 T.A.R. Calabria (CZ) Sez. I n. 805 del 7 giugno 2011
T.A.R. Calabria (CZ) Sez. I n. 805 del 7 giugno 2011
Sviluppo sostenibile. Impianti eolici
L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).
N. 00805/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00184/2011 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso R. G. n. 184 del 2011, proposto da “Nòvasol Calabria srl”,  rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Saldutti, Sergio Starace, Valeria Viti,  con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Attinà, in Catanzaro,  corso Mazzini, n. 4;
 contro
 -Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore;
 -Dipartimento Attivita' Produttive, Settore 2 Politiche Energetiche ed Attivita'  Estrattive della Regione Calabria;
 rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Boccucci, con domicilio eletto presso lo  stesso, in Catanzaro, presso Avvocatura Regionale Palazzo Europa;
 
 per ottenere la declaratoria di illegittimità
 
 del silenzio mantenuto dalla Regione Calabria – Dipartimento Attività  Produttive, Settore 2°, Politiche Energetiche ed Attività Estrattive sulla  istanza di attivazione del procedimento di autorizzazione unica presentata dalla  ricorrente in data 30.12.2009, nonché sulla diffida inoltrata in data  22.09.2010;
 
 e per
 
 - l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l’ordine alla Regione  di provvedere sulla predetta istanza e la nomina di un Commissario ad acta;
 
 nonché per
 
 - la condanna della Regione al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 30 del  D. Lgs. 104/2010.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore, alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, il cons. Concetta  Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO
 
Con atto notificato in data  28.1.2011 e depositato in data 11.2.2011, la ricorrente società premetteva che,  in data 30.12.2009, aveva presentato, presso la Regione Calabria – Dipartimento  Attività Produttive, istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12  della D.lgs. 387/2003 e s.m.., per la realizzazione di un impianto per la  produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, comprensivo delle opere  strumentali, delle infrastrutture indispensabili e delle opere di connessione  alla Rete di Trasmissione Nazionale, della potenza nominale attesa di 3 MW, da  ubicare nel Comune di Cassano allo Ionio, in contrada “ Bruscata”, precisando  che, a tal uopo, aveva ottenuto il necessario preventivo di connessione alla  rete di trasmissione nazionale, aveva sottoposto il progetto al Comune  competente ai fini della localizzazione dell’opera, aveva costituito, come  previsto dal legislatore regionale, una società di scopo con sede nella Regione  Calabria.
 
 Esponeva che, in data 23 marzo 2010, aveva altresì prodotto, presso i competenti  uffici regionali, una perizia giurata inerente l’importo totale, la durata dei  lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle relative opere di  connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.
 
 Con il presente ricorso, lamentava che, nonostante la completa produzione  documentale, la Regione Calabria non si determinava sulla precitata istanza, per  cui si vedeva costretta ad inviare la lettera di diffida del 22.09.2010 e,  infine, a proporre l’odierno ricorso, per ottenere la declaratoria di  illegittimità del comportamento serbato dall’Amministrazione Regionale.
 
 A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
 
 I) Violazione e falsa applicazione art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m. e i.;  Violazione e falsa applicazione della legge della Regione Calabria n. 42/2008.  Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 2 bis legge n. 241/90 e successive  modifiche ed integrazioni;
 
 Il comportamento serbato dalla Regione Calabria, che non avrebbe neanche  provveduto a convocare la necessaria Conferenza dei Servizi, si porrebbe in  contrasto con l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in materia di autorizzazione di  impianti da fonti rinnovabili, nonché con la l. r. n. 42/2008, che, agli artt. 6  e 8 dell’Allegato 1, prescriverebbe agli uffici regionali competenti una  preliminare verifica della documentazione inoltrata dai proponenti nonché la  convocazione, entro il termine di 30 giorni dalle conclusioni istruttorie  preliminari, della Conferenza dei Servizi, secondo i criteri espressi dalla  giurisprudenza costituzionale, che avrebbe ribadito la natura di principio  fondamentale del termine di 180 giorni, per la conclusione del procedimento.
 
 II) Violazione degli artt. 2, 2 bis e 3 della legge 7/08/1990 n. 241 e succ.  modifiche ed integrazioni, nonché dei principi generali in tema di conclusione  del procedimento amministrativo, del principio di buon andamento della P.A. –  Eccesso di potere per illogicità – Contraddittorietà; Violazione dell’art. 12  del D. Lgs. 387/2003, nonché della L. R. Calabria n. 42/2008 e della L. R.  Calabria n. 19/2001; Violazione dell’obbligo di provvedere.
 
 Il comportamento osservato dalla Regione si porrebbe altresì in violazione  dell’art. 2 della legge n. 241/1990, inerente l’obbligo di concludere i  procedimenti avviati, con ciò determinando ingenti danni di natura  economico-finanziaria, per avviare l’iter amministrativo di autorizzazione  unica.
 
 Dopo aver formulato istanza di risarcimento danni, concludeva per l’accoglimento  del ricorso, con vittoria di spese.
 
 Con atto depositato in data 3.3.2011, si costituiva la Regione Calabria e, con  memoria depositata in data 1.4.2011, deduceva l’insussistenza dell’obbligo di  provvedere, a causa della incompletezza dell’istanza della ricorrente società,  alla luce della nuova disciplina in materia di autorizzazione unica. Sotto altro  aspetto, evidenziava che il ricorso sarebbe altresì inammissibile ed  improcedibile, poiché parte ricorrente non avrebbe ottemperato all’obbligo di  integrare la propria istanza mediante la produzione della documentazione  prevista al punto 13 della Parte III delle Linee Guida, entrate in vigore in  data 3.10.2010, entro novanta giorni dal termine per l’adeguamento di cui al  punto 18.3.
 
 Con memoria depositata in data 8.4.2011, parte ricorrente evidenziava che le  ulteriori integrazioni documentali, imposte dalle Linee Guida e della Delibera  della Giunta Regione Calabria 29.12.2010, n. 871, pubblicata sul BURC dello  02.02.2011, di recepimento delle stesse, non si sostanzierebbero in una  variazione progettuale e, quindi, non determinerebbero né la sospensione né  l’interruzione dell’iter procedimentale.
 
 Ribadiva, inoltre, che la documentazione prodotta alla data del 30.12.2009,  unitamente all’istanza di Autorizzazione Unica, sarebbe sufficiente a soddisfare  anche le previsioni poste dalla successiva Delibera di G. R. n. 871/2010, di  recepimento delle “Linee Guida” e, inoltre, né il prescritto aggiornamento delle  dichiarazioni, né la prescritta integrazione del pagamento degli oneri  istruttori potrebbero aver determinato la decorrenza ex novo del termine per  provvedere in favore della Regione.
 
 Con memoria depositata in data 08/04/11, la Regione Calabria precisava che il  progetto presentato dalla ricorrente società non sarebbe completo della  soluzione di connessione indicata al punto 13.1, lettera f) della Parte III  delle “Linee Guida” e non avrebbe ancora ottenuto il prescritto parere di  nulla-osta ambientale, in ottemperanza alla disposizione transitoria di cui al  punto 18.5 del D.M. Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.
 
 Alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, il ricorso passava in decisione.
 DIRITTO
 1. Con il presente ricorso, viene chiesta la declaratoria di illegittimità del  silenzio serbato dalla Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive,  Settore 2, Politiche Energetiche ed Attività Estrattive sull’istanza del  30.12.2009 della ricorrente “Nòvasol Calabria s.r.l.”, con sede in Belvedere  Marittimo (Cs), intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12  della D.lgs. 387/2003 e s.m.., per la realizzazione di un impianto per la  produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, comprensivo delle opere  strumentali, delle infrastrutture indispensabili e delle opere di connessione  alla Rete di Trasmissione Nazionale, da ubicare nel Comune di Cassano allo  Ionio, in contrada “Bruscata”, della potenza nominale attesa di 3 MW.
 
 2.1.Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il secondo profilo di  gravame, giacchè presuppongono la soluzione di identiche questioni.
 
 Con il primo motivo, la ricorrente “Nòvasol Calabria s.r.l.” deduce che il  comportamento inerte della Regione Calabria, che non avrebbe neppure provveduto  a convocare la necessaria Conferenza dei Servizi, si porrebbe in contrasto con  l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in materia di autorizzazione di impianti da  fonti rinnovabili, nonché con la l. r. n. 42/2008, che, agli artt. 6 e 8  dell’Allegato 1, prescrive che gli uffici regionali competenti effettuino una  preliminare verifica della documentazione inoltrata dai proponenti e convochino,  nel termine di 30 giorni dalle conclusioni istruttorie preliminari, la  Conferenza dei Servizi, secondo i criteri espressi dalla giurisprudenza  costituzionale, che ha ribadito la natura di principio fondamentale del termine  di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento.
 
 Con il secondo motivo, deduce che il comportamento osservato dalla Regione  Calabria violerebbe altresì l’art. 2 della legge n. 241/1990, in tema di obbligo  di concludere i procedimenti avviati, con ciò determinando ingenti danni  correlati in capo alla ricorrente società.
 
 Il Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387, emanato in Attuazione della Direttiva  2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ( seguita poi dalla  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/28/CE del 23 aprile  2009, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e  2003/30/CE), con l’art. 12, comma 3, prevede che "La costruzione e l'esercizio  degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti  rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o  parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere  connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata  dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel  rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela  del paesaggio e del patrimonio storico-artistico".
 
 Il successivo comma 4 prevede che "L'autorizzazione di cui al comma 3 è  rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le  Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione  e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni e integrazioni. [...] Il termine massimo per la conclusione del  procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a  centottanta giorni".
 
 Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (con sent. 29.5.2009 n.166 e, in  particolare, con sent. 6.11.2009 n. 282), l'energia prodotta da impianti eolici  e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle “fonti energetiche rinnovabili”,  come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e  dell'art. 12 del D. L. n. 387 del 2003, che enunciano i princìpi fondamentali in  materia (Corte Cost., sent. 9.11.2006 n. 364), rilevanti ai sensi dell’art. 117,  comma 3° , Cost. ("produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia").
 
 Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito,  dalla legge 23.8.2004, n. 239, che ha realizzato "il riordino dell'intero  settore energetico, mediante una legislazione di cornice" (cfr: Corte Cost.  sent. 14.10.2005 n. 383).
 
 Invero, l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di  pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate  indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in  considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto  serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior  utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e  compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto  dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11  dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).
 
 La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di  impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in  ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi,  ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione  dell'impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché  il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una  corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità  edilizia, nell'ambito della suddetta conferenza di servizi ( conf.: Cons. Stato,  Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849).
 
 La cosiddetta "moratoria eolica” si pone anche in contrasto con i principi  stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della già  citata Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE "direttiva del Parlamento europeo  e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", che ha  individuato, tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire,  quello di "ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di  elettricità da fonti energetiche rinnovabili", quello di "razionalizzare e  accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo", quello di  "garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e  tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti  energetiche rinnovabili" nonché con lo spirito di “favor” per gli impianti di  tale tipologia, che traspare, da tutta la precitata normativa comunitaria ed  internazionale.
 
 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124 del 1.4.2010 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 11  novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge  regionale 13 giugno 2008, n. 15), degli artt. 2, 3, comma 1, dell’Allegato sub  1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria  29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti  energetiche rinnovabili), evidenziando, in particolare, il contrasto con le  esigenze di semplificazione amministrativa e l'introduzione di ingiustificate  restrizioni all'accesso al mercato.
 
 Con riferimento al primo aspetto, la pronuncia della Corte ha confermato che la  previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del  procedimento unico, volto al rilascio di un'autorizzazione unica (delineato  dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387), costituisce un principio fondamentale  della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della  celerità amministrativa (come già evidenziato con la sent. n. 364 del 2006,  concernente la disciplina della regione Puglia degli impianti eolici, e la  sentenza n. 282 del 2009, relativa alle previsioni della regione Molise in tema  di impianti eolici e fotovoltaici), per cui censura di illegittimità  costituzionale sia la proroga della sospensione del rilascio dei titoli  autorizzatori che porti al superamento di tale termine massimo, sia la proroga  della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati.
 
 Con riferimento al secondo aspetto, ha espressamente indicato come contraria al  "libero mercato" ed alla libera circolazione di servizi la disciplina regionale  che definisce requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere  parte della potenza autorizzabile, definendo una preferenza per il partenariato  calabrese ed imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel  territorio regionale.
 
 In quest’ottica, va riconosciuto all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 valore di  principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3,  Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di  produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere  la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr.  Cons. Stato Sez. VI, 22-02-2010, n. 1020).
 
 La sentenza Corte Cost. 1.4.2010 n. 124 ha altresì precisato che l'art. 2, comma  1, della legge regionale n. 42 del 2008, che individua, nelle more di  approvazione del PEAR e della ripartizione tra regioni della produzione di  energia, limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili  entro l'anno 2009, fissa senza alcun criterio i suddetti limiti, pregiudicando  l'iniziativa economica del relativo settore, nonché il raggiungimento  dell'obiettivo dell'incremento della produzione di tale energia perseguito dallo  Stato, in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari (  direttive 2001/77/CE e 2006/32/CE e Protocollo di Kyoto, ratificato e reso  esecutivo con legge n. 120 del 2002), i quali, nell'incentivare lo sviluppo  delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che  ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo, con  conseguente violazione anche degli artt. 41 e 117, primo comma, della  Costituzione.
 
 2.2. Nella specie, risulta che la ricorrente società ha presentato, in data  30.12.2009, presso la Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive,  istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 della D.lgs. 387/2003 e  s.m.., corredata della prescritta documentazione, ai sensi della vigente  normativa di cui alla legge regionale 29/12/2008 n. 42, per l’approvazione del  relativo progetto, dopo aver ottenuto il necessario preventivo di connessione  alla rete di trasmissione nazionale, dopo aver costituito, come previsto dal  legislatore regionale, una società di scopo con sede nella Regione Calabria.
 
 Non essendo validamente in contestazione tale dato, il Collegio deve convenire  che il termine di 180 giorni per provvedere, previsto dall’art. 12, comma 4°,  del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387, nel caso di specie, veniva a scadere  alla data del 30 giugno 2010.
 
 Risulta che le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da  fonti rinnovabili”, invocate dalla difesa della Regione Calabria, siano state  adottate con il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  settembre 2010, n. 219.
 
 Pertanto, nessuna interferenza, poteva assumere, nel procedimento di che  trattasi, “ratione temporis”, la sopravvenuta normativa.
 
 Conseguentemente, l’operato della Regione Calabria non può essere ritenuto  condivisile, poiché si pone in contrasto con il principio fondamentale del  D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento entro il termine  definito di 180 giorni dalla presentazione della relativa istanza di  Autorizzazione Unica, in coerenza con le regole della semplificazione  amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio  nazionale ( conf.: Corte Cost. sent. 9.11.2006 n. 364, 14.10.2005 n. 383 e n.  336 del 2005).
 
 Pertanto, le doglianze di parte ricorrente si appalesano condivisibili.
 
 2.3. In definitiva, ritiene il Collegio di poter dichiarare l'illegittimità del  comportamento inerte serbato dalla Regione Calabria, con conseguente  declaratoria dell'obbligo della stessa di adottare tutte le determinazioni  previste dalla legge in ordine alla istanza della ricorrente società, nel  termine di centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero,  se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente  decisione.
 
 Decorso inutilmente detto termine, parte ricorrente, potrà adire questo  Tribunale con una nuova istanza, al fine di ottenere la nomina di un commissario  ad acta, che provveda in luogo della Regione inadempiente.
 
 3. Quanto al contenuto del provvedimento finale da assumere, ritiene il Collegio  di non avere elementi per potersi spingere sino alla verifica del contenuto  dell'obbligo di provvedere, in relazione alla situazione sostanziale posta a  fondamento del ricorso ed all'istanza di parte ricorrente, risultando siffatta  verifica molto complessa ed involgente la valutazione di elementi di connotati  da elevata discrezionalità tecnica ed amministrativa.
 
 Non può, pertanto, questo Giudice formulare la benché minima valutazione, in  ordine alle modalità operative concrete ed opportune per perseguire gli  interessi pubblici emergenti nel procedimento in questione, per la definizione  della pretesa sostanziale vantata, che va rimessa a un momento successivo ed  alla eventuale impugnativa del provvedimento espresso che verrà emanato.
 
 3 .Va, infine, rigettata la domanda con cui si chiede la condanna  dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni.
 
 Invero, la domanda viene prospettata in modo generico nonché in assenza di una  sufficiente e concreta dimostrazione degli elementi probatori a fondamento della  pretesa fatta valere, sia avuto riguardo all'effettiva sussistenza di un danno,  sia avuto riguardo al suo ammontare ( ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI .  14.1.2000 n. 244, T.A.R. Lazio, I Sez., 17 gennaio 2001 n. 252).
 
 Inoltre, la complessità dell’attività di analisi della domanda di Autorizzazione  Unica, caratterizzata da elevati profili di discrezionalità amministrativa e  tecnica, non consente di formulare quel giudizio prognostico necessario, poiché  ciò presupporrebbe un’inammissibile sostituzione del giudice alla P.A. agente,  anche in relazione alle ulteriori determinazioni ancora da adottare.
 
 Quanto all’elemento soggettivo, la colpa della P.A. può ritenersi sussistente  solo quando la violazione risulti grave nonché commessa in un contesto di  circostanze di fatto ed in un quadro di riferimenti normativi e giuridici, tali  da palesare la negligenza dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato,  mentre tale colpa va esclusa nelle ipotesi di errore scusabile, configurabile,  ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una  norma, in caso di formulazione incerta di una norma da poco entrata in vigore,  in caso di rilevante complessità del fatto o nelle ipotesi di illegittimità  dell'atto derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della  norma applicata ( ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 13.7. 2006 n. 4440 e Sez. VI,  9.11.2006, n. 6607).
 
 Tale ultima è l’ipotesi verificata nel caso di specie, in cui si tratta di  applicare una normativa complessa, nell’ambito della quale sono altresì  intervenute varie sentenze di declaratoria di illegittimità costituzionale.
 
 Pertanto, non può che respingersi la richiesta di condanna al risarcimento dei  danni subiti.
 
 La complessità delle questioni valutate consente di disporre la totale  compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie  nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara  l’obbligo della Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, di  adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di  parte ricorrente, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione in via  amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte  della presente sentenza.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Giuseppe Romeo, Presidente
 Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
 Vincenzo Lopilato, Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 07/06/2011
 
                    




