SEZ. 3 SENT.  00280  DEL 09/01/2004  (CC.19/11/2003) RV.  226830
     PRES. Zumbo A                    REL. De Maio G              COD.PAR.368
     IMP. P.M. in proc. Landolina        PM. (Conf.) Izzo G 
538003  EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Interventi edilizi in assenza o to       tale difformita' della D.I.A. - Sanzione applicabile - Individuazione.
D. P. R. DEL 6/6/2001 NUM. 380 ART. 22 
D. P. R. DEL 6/6/2001 NUM. 380 ART. 44 
    In  materia  edilizia,  a  seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico
delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, d.P.R. 6 giugno  2001  n.  380,  la realizzazione di interventi in assenza o in totale
difformita'  della  denuncia  di  inizio  attivita' (DIA) e' sanzionata
amministrativamente,  ex  art.  37 del citato T.U., solo nei casi di cui ai commi
primo  e secondo dell'art. 22 dello stesso d.P.R., che individuano le ipotesi di  realizzabilita'  di opere mediante DIA, mentre nell'ipotesi di
alternativita'  fra  DIA  e  permesso di costruire, di cui al comma terzo dello stesso
art.  22,  la  assenza o la totale difformita' dell'opera comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo articolo 44.
Fonte CED Cassazione
 
                    




