SEZ. 3       SENT.  08557  DEL 21/02/2003 (UD.20/12/2002) RV.  224167
     PRES. Toriello F                 REL. Fiale A COD.PAR.368
     IMP. Cicchella A        PM. (Conf.) Izzo G 
538001  EDILIZIA  - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Reato di cui all'art.       18  legge  n.  47  del  1985  - Condonabilita' ex legge 724 del 1994 -       Esclusione - Fondamento. 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 19 
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39 
 
    Il  reato di lottizzazione abusiva, di cui agli artt. 18 e 20 della legge 28  febbraio  1985  n.  47,  non e' suscettibile di condono edilizio ai sensi
dell'art.  39  della  legge 23 dicembre 1994 n. 724, atteso che la disciplina della  sanatoria  contenuta nell'art. 35 della citata legge n. 47 esclude
implicitamente  dal  suo ambito di applicazione l'attivita' lottizzatoria. L'eventuale  sanatoria  dei  singoli  manufatti  abusivamente eseguiti, anche se
previa  valutazione globale dell'attivita' lottizzatoria, non estende pertanto all'attivita' illecita di lottizzazione l'effetto estintivo del reato.
Fonte CED Cassazione
    
        
        
                                        Urbanistica. Lottizzazione e condono
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- Categoria principale: Urbanistica
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