e al quarto comma, un’ipotesi di confisca al quinto comma, ed un illecito amministrativo che costituisce un limite alla rilevanza penale delle condotte suindicate al sesto comma.
La prima fattispecie è così delineata: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni”.
La previsione incriminatrice, con riferimento all’elemento oggettivo, sembra ‘costruita’ in negativo rispetto a quella che punisce l’incendio, sia perché vi è l’espressa clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, sia perché la condotta rilevante è descritta mediante l’impiego di una formula linguistica – “appicca il fuoco” – già utilizzata dal legislatore nell’art. 424 cod. pen. per indicare un’azione alla quale non segue necessariamente un incendio a norma dell’art. 423 cod. pen. e che, anzi, assumendo significato per l’ordinamento penale solo se da essa “sorge il pericolo di un incendio”, potrebbe essere inidonea, di per sé, persino a determinare quest’ultimo evento. La soluzione interpretativa appena indicata, inoltre, appare in linea anche con le indicazioni esposte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. in esame, laddove si evidenzia che la previsione delle nuove fattispecie è stata determinata dall’inadeguatezza del (pre)vigente sistema sanzionatorio, e in particolare della fattispecie prevista dall’art. 423 cod. pen., ad assicurare una sufficiente tutela per l’ambiente e per la salute collettiva.
Così prefigurata la condotta, l’oggetto materiale di essa – i “rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate” – sembra individuato avendo riguardo a quanto previsto dagli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, in linea con il richiamo ad essi operato dall’art. 255 del medesimo d. lgs. nella parte in cui contempla l’illecito amministrativo di abbandono o deposito di rifiuti. Peraltro, potrebbe dare adito a difficoltà interpretative, anche per ragioni di coerenza applicativa, la nozione di “aree non autorizzate”.
Con riferimento alla colpevolezza, trattandosi di delitto, ed in assenza di specifiche indicazioni, appare possibile ritenere necessaria la forma del dolo generico.
La seconda fattispecie di reato è delineata dal secondo periodo del comma 1 del ‘nuovo’ art. 256 bis d. lgs. n. 152 del 2006, e si riferisce alle medesime condotte descritte nel primo periodo del medesimo comma, se poste in essere in relazione ai “rifiuti pericolosi”, la cui nozione è desumibile alla luce di quanto dispone l’art. 184, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, che fa riferimento, a tal fine, alle cose dotate delle “caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto”.
Può essere utile in proposito una precisazione: l’ipotesi in questione sembra configurare un’autonoma fattispecie incriminatrice e non una circostanza aggravante sia perché per la stessa sono previste pene autonomamente determinate rispetto a quelle della fattispecie base, sia, soprattutto, perché il legislatore, ai commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 256 bis, laddove si riferisce alle circostanze aggravanti ed alle cose confiscabili, parla espressamente di “delitti di cui al comma 1”, impiegando espressamente il plurale. Non può però ritenersi del tutto implausibile, però, un inquadramento dell’ipotesi in termini di circostanza aggravante perché l’elemento differenziale rispetto alla fattispecie prevista dal primo periodo del medesimo comma è costituito esclusivamente dall’oggetto materiale, tanto più che questo si connota in termini di specialità e non di assoluta alterità.
La terza fattispecie di reato, alla quale si applicano le stesse pene previste per le prime due è quella di “colui che tiene le condotte di cui all’art. 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti”.
Per questa figura di reato, ma forse potrebbe essere più corretto parlare di due distinte figure di reato, sembra esservi un segmento che si identifica esattamente nelle azioni descritte dall’art. 255 d.lgs n. 152 del 2006 – ossia nell’abbandono o nel deposito di rifiuti in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del medesimo d. lgs., ovvero nell’immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee – cui si aggiunge il profilo della funzionalizzazione alla successiva combustione illecita. Questo ulteriore profilo, almeno ad una prima lettura, appare offrire aspetti problematici: in particolare, lo stesso potrebbe essere letto in una chiave marcatamente soggettivistica, in termini di qualificazione del dolo come dolo specifico, oppure come implicativo della necessità, ai fini dell’integrazione della fattispecie, anche del compimento di atti obiettivamente apprezzabili e diretti al fine della “combustione illecita di rifiuti”. Probabilmente, questa seconda ipotesi di lettura potrebbe essere favorita dalla considerazione che le condotte previste dall’art. 255 del d. lgs. n. 152 del 2006 sono punite solo come illecito amministrativo, salvo se commesse dai titolari di imprese e dai responsabili di enti (cfr. l’art. 256, comma 2, del medesimo testo normativo), e che, quindi, ritenere l’inciso “in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti” in una prospettiva di carattere oggettivo potrebbe essere maggiormente in linea con esigenze di tassatività, materialità ed offensività.
In ogni caso, l’inciso normativo sembra richiedere la sussistenza del dolo specifico, ai fini dell’integrazione della colpevolezza per l’ipotesi (o le due ipotesi) di reato in questione, a differenza di quelle precedentemente descritte.
Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, e prescindendo dai possibili dubbi sulla qualificazione da attribuire alla fattispecie prevista dall’ultimo periodo del comma 1 del ‘nuovo’ art. 256 d. lgs. n. 152 del 2006, il legislatore prefigura nei commi 3 e 4 del ‘nuovo’ art. 256 bis d. lgs. n. 152 del 2006 due ipotesi: la prima previsione, infatti, stabilisce che “la pena è aumentata di un terzo [quindi in misura fissa] se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell’ambito di un’attività di impresa o comunque di un’attività organizzata”; la seconda, invece, dispone che “la pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
Significativa, poi, ai fini dell’individuazione dei limiti della rilevanza penale delle condotte è la disposizione contenuta nel sesto comma del medesimo art. 256 bis, per effetto del quale “si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, lett. e)”, ossia “i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”. In effetti, considerato, per un verso, che per questa fattispecie è espressamente prevista una sanzione amministrativa e, per altro verso, che i rifiuti in questione sono obiettivamente meno pericolosi per la salute della collettività, si potrebbe ragionevolmente concludere che la condotta di chi appicca il fuoco a rifiuti vegetali provenienti da aree verdi abbandonati o depositati in maniera incontrollata è priva di rilevanza penale, ed integra un mero illecito amministrativo.
Tuttavia, se questa soluzione interpretativa individua un limite alla rilevanza penale delle nuove fattispecie incriminatrici con riferimento al profilo ‘qualitativo’ dell’oggetto materiale del reato, altro discorso deve farsi sulla possibile rilevanza del profilo ‘quantitativo’ dello stesso. Nel silenzio del legislatore, l’individuazione del confine tra rilevanza ed irrilevanza penale delle condotte non attinenti a “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi”, potrebbe essere fornito da una valutazione incentrata sul grado di offesa per l’interesse tutelato dalla norma. In questa prospettiva, appare utile considerare che il legislatore sembra aver inteso tutelare l’ambiente anche quando non venga direttamente in rilievo la salute collettiva: una conferma in proposito risulta offerta anche dall’art. 4 del d.l. n. 1536 del 2013, che, nell’introdurre un nuovo comma 3 ter all’art. 129 disp. att. cod. proc. pen., ha previsto l’obbligo per il pubblico ministero di informare il Ministero dell’Ambiente ogniqualvolta procede per uno dei reati previsti dal d. lgs. n. 152 del 2006, e, quindi, anche se si tratti del ‘nuovo’ art. 256 bis, e di informare, invece, il Ministero della Salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali solo quando i predetti reati “arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare”.
Infine, il comma 5 dell’art. 256 bis d. lgs. n. 152 del 2006, incide sulla disciplina delle misure di sicurezza patrimoniali adottabili, prevedendo la confisca sia dei “mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 […] salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente”, sia “dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi”. In particolare, questa seconda ipotesi di confisca, che appare essere obbligatoria, perché si dispone che la stessa “consegue alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.”, pone qualche problema ermeneutico, posto che si può forse dubitare se con l’enunciato linguistico “compartecipe del reato” il legislatore abbia inteso indicare esclusivamente il concorrente, o abbia invece voluto far riferimento anche agli autori di reati connessi a quelli previsti dal comma 1 dell’art. 256 bis d. lgs. n. 152 del 2006 (ad esempio, quello di favoreggiamento).
2. I nuovi obblighi di informazione gravanti sul pubblico ministero.
L’art. 4 del d.l. n. 136 del 2013 è intervenuto sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendo un nuovo comma 3 ter all’art. 129.
Specificamente, la nuova previsione impone innanzitutto al pubblico ministero di informare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio quando esercita l’azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero per i reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, nonché, anche, il Ministero della Salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quando i predetti reati “arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare”. Con riferimento all’obbligo di informazione per così dire ‘aggiuntivo’, sembra ragionevole ritenere che l’uso della particella disgiuntiva “o”, ripetuto due volte,e lo scopo della disposizione, determinino il dovere di informare: a) il solo Ministero della Salute, oltre che quello dell’Ambiente, nei casi in cui sia configurabile un pericolo per la tutela della salute, ma non anche per la sicurezza agroalimentare; b) il solo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre che quello dell’Ambiente, nei casi in cui vi è pericolo per la sicurezza agroalimentare, ma non anche per la tutela della salute; c) entrambi i Ministeri, oltre che quello dell’Ambiente, quando vi è pericolo per entrambi i beni giuridici.
Detto obbligo di informazione si estende anche alle sentenze ed ai “provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio”, e, ma la previsione non è chiarissima, nei casi di arresto, fermo o misura cautelare disposta nei confronti di soggetto indagato per i reati previsti dal d. lgs. n. 152 del 2006, ovvero per i reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, e che, inoltre, “arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare”. Invero, la limitazione appena indicata dell’obbligo di informazione sembra derivare dal riferimento compiuto dal terzo periodo (relativo ai casi di arresto, fermo o custodia cautelare) del ‘nuovo’ comma 3 ter dell’art. 129 disp. att. cod. proc. pen. ai soli “reati indicati nel secondo periodo” del medesimo articolo, a differenza di quanto previsto dal quarto comma (riguardante le sentenze e gli altri provvedimenti ‘definitori’), che dispone la comunicazione “alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma”. Detta limitazione, tuttavia, potrebbe suscitare qualche perplessità, ed essere difficilmente comprensibile, se si considera che l’obbligo di comunicazione risulta fissato per consentire alle Amministrazioni competenti di “adottare i provvedimenti eventualmente ritenuti opportuni e necessari per la tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della produzione agroalimentare” (così si esprime la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. in esame).
Redattore: Antonio Corbo
Il vice direttore
Giorgio Fidelbo
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Gazzetta Ufficiale N. 289 del 10 Dicembre 2013
DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136
Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare  emergenze  ambientali  e   industriali  ed  a  favorire  lo  sviluppo  delle  aree  interessate.
 (13G00180)
(GU n.289 del 10-12-2013)
Vigente al: 10-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
 Considerata la estrema gravita' sanitaria, ambientale, economica  e
 della legalita' in cui versano alcune aree della regione Campania; 
 Considerato che la sicurezza della  continuita'  del  funzionamento
 produttivo di stabilimenti di interesse  strategico  costituisce  una
 priorita' di carattere nazionale, soprattutto in  considerazione  dei
 prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della  salute  e  di
 salvaguardia dei livelli occupazionali; 
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
 disposizioni per una piu'  incisiva  repressione  delle  condotte  di
 illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni  della
 regione  Campania  destinati  all'agricoltura  e  per  una   efficace
 organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle
 aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle
 risorse e  della  produzione  agroalimentare,  nonche'  garantire  la
 continuita' degli interventi di bonifica gia' avviati; 
 Rilevato che le attivita' di attuazione  delle  prescrizioni  delle
 a.i.a.  rilasciate  per  lo  stabilimento  Ilva   di   Taranto,   pur
 tempestivamente avviate, hanno evidenziato  profili  di  complessita'
 che richiedono  un  immediato  intervento  di  semplificazione  e  di
 interpretazione autentica; 
 Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  con
 disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita'; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
 riunione del 3 dicembre 2013; 
 Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
 Ministro  dell'interno,  del  Ministro   delle   politiche   agricole
 alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
 territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
 Ministro per la coesione territoriale; 
 
 Emana 
 
 il seguente decreto-legge : 
 
 Art. 1 
 
 Interventi urgenti  per  garantire  la  sicurezza  agroalimentare  in
 Campania 
 
 1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
 l'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,
 l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Agenzia  regionale  per   la
 protezione ambientale in Campania  svolgono,  secondo  gli  indirizzi
 comuni e le priorita'  definite  con  direttiva  dei  Ministri  delle
 politiche agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
 tutela del territorio e del mare e  della  salute,  d'intesa  con  il
 Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici  giorni
 dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le  indagini
 tecniche   per   la   mappatura,   anche   mediante   strumenti    di
 telerilevamento,  dei  terreni  della  Regione   Campania   destinati
 all'agricoltura,  al  fine  di  accertare  l'eventuale  esistenza  di
 effetti contaminanti a causa di  sversamenti  e  smaltimenti  abusivi
 anche mediante combustione. 
 2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza,  gli
 enti di cui  al  comma  1  possono  avvalersi  del  Nucleo  operativo
 ecologico dei Carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  del
 Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato
 centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
 prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia
 per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale,
 dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici  pubblici
 competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della
 Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei  Carabinieri,  il
 Corpo  forestale  dello  Stato,  il  Comando  Carabinieri   politiche
 agricole e alimentari, il Comando carabinieri  per  la  tutela  della
 salute assicurano, per le finalita' di cui al presente articolo, agli
 enti di cui al comma  1  l'accesso  ai  terreni  in  proprieta',  nel
 possesso o comunque nella disponibilita' di soggetti privati. 
 3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire  agli
 istituti e all'agenzia di cui al  comma  1  i  dati  e  gli  elementi
 conoscitivi nella loro disponibilita'. 
 4. I titolari di diritti reali di  godimento  o  del  possesso  dei
 terreni oggetto delle indagini  di  cui  al  presente  articolo  sono
 obbligati a consentire l'accesso ai  terreni  stessi.  Nel  caso  sia
 comunque impossibile, per causa imputabile  ai  soggetti  di  cui  al
 primo periodo, l'accesso ai  terreni,  questi  sono  indicati  tra  i
 terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca
 dell'indicazione puo' essere disposta con decreto dei Ministri  delle
 politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  dell'ambiente,  della
 tutela del territorio e del mare e della salute, solo  dopo  che  sia
 stato consentito l'accesso, se dalle risultanze  delle  indagini  sia
 dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla produzione  agroalimentare.
 Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche  agricole,
 alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio  e
 del mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei soggetti
 interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma
 6, qualora sia dimostrato il venire meno  dei  presupposti  per  tale
 indicazione. 
 5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva  di  cui  al
 comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano  ai  Ministri
 delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e
 della tutela del territorio e del mare e della salute  una  relazione
 con i risultati delle indagini  svolte  e  delle  metodologie  usate,
 contenente anche una proposta sui possibili  interventi  di  bonifica
 relativi  ai  terreni  indicati  come   prioritari   dalla   medesima
 direttiva. Entro i successivi novanta giorni,  gli  enti  di  cui  al
 comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti  terreni
 oggetto dell'indagine. 
 6. Entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  presentazione  dei
 risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo
 periodo del comma  5,  con  distinti  decreti  interministeriali  dei
 Ministri  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestali,
 dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della  salute
 sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere
 destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a  colture
 diverse. Con i  decreti  di  cui  al  primo  periodo  possono  essere
 indicati  anche  i   terreni   da   destinare   solo   a   produzioni
 agroalimentari determinate.
Art. 2 
 
 Azioni e interventi di monitoraggio  e  tutela  nei  territori  della
 regione Campania 
 
 1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione  o  il
 potenziamento di  azioni  e  interventi  di  monitoraggio,  tutela  e
 bonifica  nei  terreni  della  regione  Campania  indicati  ai  sensi
 dell'articolo 1, comma 6,  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
 Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto  dal
 Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  da  un  Ministro  da  lui
 delegato, composto dal Ministro per  la  coesione  territoriale,  dal
 Ministro  dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
 alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
 territorio e del  mare,  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i  beni  e  le
 attivita' culturali e  dal  Presidente  della  regione  Campania.  Al
 Comitato  spetta  altresi'  la  supervisione  delle  attivita'  della
 Commissione di cui al comma 2. 
 2.   Sulla   base   degli   indirizzi   stabiliti   dal    Comitato
 interministeriale di cui  al  comma  1,  al  fine  di  individuare  o
 potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela  nei  terreni
 della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma
 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
 del Ministro  per  la  coesione  territoriale,  entro  trenta  giorni
 dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1,  comma
 6, e' istituita una Commissione composta da un  rappresentante  della
 Presidenza del Consiglio dei  ministri  che  la  presiede,  e  da  un
 rappresentante ciascuno del Ministro per  la  coesione  territoriale,
 del Ministero dell'interno, del Ministero  delle  politiche  agricole
 alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
 del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture  e  dei
 trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e  le
 attivita' culturali e della regione  Campania.  Ai  componenti  della
 Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese  o
 altri emolumenti comunque denominati. 
 3. La segreteria del Comitato di cui  al  comma  1  e  il  supporto
 tecnico per la Commissione di cui al  comma  2  sono  assicurati  dai
 Dipartimenti  di  cui  si  avvale  il  Ministro   per   la   coesione
 territoriale,  nell'ambito  delle  risorse   umane,   strumentali   e
 finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
 oneri per la finanza pubblica. 
 4. La Commissione di cui al comma 2, entro  sessanta  giorni  dalla
 definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il  perseguimento
 delle finalita' ivi previste, avvalendosi della collaborazione  degli
 enti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  adotta  e  successivamente
 coordina  un  programma  straordinario  e   urgente   di   interventi
 finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza,  alla  bonifica
 dei siti nonche' alla rivitalizzazione economica dei  territori,  nei
 terreni della regione Campania indicati  ai  sensi  dell'articolo  1,
 comma 6. Il programma puo'  essere  realizzato  anche  attraverso  la
 stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6
 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero  attraverso  la
 nomina di un commissario  straordinario  ai  sensi  dell'articolo  11
 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  La  Commissione  riferisce
 periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita'  di  cui
 al presente comma. 
 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario
 urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel  limite  delle
 risorse   che   si   renderanno   disponibili   a    seguito    della
 riprogrammazione delle  linee  di  intervento  del  Piano  di  azione
 coesione della Regione Campania, sulla base delle  procedure  di  cui
 all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.  Le
 risorse di  cui  al  presente  comma  possono  essere  integrate  con
 eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito  dei
 programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020. 
 6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini  di  cui
 all'articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro  nel  2013  e  di
 2.900.000  euro  nel  2014,  si  provvede  con  le  risorse   europee
 disponibili nell'ambito del  programma  operativo  regionale  per  la
 Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti  industriali  e
 di terreni contaminati.
Art. 3 
 
 Combustione illecita di rifiuti 
 
 1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
 152, e' inserito il seguente: 
 «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
 fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  appicca  il  fuoco  a
 rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  in
 aree non autorizzate e' punito con la  reclusione  da  due  a  cinque
 anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
 applica la pena della reclusione da tre a sei anni. 
 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
 all'articolo 255, comma 1, in funzione della  successiva  combustione
 illecita di rifiuti. 
 3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma  1
 siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
 un'attivita' organizzata. 
 4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono  commessi
 in territori che, al momento della condotta  e  comunque  nei  cinque
 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di
 stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi  della  legge  24
 febbraio 1992, n. 225. 
 5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione  dei  delitti
 di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo  259,  comma
 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il  mezzo
 appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso  del
 bene  e'  avvenuto  a  sua  insaputa  e  in  assenza  di  un  proprio
 comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o  alla  sentenza
 emessa ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale
 consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il  reato,  se
 di proprieta' dell'autore o del compartecipe al  reato,  fatti  salvi
 gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 
 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte
 di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184,
 comma 2, lettera e).». 
 2. Fermo restando quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti,  i
 Prefetti delle province della  regione  Campania,  nell'ambito  delle
 operazioni   di   sicurezza   e   di   controllo    del    territorio
 prioritariamente  finalizzate  alla  prevenzione   dei   delitti   di
 criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
 nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  personale
 militare  delle  Forze  armate,  posto  a  loro  disposizione   dalle
 competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13  della  legge
 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 4 
 
 Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
 1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: 
 «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i  reati  previsti  nel
 decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero  per  i  reati
 previsti dal codice penale comportanti un pericolo o  un  pregiudizio
 per  l'ambiente,  il  pubblico   ministero   informa   il   Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  la  Regione
 nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui
 al primo periodo arrechino un concreto  pericolo  alla  tutela  della
 salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa
 anche il Ministero  della  salute  o  il  Ministero  delle  politiche
 agricole   alimentari   e   forestali.   Il    pubblico    ministero,
 nell'informazione, indica le norme di legge che si  assumono  violate
 anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i  reati  indicati
 nel secondo periodo e' stato arrestato o fermato ovvero si  trova  in
 stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori
 di ciascun grado di giudizio sono  trasmessi  per  estratto,  a  cura
 della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,
 alle amministrazioni indicate nei  primi  due  periodi  del  presente
 comma».
Art. 5 
 
 Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa  di  cui  all'articolo  15
 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3920
 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 1.  Al  fine  di  consentire  il  completamento   delle   attivita'
 amministrative,  contabili  e  legali  conseguenti   alle   pregresse
 gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito
 della  gestione  dei  rifiuti  nella   regione   Campania,   l'Unita'
 Tecnica-Amministrativa di  cui  all'articolo  15  dell'ordinanza  del
 Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,  e
 successive modificazioni e integrazioni,  e'  prorogata  fino  al  31
 dicembre 2015 e opera in  seno  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri. 
 2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1,
 il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  il  Ministero
 dell'economia  e  delle   finanze,   con   decreto,   disciplina   la
 composizione,  le  attribuzioni,  il  funzionamento,  il  trattamento
 economico     e     le      procedure      operative      dell'Unita'
 Tecnica-Amministrativa,  a  valere   sulle   residue   disponibilita'
 presenti sulle  contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  4  del
 decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  28  dicembre
 2012. 
 3. Gli enti locali della Regione Campania, ai  fini  del  pagamento
 dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di  smaltimento  dei
 rifiuti maturati  alla  data  del  31  dicembre  2009  nei  confronti
 dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori  bilancio
 nei  confronti  della  stessa   Unita'   Tecnica-Amministrativa   che
 presentavano i requisiti per il riconoscimento  alla  medesima  data,
 anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano  per
 l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidita' per i  pagamenti
 dei debiti certi, liquidi ed esigibili  degli  enti  locali"  di  cui
 all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  con
 le procedure e nei termini ivi previsti. 
 4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici  del
 personale assunto con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  dal
 commissario   delegato   ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   3,
 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  9  maggio
 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
 continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai
 contratti collettivi nazionali, territoriali e  aziendali,  applicati
 alla  societa'  ex  concessionaria  dei  lavori  per   l'adeguamento,
 realizzazione  e  gestione  degli   impianti   di   collettamento   e
 depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord,  Foce  Regi  Lagni  e
 Cuma. 
 5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
 comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
 sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta  la
 straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
 soluzioni di continuita'  nella  gestione  delle  medesime  emergenze
 ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le
 disposizioni, di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente
 del Consiglio dei ministri n. 3891  del  4  agosto  2010,  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  e  di  cui
 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12
 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo  stesso  termine
 continuano  a  produrre  effetti  i   provvedimenti   rispettivamente
 presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente
 comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  si
 provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
 delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 6 
 
 Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico 
 
 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
 26, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
 «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del
 Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  protezione  civile,  le
 regioni  o  province  autonome  interessate,  si  pronunciano   entro
 quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina
 puo' comunque essere adottato.»; 
 b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i  seguenti:
 «Possono  essere  nominati  commissari  anche  i  presidenti  o   gli
 assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non  si
 applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,
 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
 n.  2.  I  commissari  possono  avvalersi,  per   le   attivita'   di
 progettazione degli interventi, per le procedure di  affidamento  dei
 lavori, per le attivita' di direzione lavori  e  collaudo,  per  ogni
 altra  attivita'  di  carattere  tecnico-amministrativo  connessa   a
 progettazione, affidamento ed  esecuzione  dei  lavori,  ivi  inclusi
 servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni
 e delle regioni  interessate  dagli  interventi,  dei  provveditorati
 interregionali alle opere pubbliche, nonche' dell'ANAS; al  personale
 degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi,
 salvo il rimborso delle spese.».
Art. 7 
 
 Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 
 
 1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono
 apportate le seguenti modificazioni: 
 a) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Il
 piano di cui al  comma  5  e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della
 approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
 territorio e del mare acquisisce,  sulla  proposta  del  comitato  di
 esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del  commissario
 straordinario e quello della regione competente, che sono resi  entro
 sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il  piano  puo'  essere
 approvato anche senza i pareri richiesti.  L'approvazione  del  piano
 avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri  e  comunque
 entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma  6  e'  approvato
 con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»; 
 b) al comma 7, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  «Fatta
 salva l'applicazione dell'articolo 12  del  decreto-legge  31  agosto
 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma  5
 conclude  i  procedimenti  di  riesame  previsti  dall'autorizzazione
 integrata  ambientale,   costituisce   integrazione   alla   medesima
 autorizzazione integrata  ambientale,  e  i  suoi  contenuti  possono
 essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e
 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
 modificazioni.»; 
 c) al comma  8,  le  parole:  «Fino  all'approvazione  del  piano
 industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti:  «Fino
 all'adozione del decreto di approvazione del  piano  delle  misure  e
 delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»; 
 d) al comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
 progressiva adozione delle misure, prevista dal  periodo  precedente,
 si  interpreta  nel  senso  che  la  stessa  e'  rispettata   qualora
 sussistano tutte le seguenti condizioni:  a)  la  qualita'  dell'aria
 nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
 sue emissioni, valutata  sulla  base  dei  parametri  misurati  dalle
 apposite centraline di  monitoraggio  gestite  dall'A.R.P.A.  risulti
 conforme alle  prescrizioni  delle  vigenti  disposizioni  europee  e
 nazionali  in  materia,  e   comunque   non   abbia   registrato   un
 peggioramento  rispetto  alla   data   di   inizio   della   gestione
 commissariale; b) alla data di approvazione del  piano,  siano  stati
 avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il  70  per
 cento del  numero  complessivo  delle  prescrizioni  contenute  nelle
 autorizzazioni  integrate   ambientali,   ferma   restando   la   non
 applicazione dei termini previsti  dalle  predette  autorizzazioni  e
 prescrizioni. Il Commissario, entro trenta  giorni  dall'approvazione
 del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per  la
 protezione  e  la  ricerca  ambientale  una  relazione   che   indica
 analiticamente i suddetti interventi.»; 
 e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  In
 applicazione    del    generale    principio    di    semplificazione
 procedimentale,  al  fine  dell'acquisizione  delle   autorizzazioni,
 intese concerti, pareri, nulla osta  e  assensi  comunque  denominati
 degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti  gli
 altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e  i
 lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale,  dal  piano
 delle  misure  di  risanamento  ambientale  e  sanitario,  dal  piano
 industriale di conformazione delle attivita' produttive, il Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su  proposta
 del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi  ai
 sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
 che si deve pronunciare entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
 convocazione.  La  conferenza  di  servizi  si  esprime  dopo   avere
 acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
 dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla  valutazione  di  impatto
 ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione,
 o sulla verifica di assoggettabilita' alla procedura  medesima  entro
 quarantacinque  giorni.  I  predetti  termini  sono  comprensivi  dei
 quindici  giorni  garantiti  al  pubblico  interessato  al  fine   di
 esprimere  osservazioni   sugli   elaborati   progettuali   messi   a
 disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di  VIA,  il
 termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per  un
 massimo di  novanta  giorni.  Decorso  tale  termine,  i  pareri  non
 espressi si intendono resi in senso  favorevole.  Solo  nel  caso  di
 motivata richiesta di  approfondimento  tecnico,  tale  termine  puo'
 essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta  giorni.
 La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'  adottata
 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
 e  del  mare  e  costituisce  variante  ai  piani   territoriali   ed
 urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale
 strategica. Nel caso di motivato dissenso  delle  autorita'  preposte
 alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il  Consiglio  dei
 ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione  o
 provincia autonoma  interessata,  entro  i  venti  giorni  successivi
 all'intesa. L'intesa si intende  comunque  acquisita  decorsi  trenta
 giorni  dalla  relativa  richiesta.  Le  cubature  degli  edifici  di
 copertura  di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e  impianti,
 previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale   o   da   altre
 prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»; 
 f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis.  Durante  la
 gestione commissariale, qualora vengano  rispettate  le  prescrizioni
 dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche'  le  previsioni  di  cui  al
 comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti  imputabili  alla
 gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo  1,  comma
 3, del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette  sanzioni,
 ove  riferite  a  atti  o  comportamenti  imputabili  alla   gestione
 precedente al commissariamento, non possono  essere  poste  a  carico
 dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e
 sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza  che
 abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»; 
 g) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: 
 «11-bis. Dopo l'approvazione del piano  industriale,  in  relazione
 agli investimenti ivi previsti per  l'attuazione  dell'autorizzazione
 integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel
 piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
 sanitaria, il titolare dell'impresa o  il  socio  di  maggioranza  e'
 diffidato dal commissario straordinario a mettere a  disposizione  le
 somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di
 trenta giorni dal ricevimento della diffida,  mediante  trasferimento
 su un conto intestato all'azienda commissariata.  Le  somme  messe  a
 disposizione dal titolare dell'impresa o  dal  socio  di  maggioranza
 sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai
 sensi del decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  per  reati
 ambientali o connessi  all'attuazione  dell'autorizzazione  integrata
 ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il  socio  di  maggioranza
 non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in
 parte,  le  somme  necessarie,  secondo  quanto  previsto  dal  primo
 periodo,  al  commissario  straordinario  sono  trasferite,  su   sua
 richiesta, le somme sottoposte a  sequestro  penale,  nei  limiti  di
 quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,  anche  in  relazione  a
 procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di
 maggioranza, diversi  da  quelli  per  reati  ambientali  o  connessi
 all'attuazione dell'autorizzazione  integrata  ambientale.  In  caso,
 inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa  o
 del socio di maggioranza da tali reati, le  predette  somme,  per  la
 parte in cui  sono  impiegate  per  l'attuazione  dell'autorizzazione
 integrata ambientale e delle altre misure previste  nel  piano  delle
 misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria,  e  salvo
 conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque  ripetibili.  In
 caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza
 per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato  e  degli
 altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza
 di condanna. Alla data della cessazione del  commissariamento,  sulle
 somme  trasferite  al  commissario  straordinario  che  derivano   da
 sequestri penali, ove non ancora spese o  impegnate  dal  commissario
 medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».
Art. 8 
 
 Autorizzazione degli  interventi  previsti  dal  piano  delle  misure
 ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN. 
 
 1.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
 modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  dopo  l'articolo
 2-quater, e' aggiunto il seguente: 
 «Art. 2-quinquies (Autorizzazione  degli  interventi  previsti  dal
 piano delle misure ambientali  e  sanitarie  per  l'Ilva  di  Taranto
 ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area  dello  stabilimento  Ilva  di
 Taranto,   limitatamente   alle   porzioni   che   all'esito    della
 caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle  concentrazioni
 soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
 interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali  e  dal
 piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
 avvengono nel rispetto dei commi che seguono. 
 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  dichiarati  indifferibili
 ed urgenti, e devono essere  realizzati  nel  rispetto  dei  seguenti
 criteri e modalita', al fine di non  interferire  con  la  successiva
 bonifica delle acque sotterranee e  delle  altre  matrici  ambientali
 contaminate: 
 a) ogni singolo intervento deve essere comunicato  alla  regione,
 alla provincia, al comune territorialmente competenti e  all'A.R.P.A.
 Puglia  almeno  10  giorni  prima  la  data  di  inizio  dei  lavori,
 unitamente al relativo cronoprogramma; 
 b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare  riferimento
 all'attivita' di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e
 gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della
 qualita' delle acque sotterranee; 
 c) prima  di  realizzare  ogni  singolo  intervento  deve  essere
 effettuato sul fondo scavo il campionamento  del  suolo  superficiale
 per una profondita' dal piano di fondo  scavo  di  0-1  metri,con  le
 modalita' previste al comma 3; 
 d) se nel  corso  delle  attivita'  di  scavo  vengono  rinvenuti
 rifiuti,  il   commissario   straordinario   ne   da'   comunicazione
 all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine  di
 effettuare le necessarie verifiche  in  contraddittorio  prima  della
 prosecuzione dell'intervento; 
 e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare  ai  sensi  del
 comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni
 soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario  ne  da'
 comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede  agli  idonei  interventi
 garantendo  il  raggiungimento  del  rispetto  delle  CSC,  prima  di
 procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1; 
 f) il suolo e il sottosuolo  conformi  alle  CSC  possono  essere
 riutilizzati in sito. 
 3. Il campionamento del suolo superficiale,  di  cui  al  comma  2,
 lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita': 
 a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; 
 b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica; 
 c) formazione di un unico campione composito per  cella  ottenuto
 dalla miscelazione delle aliquote; 
 d) confronto della concentrazione misurata per il  campione,  che
 deve riguardare i medesimi analiti gia' ricercati in  esecuzione  del
 piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia  di
 contaminazione (CSC); 
 e)  conservazione  di  un'aliquota  di  campione  a  disposizione
 dell'A.R.P.A. Puglia. 
 4.  Nelle  aree  non   caratterizzate   o   che   all'esito   della
 caratterizzazione hanno evidenziato valori per  le  matrici  suolo  o
 sottosuolo superiori alle  concentrazioni  soglia  di  contaminazione
 (CSC), gli interventi di cui al comma  1  possono  essere  realizzati
 solo  previa  verifica  della  compatibilita'  con  i  successivi   o
 contestuali  interventi  di  messa  in  sicurezza  e   bonifica   che
 risulteranno necessari;  tale  verifica  e'  effettuata  da  A.R.P.A.
 Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle  modalita'  di
 esecuzione deve concludersi entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla
 presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il  Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce  con
 A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A.,  un
 apposito protocollo tecnico operativo.».
Art. 9 
 
 Misure  per  le  imprese  di  interesse   strategico   nazionale   in
 amministrazione straordinaria 
 
 1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
 270, e' inserito il seguente: 
 «Art.  65-bis. (Misure  per  la  salvaguardia   della   continuita'
 aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65,  comma
 2,  sono  prorogati  i  termini  di  durata  del  programma  di   cui
 all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere
 di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami
 di  azienda,  sentito  il   comitato   di   sorveglianza   e   previa
 autorizzazione  ministeriale,  modalita'   di   gestione   idonee   a
 consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei  livelli
 occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del  decreto  che
 definisce il giudizio.». 
 2. Le previsioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
 procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
 febbraio 2004, n. 39.
Art. 10 
 
 Entrata in vigore 
 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
 sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
 osservare. 
 Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2013 
 
 NAPOLITANO 
 
 
 Letta, Presidente del  Consiglio  dei
 ministri 
 
 Alfano, Ministro dell'interno 
 
 De Girolamo, Ministro delle politiche
 agricole alimentari e forestali 
 
 Orlando,  Ministro  dell'ambiente   e
 della tutela  del  territorio  e  del
 mare 
 
 Zanonato, Ministro   dello   sviluppo
 economico 
 
 Trigilia, Ministro  per  la  coesione
 territoriale 
 
 Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri
 
                    




