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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006 
 Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei  veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 231 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Gazzetta Ufficiale N. 112 del 16 Maggio 2006
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 e
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
 particolare l'art. 231 riguardante i veicoli fuori uso non
 disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
 Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, relativo
 all'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori
 uso;
 Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, recante
 disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
 24 giugno 2003, n. 209;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Le norme tecniche relative alle caratteristiche dei centri di
 raccolta e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso non
 disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono
 riportate all'allegato 1.
 2. Le norme tecniche relative alle operazioni per la messa in
 sicurezza, la demolizione e il trattamento per la promozione del
 riciclaggio del veicolo fuori uso non disciplinati dal decreto
 legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 2.
 3. L'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei
 veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
 209, sono riportate all'allegato 3.
Art. 2.
 1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
 www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
Allegato 1
REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI
 TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO NON DISCIPLINATI DAL DECRETO
 LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209
1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
 1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di
 trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto
 legislativo 24 giugno 2003, n. 209, l'autorita' competente tiene
 conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione
 degli stessi impianti:
 1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non
 devono ricadere:
 a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art.
 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
 successive modifiche;
 b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del
 Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
 modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e'
 consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della
 valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del
 medesimo decreto;
 c) in aree naturali protette sottoposte a misure di
 salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre
 1991, n. 394, e successive modifiche;
 d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21,
 comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
 modifiche;
 e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi
 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
 modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi
 dell'art. 151 del citato decreto.
 1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non
 devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili
 comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto
 idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.
 1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni
 locali di accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti
 parametri:
 a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato
 si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento
 continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o
 simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di
 uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
 b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e
 paleontologici.
 1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione
 sono da privilegiare:
 1) le aree industriali dismesse;
 2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
 1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di
 raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee,
 individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
 1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di
 raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla
 rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da
 parte di automezzi pesanti.
 2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.
 2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono
 dotati di:
 a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di
 sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di
 sgrassaggio;
 b) adeguata viabilita' interna per un'agevole movimentazione,
 anche in caso di incidenti;
 c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di
 pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione,
 muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
 d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui,
 conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
 ambientale e sanitaria;
 e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento
 dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la
 neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
 f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
 2.2. Il centro di raccolta e' strutturato in modo da garantire:
 a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su
 superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
 b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori,
 effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica
 dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili
 o policlorotrifenili;
 c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e
 dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio
 motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico,
 liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli
 accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o
 liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
 d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
 2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la
 rumorosita' verso l'esterno, il centro di raccolta e' dotato di
 adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con
 siepi o alberature o schermi mobili.
 2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la
 manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.
 3. Organizzazione del centro di raccolta.
 3.1. Il centro di raccolta e' organizzato, in relazione alle
 attivita' di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori
 corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione
 del veicolo fuori uso:
 a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori
 uso prima del trattamento;
 b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
 c) settore di deposito delle parti di ricambio;
 d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di
 riduzione volumetrica;
 e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
 f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
 g) settore di deposito dei veicoli trattati.
 3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio
 dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati
 indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti
 condizioni:
 a) i veicoli devono essere tenuti separati;
 b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche
 di impermeabilita' e di resistenza.
 3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in
 vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei
 veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di
 impermeabilita' e di resistenza non puo' essere utilizzato, nelle
 more dell'adeguamento dell'impianto, per il deposito dei veicoli
 ancora da trattare.
 3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata
 allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere
 superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle
 sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere
 dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita
 di decantatori con separatori per oli.
 3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e
 di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di cui rispettivamente alle
 lettere b), c), ed e) del punto 3.1, devono essere dotati di apposita
 copertura.
 4. Criteri per lo stoccaggio.
 4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le
 vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono
 possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle
 proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita'
 dei rifiuti stessi.
 4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere
 provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti
 ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di
 riempimento, di travaso e di svuotamento.
 4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il
 carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono
 mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni
 nell'ambiente.
 4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo
 di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo
 antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di
 livello.
 4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e'
 effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un
 bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure,
 nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu'
 serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in
 ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore
 capacita'. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita
 etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente
 alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze
 pericolose.
 4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori e' effettuato in appositi
 contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi
 che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere
 neutralizzati in loco.
 4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformita' a
 quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
 1° ottobre 2002, n. 230.
 4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresi', rispettate le norme
 che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
 contenute.
 4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono
 essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco
 chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal
 suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare
 gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di
 raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree
 confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di
 appositi sistemi di copertura.
 4.10. Lo stoccaggio degli oli usati e' realizzato nel rispetto
 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio
 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere
 stoccati su basamenti impermeabili.
 4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno
 dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati
 per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di
 bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti
 trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto
 appositamente allestita o presso centri autorizzati.
Allegato 2
OPERAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE E IL TRATTAMENTO
 PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO DEI VEICOLI FUORI USO NON
 DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209
1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso
 sono effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni:
 a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle
 soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi
 contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi
 che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione
 elettrolitica puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione,
 stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della
 normativa vigente per gli stessi combustibili;
 c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono
 esplodere, quali airbag;
 d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
 e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi
 contenitori, secondo le modalita' e le prescrizioni fissate per lo
 stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della
 trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di
 antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi
 refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e
 fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano
 necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante
 l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni
 accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare
 rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio,
 previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli
 lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito
 contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore
 destinato al reimpiego;
 g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti
 identificati come contenenti mercurio.
 2. Attivita' di demolizione.
 2.1. L'attivita' di demolizione si compone delle seguenti fasi:
 a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre
 operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
 sull'ambiente;
 b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei
 componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non contaminare i
 successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori
 uso;
 c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio
 commercializzabili, nonche' dei materiali e dei componenti
 recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilita'
 di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
 3. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.
 3.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del
 riciclaggio consistono:
 a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del
 medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti
 per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza
 degli operatori;
 b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame,
 alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel
 processo di frantumazione;
 c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non
 vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter
 essere effettivamente riciclati come materiali;
 d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali
 paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali
 materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo
 tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 e) nella rimozione dei componenti in vetro.
 4. Criteri di gestione.
 4.1. Nell'area di conferimento non e' consentito l'accatastamento
 dei veicoli.
 4.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non
 ancora sottoposto a trattamento e' consentita la sovrapposizione
 massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di
 stabilita' e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori,
 purche' l'altezza complessiva non sia superiore ai cinque metri.
 4.3. L'accatastamento delle carcasse gia' sottoposte alle
 operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento e' stato
 completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
 4.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono
 stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro
 deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
 4.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e' realizzato in modo
 tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non
 comprometterne il successivo recupero.
 4.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni
 ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
 4.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi
 contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.
Allegato 3
PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI VEICOLI NON
 DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209
1. Il presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio
 attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei
 seguenti criteri:
 a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente
 una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave
 rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
 b) componenti il cui mancato funzionamento non e' avvertibile
 dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare
 la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le
 possibilita' di rischio.
 Impianto freni:
 servofreno:
 pompa/cilindro freni;
 dischi/tamburi;
 pinza completa;
 disco portafreni;
 tubazioni flessibili/rigide;
 pedaliera completa;
 caveria freno a mano;
 leva freno a mano;
 sterzo:
 albero superiore e inferiore snodato;
 tiranteria lato cremagliera/ruote;
 tubazioni idroguida;
 organi servosterzo;
 sospensione anteriore/posteriore:
 montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
 bracci oscillanti;
 perni a sfera;
 puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
 traverse e telai;
 ammortizzatori.
 Trasmissione:
 semiassi.
 Varie:
 tubazioni impianto alimentazione;
 pompa benzina esterna;
 sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture,
 pretensionatori, air bag).
 
                    




