Cass. Sez. III n. 16966 del 12 maggio 2026 (CC 26 marzo 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Forward S.r.l.
Rumore. Responsabilità del gestore di bar per i rumori degli avventori e configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica.

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’attività di un pubblico esercizio (quale un bar) integra la contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. qualora il gestore non impedisca i continui schiamazzi degli avventori in sosta davanti al locale, anche nelle ore notturne. Sul titolare grava infatti l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale non sfoci in condotte contrastanti con la tranquillità pubblica, potendo egli ricorrere all'Autorità o allo "ius excludendi". Tale condotta non rientra nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., non essendo la gestione di un bar annoverabile tra le professioni o i mestieri rumorosi per i quali il reato è integrato dalla mera violazione di specifiche prescrizioni amministrative o valori limite. Ai fini del sequestro preventivo, il periculum in mora è legittimamente desunto dalla protrazione dei rumori molesti nel tempo, risultando irrilevante l'assenza di rilievi fonometrici qualora l'attività ecceda le normali modalità di esercizio turbando la quiete pubblica.

RITENUTO IN FATTO

    Con ordinanza del 04/12/2025, il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta dalla terza interessata Forward srl, in persona del legale rappresentante p.t. avverso il decreto di sequestro preventivo a fini impeditivi emesso il 04/11/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all’art. 659 cod.pen.
    Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Forward srl, in persona del legale rappresentante p.t. articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 659 cod.pen. e 321, comma 1, cod.proc.pen. Espone che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con il decreto impugnato innanzi al Tribunale del riesame, aveva disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi dell’impianto di riproduzione musicale con relative casse di amplificazione utilizzato per la diffusione della musica all’interno del locale Emerald’s Bar, gestito dalla Forward srl. Argomenta che con l’atto di riesame si era dedotto che, successivamente alla data del 8/2/2023- data di commissione del fatto oggetto di incolpazione- la società ricorrente aveva proceduto al risanamento acustico ambientale mediante sostituzione dell’intero impianto acustico con acquisto di macchinari muniti di limitatore delle emissioni sonore, impianto conforme alle vigenti normative; tale documentazione non era stata trasmessa ai giudici del riesame, impedendo una valutazione completa delle condotte oggetto di procedimento cautelare; il Tribunale aveva confermato il vincolo cautelare facendo espresso riferimento alla protrazione delle condotte anche oltre il primo trimestre del 2023, in violazione dell’art. 659 cod.pen, trattandosi di reato solo eventualmente permanente, ben potendosi consumare con un’unica condotta rumorosa; la protrazione della condotta oltre la data di consumazione del reato doveva essere oggetto di un’ulteriore contestazione da parte del Pm con modifica del capo di imputazione, preclusa al giudice del riesame; il Tribunale aveva dato rilievo alle denunce sporte dai residenti, che avevano segnalato che anche negli anni 2024 e 2025 vi sarebbero stati rumori incompatibili con il riposo notturno delle persone riferibili all’attività esercitata dalla società ricorrente (diffusione all’esterno di musica ad alto volume, schiamazzi di avventori, rumori molesti provocati dai dipendenti del locale); gli schiamazzi degli avventori ed i rumori dei dipendenti non avevano legame di pertinenzialità con l’impianto musicale sottoposto a sequestro e non potevano integrare il fumus delicti; deduce che era essenziale, ai fini della valutazione del fumus delicti del reato di cui all’art. 659, comma 1, cod.pen., e del periculum in mora, l’accertamento sul superamento dei lavori limiti di emissione sonore stabiliti dalla l n. 447 del 1995, trattandosi di esercizio di attività o di mestieri rumorosi. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
    Il difensore della ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso e depositato in data 6/3/2026 memoria difensiva. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso va dichiarato inammissibile.
    Va osservato, in premessa, che, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Inoltre, nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321 cod. proc. pen, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez.6, n.49478 del 21/10/2015,Rv.265433;Sez.5, n 49596 del 16/09/2014, dep. 27/11/2014, Rv.261677; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, Rv. 247134).
    Osserva il Collegio che il fumus commissi delicti è stato adeguatamente e correttamente valutato dal Tribunale, che, in aderenza alla imputazione ed alle complessive risultanze istruttorie, ha evidenziato la configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 659, cod.pen., essendo emersa un’attività rumorosa proveniente dal locale gestito dalla società ricorrente che, per intensità e durata, superava i limiti di normale tollerabilità (emissioni moleste provocate dalla musica riprodotta con le porte del locale aperte e schiamazzi provenienti dagli avventori e dipendenti del locale). Del pari adeguata è la motivazione in ordine al periculum in mora, avendo il Tribunale evidenziato che, come evincibili dal contenuto delle denunce sporte dai residenti, la protrazione di rumori incompatibili con il riposo notturno si era protratta anche negli anni 2024 e 2025 e che, a fronte di tale dato, risultava irrilevante la circostanza, dedotta dalla difesa della ricorrente, che non erano stati disposti ulteriori rilievi fonometrici volti ad attestare il superamento dei limiti di legge. Va ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 ( Sez 3, n. 56430 del 18/07/2017, Rv.273605 – 01) e che integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all’Autorità od allo “ius excludendi”, che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica. (Sez.3 n. 24397 del 20/01/2022, Rv.283239 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che non si configura la contravvenzione di cui all’art. 659, comma secondo, cod. pen., non rientrando la gestione di un bar, i cui frequentatori abbiano causato schiamazzi anche in orario notturno, tra le professioni o i mestieri rumorosi).
    A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, la ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame. Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
    Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2026