Pres. Lupo Est. Sensini Ric. Blengino
Urbanistica. Lavori soggetti a d.i.a. e confisca
In tema di edilizia, la misura di sicurezza della confisca, prevista dall\'art.44, comma secondo, del d.P.R. n. 380 del 2001, si applica al solo reato di lottizzazione abusiva e non anche ai casi di interventi edilizi eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia di inizio di attività.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di  consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/02/2008
Dott. GENTILE  Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N.  00158
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott.  SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 038514/2007
ha pronunciato la  seguente: 
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)  BLENGINO MASSIMO, N. IL 25/09/1960;
avverso ORDINANZA del 25/07/2007 TRIB.  LIBERTÀ di SAVONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI  MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio Daniele,  che ha concluso per l\'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. RICCI  Emilio, sost. proc..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - In data 16/6/2007 il  Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Savona convalidava il  sequestro preventivo eseguito in via d\'urgenza dalla polizia giudiziaria il  precedente 12/6/2007, avente ad oggetto il piano sottotetto dell\'immobile sito  in Laigueglia, via Dante n. 29, che la società proprietaria dell\'immobile -  della quale risultava legale rappresentante Blengino Massimo - intendeva adibire  ad uso abitativo. In relazione a tale immobile erano state anche presentate al  Comune due istanze di sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003, aventi ad  oggetto il mutamento della destinazione d\'uso dei volumi sottotetto, da locale  di sgombero a civile abitazione.
2 - Avverso l\'ordinanza di convalida del  G.I.P. veniva proposta istanza di Riesame, rigettata dal Tribunale di Savona con  provvedimento in data 25/7/2007, oggi impugnato. Nell\'ordinanza del Tribunale si  dava atto che l\'intervento edilizio in oggetto era stato intrapreso tramite  semplice d.i.a. ed era sfociato in un primo accertamento da parte dell\'ufficio  tecnico, a seguito del quale, peraltro, i lavori erano stati interrotti ed era  stata presentata domanda di "condono edilizio". Osservava il Collegio che,  sebbene all\'atto del sopralluogo in data 12/6/2007, i locali si trovassero nella  identica situazione preesistente, come poteva agevolmente ricavarsi dalle foto  allegate alle istanze di condono, era, però, evidente, stante la presenza  dell\'arrivo delle utenze elettriche, del gas e della colonna di scarico, della  destinazione d\'uso che si voleva imprimere agli stessi. Nel contempo, giammai i  suddetti interventi avrebbero potuto essere sanati, difettando il requisito  oggettivo per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, vale a dire  l\'"ultimazione" dell\'opera alla data del 31/3/2003, non essendo stato raggiunto  il completamento delle opere funzionali interne:
motivo per cui le istanze di  sanatoria erano state respinte. Il Tribunale, pertanto, rilevava che si era in  presenza di un intervento edilizio in assoluto non sanabile, rispetto al quale  era prevista per legge l\'obbligatorietà della confisca "atteso che se il D.P.R.  n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 bis equipara, sotto tale profilo, ai casi di  lottizzazione abusiva quelli suscettibili di realizzazione mediante denuncia di  inizio di attività ai sensi dell\'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o totale  difformità dalla stessa, a maggior ragione sussiste per il giudice penale  l\'obbligo di disporre la confisca per casi, come nella specie, di intervento  edilizio eseguito in assenza di permesso di costruire". "Confisca obbligatoria  in tutti i casi in cui si accerti con sentenza definitiva un abuso edilizio,  indipendentemente dalla pronuncia di condanna, potendo conseguire anche ad una  declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione".
3 -  Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per  Cassazione il Blengino a mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza ed  erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 e art. 44, commi 2 e 2  bis, avendo il Tribunale ritenuto, in relazione alla presente condotta  antigiuridica (abusivo mutamento di destinazione d\'uso di immobile), un\'ipotesi  di confisca obbligatoria, con conseguente fondatezza del sequestro. Tale  assunto, tuttavia - osservava il ricorrente - era il frutto di una inesatta  lettura dell\'art. 44 del T.U. sull\'edilizia, che prevede la confisca  obbligatoria unicamente nell\'ipotesi di condotta configurante lottizzazione  abusiva. Si chiedeva, pertanto, l\'annullamento dell\'ordinanza  impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Il ricorso è fondato e va  accolto.
Invero, la motivazione dell\'ordinanza poggia esclusivamente sulla  predetta erronea enunciazione, come stigmatizzata dal ricorrente, avendo il  Tribunale ritenuto che la circostanza che si fosse "in presenza di opere  passibili di confisca obbligatoria" giustificava "il mantenimento del sequestro  preventivo ai sensi dell\'art. 321 c.p.p., comma 2".
Invero, il D.P.R. n. 380  del 2001, art. 44, comma 2 (che riproduce testualmente la L. n. 47 del 1985,  art. 19), con l\'affermare che "la sentenza definitiva del Giudice penale, che  accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni  abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite", impone al  Giudicante l\'obbligo di disporre la confisca dei suddetti terreni nonché delle  opere eventualmente realizzate sugli stessi, non solo a seguito di pronuncia di  condanna, ma in ogni caso in cui venga accertata l\'esistenza di una  lottizzazione abusiva. L\'art. 44, comma 2 bis, aggiunto dal D.Lgs. 27 dicembre  2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. r) (che ha dato attuazione alla delega di  adeguamento del D.P.R. n. 380 del 2001 alle previsioni in materia edilizia  introdotte dalla Legge n. 443/2001, conferita al Governo dalla L. n. 443 del  2001, art. 1, comma 14), ha semplicemente esplicitato che le sanzioni penali di  cui all\'art. 44 del ridetto D.P.R. sono applicabili anche nel caso di interventi  eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia di inizio attività.  Infatti, l\'art. 44 D.P.R. citato, dopo aver richiamato "l\'inosservanza delle  norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto  applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal  permesso di costruire" (lett. a), "l\'esecuzione di lavori in totale difformità o  assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l\'ordine di  sospensione" (lett. b), dopo aver ancora richiamato i casi di lottizzazione  abusiva, cui sono equiparati - quoad poenam - "gli interventi edilizi nelle zone  sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale,  in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso" (lett.  c), aggiunge un\'ulteriore categoria di interventi passibili di sanzioni penali,  vale a dire gli interventi suscettibili di realizzazione mediante d.i.a., ai  sensi dell\'art. 22, comma 3 (interventi soggetti a denuncia di inizio attività  o, in base alla scelta discrezionale dell\'interessato, a permesso di costruire),  allorché tali interventi siano stati eseguiti in assenza ovvero in totale  difformità dalla stessa. Nel caso, infatti, di opera edilizia per la quale  l\'interessato abbia optato per la denuncia di inizio attività anziché per la  richiesta del permesso di costruire, un eventuale intervento attuato in mancanza  o in totale difformità dalla d.i.a., in difetto di tale disposizione, sarebbe  rimasto privo di sanzione penale.
È, dunque, errata la lettura del D.P.R. n.  380 del 2001, art. 44 esplicitata nell\'ordinanza impugnata, avendo i Giudici del  Riesame effettuato un\'indebita traslazione della misura ablativa prevista al  D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, limitatamente ai casi di lottizzazione  abusiva, agli interventi previsti dal successivo comma 2 bis. Nè  l\'obbligatorietà della confisca potrebbe essere ritenuta ai sensi dell\'art. 240  c.p., giacché la norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui  all\'art. 31, commi 9 e 9 bis del D.P.R. citato, il quale prevede per i reati di  cui all\'art. 44 e per gli interventi di cui all\'art. 22, comma 3, una sanzione  amministrativa ripristinatoria affidata all\'autorità comunale (con ordine  sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al  patrimonio del Comune) o, in via subordinata, all\'autorità giurisdizionale (con  ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni  dell\'autorità comunale). Invero, la confisca giudiziaria ex art. 240 c.p., come  misura di sicurezza patrimoniale che attua l\'espropriazione a favore dello Stato  di cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto,  il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente  incompatibile con la disciplina speciale di cui al citato art. 31 (già L. n. 47  del 1985, art. 7), che affida, invece, all\'autorità comunale la facoltà di  scegliere tra la demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel  patrimonio immobiliare del Comune, in considerazione di prevalenti interessi  pubblici (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 591 del 2007, Teti).
5 - L\'ordinanza  impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Savona perché  valuti, sotto altro profilo, se permangano, nella specie, le condizioni per il  mantenimento della misura cautelare reale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di  Cassazione annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di  Savona.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria  il 28 marzo 2008 
 
                    




