 TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 473 del 26 ottobre 2010
TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 473 del 26 ottobre 2010
Rifiuti. Localizzazione discariche
Poiché la circostanza della prossimità all’opera da realizzare non è in sé idonea a radicare l’interesse al ricorso, i comuni confinanti hanno titolo ad impugnare gli atti di localizzazione di una discarica di rifiuti nel solo caso in cui siano in grado di fornire una congrua dimostrazione del danno ambientale che deriverebbe dall’impianto all’ambito territoriale di loro competenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00473/2010 REG.SEN.
 N. 00346/2004 REG.RIC.
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
 
 sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
 
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso n. 346 del 2004 proposto dal Comune di Villanova sull’Arda, in  persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e  dall’avv. Annalisa Molinari, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in  Parma, via Mistrali n. 4;
 contro
 il Comune di Cortemaggiore, non costituito in giudizio;
 
 nei confronti di
 
 Minardi Nello e Cò Emilia, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Sgroi ed  elettivamente domiciliati in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio  dell’avv. Eugenia Monegatti;
 Comune di Fiorenzuola d’Arda, non costituito in giudizio;
 
 per l'annullamento
 
 del permesso di costruire prot. gen. n. 3319/2004 del 9 aprile 2004, con cui il  Comune di Cortemaggiore ha assentito ai sigg. Nello Minardi ed Emilia Cò la  realizzazione dei lavori inerenti un nuovo allevamento zootecnico per suini  all’ingrasso.
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l’atto di costituzione in giudizio di Minardi Nello e Cò Emilia;
 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 Visti gli atti tutti della causa;
 
 Nominato relatore il dott. Italo Caso;
 
 Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 12 ottobre 2010 i difensori come  specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
 Con permesso di costruire prot. gen. n. 3319/2004 del 9 aprile 2004 il Comune di  Cortemaggiore assentiva ai sigg. Nello Minardi ed Emilia Cò l’esecuzione dei  lavori inerenti la realizzazione di un allevamento zootecnico per suini  all’ingrasso. L’intervento prevedeva l’asservimento di aree confinanti  ricomprese nel territorio del Comune di Villanova sull’Arda e di aree, più  distanti, ubicate nel territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda.
 
 Avverso tale provvedimento ha proposto impugnativa il Comune di Villanova  sull’Arda. Nega la legittimità della condizione apposta al titolo abilitativo,  nell’assunto che, anziché immediatamente pretendere dai richiedenti la  stipulazione di un atto di asservimento regolarmente registrato e trascritto – a  norma dell’art. 93 n.t.a. del piano regolatore –, il Comune di Cortemaggiore si  sarebbe indebitamente accontentato di un’autocertificazione dei proprietari  recante l’impegno ad imporre il vincolo e a registrare e trascrivere l’atto di  asservimento, atteso altresì che il vincolo avrebbe dovuto essere portato a  conoscenza delle Amministrazioni interessate dall’intervento onde consentirne  l’annotazione nei relativi atti urbanistici ma anche permetterne un  coinvolgimento nelle relative decisioni; censura, poi, che si sia assentito  l’asservimento di aree ricomprese nel territorio del Comune di Fiorenzuola  d’Arda nonostante la carenza del requisito della contiguità dei fondi, con  l’ulteriore conseguenza di rendere possibile la qualificazione come “rurale” di  un allevamento che, per effetto della sua più limitata estensione e del più  elevato rapporto tra il numero di capi allevati e la superficie dell’azienda,  avrebbe dovuto invece essere qualificato come “industriale” e, in ragione di  ciò, essere assoggettato ad un apposito piano particolareggiato. Di qui la  richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
 
 Si sono costituiti in giudizio i sigg. Nello Minardi ed Emilia Cò, opponendosi  all’accoglimento del gravame.
 
 L’istanza cautelare dell’Amministrazione ricorrente è stata respinta dalla  Sezione alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2004 (ord. n. 323/2004).
 
 All’udienza del 12 ottobre 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la  causa è passata in decisione.
 
 Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere  sollevata dai controinteressati.
 
 Pur riconoscendo che il nuovo insediamento risulta ubicato nel territorio del  Comune di Cortemaggiore, l’Amministrazione comunale ricorrente obietta che gli  spandimenti di liquami derivanti dall’allevamento dei suini sono destinati ad  interessare anche il fondo, asservito, che fa parte del proprio territorio e ne  fa scaturire gravi conseguenze sotto il profilo ambientale, con relativi oneri  economici a carico del bilancio dell’ente. Donde l’asserita legittimazione ad  opporsi in sede giudiziale ad un permesso di costruire che favorirebbe il  determinarsi di un significativo impatto ambientale sul territorio comunale  limitrofo a quello interessato dall’intervento edilizio, obbligando l’Autorità  locale ad affrontare i costi degli interventi necessari a far fronte ad una  simile emergenza.
 
 Osserva tuttavia il Collegio che, secondo un consolidato orientamento  giurisprudenziale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2006 n. 5713  e 14 aprile 2008 n. 1725), poiché la circostanza della prossimità all’opera da  realizzare non è in sé idonea a radicare l’interesse al ricorso, i comuni  confinanti hanno titolo ad impugnare gli atti di localizzazione di una discarica  di rifiuti nel solo caso in cui siano in grado di fornire una congrua  dimostrazione del danno ambientale che deriverebbe dall’impianto all’ambito  territoriale di loro competenza. Analogamente, l’Amministrazione ricorrente  avrebbe dovuto dare concreta prova delle conseguenze nocive per l’ambiente che  subirebbe il proprio territorio in ragione dalla localizzazione dell’allevamento  suinicolo nel territorio del vicino Comune di Cortemaggiore; in effetti, se vi  si provvede secondo le modalità autorizzate, i paventati spandimenti di liquami  nella parte dell’azienda che ricade nel Comune di Villanova sull’Arda (v.  memorie difensive depositate il 6 settembre 2004 e il 1° ottobre 2010) non  costituiscono in sé un fattore inquinante, e allora del tutto privo di riscontri  si rivela il timore di un impatto ambientale negativo – che scaturirebbe solo da  uno sversamento abusivo o incontrollato di simile sostanze (circostanza però  ipotetica e perciò irrilevante in questa sede) –, non essendo del resto stata  data prova alcuna di altri eventuali pregiudizi suscettibili di prodursi al di  là del confine comunale.
 
 In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di  legittimazione del Comune di Villanova sull’Arda.
 
 Le spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda, possono essere  compensate.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di  Parma (Sezione Prima)
 
 pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
 Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010, con  l’intervento dei magistrati:
 
 Michele Perrelli, Presidente
 Italo Caso, Consigliere, Estensore
 Emanuela Loria, Primo Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 26/10/2010
 
                    




