 Cass. Sez. III n. 28238 del 20 luglio 2010 (Cc 22 apr. 2010)
Cass. Sez. III n. 28238 del 20 luglio 2010 (Cc 22 apr. 2010)
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Romano
Urbanistica. Lottizzazione prescrizione e confisca
Nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare atto con motivazione adeguata.
UDIENZA del 22.04.2010
SENTENZA N. 643
REG. GENERALE N. 33979/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.
 Dott. Guido De Maio                                  Presidente 
 Dott. Agostino Cordova                              Consigliere
Dott. Ciro Petti                                          Consigliere 
 Dott. Aldo Fiale                                         Consigliere 
 Dott. Silvio Amoresano                              Consigliere 
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) Romano Nicola nato il 00/00/0000; 
 - avverso l'ordinanza del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle  Fonti
 - sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
 - lette le conclusioni del P.G., dr. Vito Monetti, che ha chiesto rigettarsi il  ricorso
 OSSERVA
 1) Con sentenza del 28.10.2000 il Tribunale di Bari, sez. dist. di Acquaviva  delle Fonti, assolveva Romano Nicola ed altri soggetti concorrenti dal reato di  lottizzazione abusiva commesso su suoli siti in agro di Cassano delle Murge,  perchè il fatto non sussiste. Con sentenza del 7.4.2003 la Corte di Appello di  Bari confermava la pronuncia assolutoria.
 A seguito di ricorso del P.G. la Corte di Cassazione, con sentenza del  22.6.2004, annullava senza rinvio la sentenza impugnata essendo i reati estinti  per intervenuta prescrizione.
 Non essendosi provveduto in sede di cognizione, il P.M. proponeva incidente di  esecuzione, chiedendo che venisse disposta la confisca dei suoli della  lottizzazione. Con ordinanza in data 13.7.2006 il G.E. del Tribunale di Bari,  sez. di Acquaviva delle Fonti, disponeva la confisca e l'acquisizione gratuita  al patrimonio del Comune di Cassano delle Murge dei suoli della lottizzazione  denominata P.L. 22 " Borgo Circito", con tutte le opere che su di essi  insistono. Con successiva ordinanza del 9.4.2009 il G.E. del medesimo Tribunale  rigettava l'opposizione proposta da Milella Vincenzo e Romano Nicola avverso il  provvedimento del 13.7.2006.
 Assumeva il G.E. che, ai sensi dell'art.19 L.47/85 (ora trasfuso nell'art.44  comma 2 DPR 380/01), la sentenza definitiva che accerta la sussistenza di una  lottizzazione abusiva deve disporre, quale sanzione amministrativa, la confisca  dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere sugli stessi costruite; che  essendo la confisca una sanzione amministrativa obbligatoria irrogata dal  giudice penale, essa può essere disposta anche in sede esecutiva, se  erroneamente pretermessa nel giudizio di cognizione. Tanto premesso, riteneva il  G.E. che, nel caso de quo, la confisca dovesse essere necessariamente  applicata in quanto la sentenza della Corte di Cassazione, annullando la  sentenza assolutoria e dichiarando la prescrizione dei reati, aveva riconosciuto  la sussistenza dell'attività lottizzatoria.
 2) Propone ricorso per  cassazione Romano Nicola, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo  motivo, la erronea applicazione degli artt.666 e 676 c.p.p., 240 c.p. e 44 comma  2 DPR 380/01.
 La presenza dell'impulso di parte non legittima la confisca ex art.44 comma 2  DPR 380/01, quando la confisca medesima non sia stata ordinata in sede di  cognizione. La confisca che può essere disposta in sede esecutiva è solo quella  di cui all'art.240 c.p., non potendo estendersi l'art.676 c.p.p. alla confisca  ex art.44 DPR 380/01 come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità  (stante le differenze strutturali e di finalità: la prima infatti è una misura  di sicurezza ed ha natura esclusivamente preventiva; la seconda invece è una  sanzione amministrativa).
 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione aIl'art.130  c.p.p. Nonostante espressa deduzione in tal senso (note del 28.2.2009) il G.E.  ha omesso ogni esame. Essendo stato omesso in sede di cognizione di provvedere  sulla confisca, la pronuncia può essere emendata solo se ricorrono le condizioni di cui  all'art.130 c.p.p. (palesemente insussistenti nel caso di specie, trattandosi di  rettifica di un error in iudicando).
 
 Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt.127 e 130 c.p.p- Nel caso  si dovesse ritenere emendabile il provvedimento, la competenza sarebbe, non del  G.E., ma del giudice che ha emesso il provvedimento.
 3) Il ricorso è fondato.
 3.1) Non c'è dubbio che non si verta nelle ipotesi di cui all'art.676 c.p.
 Tale norma, in quanto derogatoria del principio generale della irrevocabilità  delle sentenze e dei decreti penali definitivi di cui all'art.648 c.p.p. non  può che essere di stretta interpretazione e, conseguentemente, non può essere  applicata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste.
 Questa Corte, con la sentenza n.1880 del 18.5.1999 ha evidenziato che il giudice  della esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art.19 L.28  febbraio 1985 n.47 e ciò in quanto tale misura - che ha natura di sanzione  amministrativa obbligatoria - non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza  patrimoniale cui si riferisce I'art.676 cod.proc.pen., il quale indica in modo  tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il  procedimento "de plano", nella cui stessa natura è implicita la procedibilità  d'ufficio.
 Dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale spetta, però,  al G.E., in via generale, conoscere di tutte le questioni riguardanti la  esecuzione del provvedimento stesso ai sensi dell'art.665 c.p.p.
 E' necessario, quindi, ai fini dell'applicazione in executivis della sanzione  della confisca in tema di lottizzazione l'istanza di parte, da trattare con la  procedura di cui all'art.666 c.p.p. (cfr.la sent.n.18880/99 sopra richiamata ed  in tema di omessa applicazione di ordine demolizione cfr.sent. n.21894 del  22.5.2007).
 3.1.1) Perché possa applicarsi in sede esecutiva la confisca de qua, occorre che  siano stati accertati, in modo rigoroso, nella fase cognitiva i presupposti per  far luogo alla confisca medesima.
 Tali presupposti, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte più  recente (formatasi a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti  dell'uomo del 20.1.2009) palesemente non sussistevano.
 Non c'è dubbio che la confisca, in caso di lottizzazione, possa essere applicata  anche al di fuori dei casi di condanna: è necessario però che sia stata  accertata la esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi  (oggettivo e soggettivo).
 "La Corte di Straburgo ha ritenuto arbitraria la confisca (considerata sanzione  penale secondo le previsioni della CEDU) applicata a soggetti che, a fronte di  una base legale non accessibile e non prevedibile, non erano stati messi in  grado di conoscere il senso e la portata della legge penale, a causa di un  errore insormontabile che non può essere in alcun modo imputato a colui o colei  che ne è vittima. I giudici penali di Stasburgo non hanno detto però che  presupposto necessario per disporre la confisca in esame sia una pronuncia di  condanna del soggetto al quale la res appartiene. Va affermato, pertanto, il  principio di diritto (già enunciato da questa Sezione nelle sentenze:29.4.2009,  Quarta ed altri, 2.10.2008 n.37472, Belloi ed alta secondo il quale "Per disporre la confisca prevista dall'art.44, 2° comma del  T.U.  n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della legge n.47/1985), il soggetto  proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto  detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata  la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi  (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio,  l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo  autore ed alla inflizione della pena" (Cfr. Cass. pen. sez.3 n.21188 del  30.4.2009 - Casasanta ed altri). In detta decisione si affermava ancora che  "Ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di  Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario  riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti  dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei  soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. Va affermato, pertanto,  l'ulteriore principio di diritto, secondo il quale, nell'ipotesi di  declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre  legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per  la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda  lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei  soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare  atto con motivazione adeguata". Sicchè, alla luce di tali principi, essendosi il  Tribunale limitato a dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione e  ad ordinare "apoditticamente" la confisca, veniva disposto l'annullamento della  sentenza, con rinvio al medesimo Tribunale limitatamente alla "confisca perchè  accertasse, pur in presenza di una causa estintiva del reato, l'applicabilità  della misura alla stregua dei principi enunciati ( e cioè non solo l'esistenza  oggettiva della lottizzazione, ma anche la partecipazione almeno colpevole degli  imputati).
 3.1.2) Tanto premesso in punto di diritto, dalla stessa ordinanza impugnata  risulta che il ricorrente ed i suoi concorrenti nel reato di lottizzazione  abusiva erano stati assolti, sia in primo che in secondo grado, "perchè il fatto  non sussiste". A seguito di ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di  Appello di Bari, questa Corte, con sentenza del 22.6.2004, annullava senza  rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Si  legge nella motivazione della predetta sentenza: "In presenza delle due conformi  pronunce assolutorie dei gradi precedenti, è doveroso precisare che il ricorso  del Proc. Gen. non è inammissibile per causa originaria e, in particolare, non è  manifestamente infondato; in tale ultima prospettiva, sono stati riassunti i  motivi di ricorso, che ripropongono con incisività le delicate questioni  affrontate, ma non risolte inequivocabilmente, dai giudici di merito (in  particolare quelle relative alla pubblicità dei cit. D.M., all'esistenza di un  vincolo di inedificabilità relativa e alla natura boschiva dell'area'.
 Risulta quindi chiarissimo che la Corte riteneva che i giudici di merito non  avessero risolto, nel pervenire alle pronunce assolutorie, tutte le questioni  poste dal ricorso del P.G., che avrebbero quindi meritato un ulteriore  approfondimento. In presenza però di una causa estintiva del reato procedeva  alla immediata declaratoria della stessa.
 
 E' vero, come rileva il G.E., che nella sentenza in questione si dava atto della  insussistenza di "alcuna delle cause di proscioglimento nel merito ex art.129  comma 2 c.p.p.", ma è altrettanto indubitabile che non si accertava la  sussistenza della lottizzazione. Si riteneva cioè che, allo stato, non  ricorressero le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art.129 cpv  c.p.p., non emergendo dagli atti la prova evidente della insussistenza del  fatto. Il che non significa, però, come sbrigativamente assume il G.E. che, per  converso, si ritenesse provata l'esistenza della lottizzazione.
 Conclusivamente può affermarsi che, in sede di giudizio di cognizione, non è  stata accertata l'esistenza della lottizzazione né sotto il profilo oggettivo e  tanto meno sotto quello soggettivo.
 Alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, non era  consentito disporre la confisca (a maggior ragione in sede esecutiva).
 3.2) L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente  revoca della disposta confisca .
 Le ulteriori doglianze contenute nel ricorso rimangono ovviamente assorbite.
 P. Q. M.
 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
 Così deciso in Roma il 22 aprile 2010
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  20 Lug. 2010
 
                    




