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Cass. Sez. III sent.10202 del 23 marzo 2006 (ud. 24 novembre 2005)
 Pres. De Maio Est. Onorato Ric. Battinelli
 Urbanistica – Condono edilizio limiti applicabilità ed efficacia articolo 39 L.  47-1985
 
 La disposizione dell’articolo 39 Legge 47-1985 col suo effetto di estinzione dei  reati, si applica quando è stata avanzata domanda di sanatoria per un’opera  astrattamente sanabile e la sanatoria non è stata conseguita per difetto di  condizioni soggettive od oggettive; non si applica, invece, quando le opere non  sono sanabili neppure astrattamente, anche se è stata presentata la relativa  domanda ed è stata versata l’oblazione autodeterminata.
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Composta dagli Ill.mi Sigg.:
 Dott. Guido DE MAIO
 1. Dott. Pierluigi ONORATO
 2. Dott. Alfredo TERESI
 3. Dott. Carlo GRILLO
 4. Dott. Alfredo Maria LOMBARDI
 
 
 ha pronunciato la seguente
 
 
 SENTENZA
 
 
 sul ricorso proposto da BATTINELLI Carmine, nato a Procida il 16.2.1938,
 
 avverso la sentenza resa il 22.11.2004 dalla corte d'appello di Napoli.
 
 Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
 Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
 Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale  Guglielmo Passacantando, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
 Udito il difensore dell'imputato, avv. Lorenzo Bruno Molinaro, che ha insistito  nel ricorso,
 
 
 Osserva:
 
 
 Svolgimento del processo
 
 
 1 - Con sentenza del 22.11.2004 la corte d'appello di Napoli, parzialmente  riformando quella resa il 6.11.2003 dal tribunale monocratico di Pozzuoli, ha  condannato Carmine Battinelli alla pena di due mesi di arresto ed euro 7.500 di  ammenda quale colpevole dei seguenti reati:
 a) art. 20 lett. c) legge 47/1985 per aver realizzato senza la prescritta  concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un locale di  mq. 38,50 in ampliamento di un precedente immobile abusivo, adibito ad  autoscuola;
 b) artt. 2, 13, 4 e 15 legge 1086/1971 per aver realizzato l'opera predetta con  strutture in cemento armato senza progetto esecutivo, senza previa denunzia al  Genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato;
 e) artt. 151 e 163 D.Lgs. 490/1999 per aver eseguito l'opera predetta in zona  sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale senza la prescritta autorizzazione  dell'autorità tutoria: accertati in Procida l'11.6.2001.
 
 
 2 - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero dei suoi  difensori, denunciando in sostanza tre motivi a sostegno.
 
 Col primo denuncia erronea interpretazione e applicazione dell'art. 32, commi 26  e 27 del D.L. 269/2003, giacché la corte napoletana ha illegittimamente ritenuto  che gli interventi in zona vincolata diversi dalle tipologie 4, 5 e 6 (restauro,  risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) non sono suscettibili di  sanatoria edilizia.
 
 
 Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione del  predetto art. 32, comma 25, in relazione all'art. 44 legge 47/1985, giacché i  giudici di merito hanno omesso di sospendere il processo penale fino alla data  prevista come termine per presentare domanda di sanatoria edilizia (10.12.2004),  come imposto dalla legge.
 
 
 Infine col terzo motivo il ricorso denunzia violazione o erronea applicazione  dell'art. 6 legge 47/1985, nonché vizio di motivazione sul punto, giacché  entrambi i giudici di merito hanno ritenuto la colpevolezza dell'imputato in  quanto proprietario dell'immobile, senza alcuna prova che fosse anche  committente dei lavori abusivi.
 
 
 Si chiede pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con  assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto come reato o, in  subordine, per non aver commesso il fatto.
 
 
 Con memoria scritta successiva il difensore insiste con articolata  argomentazione sulla necessità della sospensione del giudizio ai sensi dell'art.  38 legge 47/1985 e dell'art. 32, commi 26 e 27 del D.L. 269/2003.
 
 
 Motivi della decisione
 
 
 
 3 - I primi due motivi di ricorso, così come ulteriormente articolati nella  memoria aggiuntiva, sono logicamente connessi e vanno trattati congiuntamente.  Vanno però disattesi, giacché il processo penale non poteva essere sospeso,  considerato che le opere abusive de quibus non erano suscettibili di sanatoria  sotto vari profili.
 
 
 3.1 - In primo luogo, secondo la costante prassi giurisprudenziale di questa  sezione, non possono essere sanate le opere abusive che consistono - come nel  caso di specie - in ampliamenti di preesistenti edifici abusivi non condonati. E  ciò in considerazione della natura unitaria del manufatto che può essere  recuperato attraverso la sanatoria urbanistica: è contro tale unitaria natura  sanare opere di ampliamento senza sanare l'edificio principale a cui dette opere  accedono.
 
 
 Si consideri poi che le opere contestate al Battinelli ampliavano un edificio  commerciale, destinato ad autoscuola, e che il recente "condono edilizio" di cui  all'art. 32 D.L. 269/2002 consente la sanatoria solo di nuove costruzioni  residenziali oppure di semplici ampliamenti di edifici non residenziali non  superiori al 30 per cento della volumetria orginaria o comunque non superiore a  750 mc.. Ne deriva per il caso di specie che, secondo questa disciplina, non è  possibile la sanatoria dell'edificio orginario, perché adibito a scopi non  residenziali.
 
 
 4 - In secondo luogo, come ha sempre ritenuto la giurisprudenza di questa  sezione, anche se con motivazioni differenti, il D.L. 30.9.2003 n. 269,  convertito in legge 24.11.2003 n. 326, in relazione alle opere realizzate senza  titolo abilitativo su immobili soggetti a vincolo:
 
 
 1) ai sensi dell'art. 32, comma 26, lett. a), consente la sanatoria solo delle  opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria  (tipologie 4, 5 e 6 dell'Allegato 1); per conseguenza, non prevede la sanatoria  delle altre opere, conformi o non conformi alle norme urbanistiche e alle  prescrizioni degli strumenti urbanistici (tipolgie 1, 2 e 3 dell'Allegato 1);
 
 
 2) ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), non consente la sanatoria neppure  delle opere di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria,  quando si tratti di immobili soggetti a vincoli imposti, prima della  realizzazione delle opere, da leggi statali o regionali a tutela di interessi  idrogeologici, di interessi ambientali o paesaggistici, nonché di parchi e aree  protette;
 
 3) ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett. e), non consente la sanatoria neppure  delle opere di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria,  quando siano realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale o di  interesse particolarmente rilevante.
 
 
 4.1 - In tutti questi casi, difettando "tipicamente" la sanabilità delle opere,  ovverosia mancando il presupposto legale della sanatoria, non si può far luogo  alla sospensione c.d. automatica del processo prevista dall'art. 44, e neppure a  quella prevista dall'art. 38 della legge 47/1985.
 
 
 Siccome la ratio della sospensione del processo penale è quella di consentire  l'esaurimento della procedura amministrativa del condono (iniziata o soltanto  possibile), in considerazione degli effetti che possono derivarne sulla sentenza  del giudice penale, la sospensione non ha senso quando l'opera non è per legge  sanabile e quindi l'esaurimento della procedura amministrativa non può avere  effetti sull'esito del processo penale.
 
 
 Proprio perché la sanabilità delle opere è il presupposto implicito di entrambe  le sospensioni processuali (ex art. 44 o art. 38), si comprende per quale  ragione anche dopo la presentazione di una domanda di sanatoria e il pagamento  della prima rata di oblazione il giudice non è obbligato a sospendere il  processo anche nel caso in cui le opere non sono astrattamente sanabili.
 
 
 4.2 - A questa conclusione non osta la norma di cui all'art. 39 legge 47/1985,  richiamata in via generale dall'art. 32, comma 25, legge 326/2003.
 
 
 Secondo detta norma, il pagamento dell'oblazione, qualora le opere non possano  conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'art. 38  della stessa legge 47/1985. Ma - come ha ben spiegato Cass. Sez. III, del  20.11.1997, ud. 15.10.1997, P.M. in proc. Mazzola, ampiamente riportata nella  memoria del difensore - essa riguarda gli effetti penali e non quelli  urbanistici della procedura di oblazione; e soprattutto attiene alla possibilità  che un'opera astrattamente condonabile non ottenga concretamente la sanatoria,  ad esempio per difetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 29 dell'art. 32  legge 326/2003 (non aver riportato condanna definitiva per uno dei delitti di  cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter c.p.) o per mancanza di una delle  condizioni oggettive imposte dal comma 37 dello stesso art. 32 (pagamento degli  oneri di concessione, presentazione della prescritta documentazione  sull'edificio abusivo, denuncia in catasto, denuncia ai fini dell'I.C.I., e -  ove dovute - denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. e ai fini  dell'occupazione del suolo pubblico).
 
 
 La norma, invece, non riguarda - ad avviso di questo collegio - le diverse  ipotesi in cui la sanatoria è "tipicamente" esclusa dal legislatore.
 
 
 In altri termini, la disposizione dell'art. 39, col suo effetto di estinzione  dei reati, si applica quando è stata avanzata domanda di sanatoria per un'opera  astrattamente sanabile, e la sanatoria non è stata conseguita per difetto di  condizioni soggettive od oggettive; non si applica, invece, quando le opere non  sono sanabili neppure astrattamente, anche se è stata presentata la relativa  domanda ed è stata versata l'oblazione autodeterminata.
 
 
 4.3 - Per tutte queste ragioni, si deve concludere che nel caso di specie:
 a) anche le opere di mero ampliamento dell'edificio commerciale preesistente non  potevano essere sanate, perché non configurabili come restauro, risanamento  conservativo o manutenzione straordinaria, e perché realizzate su immobile  soggetto a vincolo paesaggistico, restando quindi escluse dal condono sia ai  sensi del comma 26 lett. a), sia ai sensi del comma 27 lett. d) del più volte  citato art. 32;
 b) legittimamente la sentenza impugnata non ha disposto la sospensione del  processo ex art. 44 legge 47/1985.
 
 
 5 - Anche il terzo e ultimo motivo è infondato e va respinto.
 
 
 La corte di merito ha confermato la responsabilità dell'imputato non solo perché  era proprietario dell'immobile, ma anche perché ne aveva la disponibilità, in  quanto gestiva nei relativi locali un'autoscuola (nell'edificio originario) e un  autosalone (nel manufatto aggiunto).
 
 
 6 - Il ricorso va pertanto respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del  ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto  dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a  favore della cassa delle ammende.
 
 
 P.Q.M.
 
 
 la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al  pagamento delle spese processuali.
 
 
 Così deciso in Roma il 24.11.2005.
                    



