Cass. Sez. III n. 10010 del 16 marzo 2026 (CC 26 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Gutkowski Loffredo Mariano Guido
Urbanistica. Mutamento di destinazione d'uso e parcheggio in area vincolata
L'adibizione sistematica di un'area verde situata in zona sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali (nella specie, riserva naturale) ad attività commerciale di parcheggio configura una trasformazione del territorio urbanisticamente rilevante, soggetta a permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, anche in assenza di opere edilizie stabili o sbancamenti. Tale attività determina un oggettivo aumento del carico urbanistico e antropico, comportando rischi di alterazione ambientale e disturbo alla fauna incompatibili con la destinazione di "zona bianca" o protetta. Integra pertanto i reati edilizio e paesaggistico il mutamento di destinazione d'uso attuato in spregio degli strumenti urbanistici, non assumendo rilievo la natura stagionale dell'attività né il possesso di autorizzazioni settoriali (es. scarichi reflui), le quali non possono surrogare i titoli abilitativi edilizi né ingenerare un legittimo affidamento in capo al soggetto consapevole della situazione giuridica dell'area
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 3 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Siracusa ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa in data 13 ottobre 2025 avente a oggetto dei lotti di terreno siti in Avola.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge in relazione agli art. 3, 10, 23-ter d.P.R. n. 380 del 2001 e l’erronea qualificazione dell’attività di parcheggio stagionale come mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e nuova costruzione (primo motivo), la violazione di legge in relazione all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 e l’insussistenza di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici (secondo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento psicologico e all’erronea esclusione della buona fede (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora (quarto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. E’ impugnata l’ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di un’area adibita abusivamente a parcheggio in località turistica con censure che attengono, a ben vedere, al vizio di motivazione e non alla violazione di legge.
Va ribadito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è possibile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).
Il ricorrente ha sostenuto con il primo e il secondo motivo che l’attività era stagionale e temporanea, strettamente legata alla fruizione della spiaggia adiacente e che non erano state realizzate opere edilizie, i terreni non erano stati impermeabilizzati, non erano state create strutture fisse né erano state eseguite opere di sbancamento o livellamento né lo stato dei luoghi era stato alterato. I Giudici della cautela hanno accertato, invece, nei limiti della cognizione sommaria della fase, che l’area sequestrata, sfruttata per l’attività commerciale di parcheggio, ricade nella zona della Riserva naturale Cavagrande del Cassibile, è adiacente al demanio marittimo, è sottoposta a plurimi vincoli, sia paesaggistico, sia ambientale sia di notevole interesse pubblico, come meglio specificato nell’ordinanza. E’ pacifico in giurisprudenza che la destinazione a parcheggio di uno spazio verde, comporta, anche se attuata senza opere edilizie, una trasformazione del territorio urbanisticamente rilevante, in quanto determina un aumento del carico urbanistico (tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI n. 167 del 4 gennaio 2023). Pertanto, la tesi secondo cui l’opera è ammessa perché temporanea è destituita di fondamento. Il ricorrente non ha considerato l’aumento del carico antropico e l’alterazione ambientale per gli scarichi di auto, il disturbo alla fauna e alla proliferazione della vegetazione. Inoltre, lo stesso uso commerciale, in spregio del piano urbanistico che qualifica la zona come bianca, è in sé abusivo, perché non è possibile un mutamento della destinazione d’uso stabilita nel piano urbanistico, senza una specifica autorizzazione. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito in plurime occasioni che integra il reato paesaggistico l’adibizione di un’area tutelata a parcheggio, senza le prescritte autorizzazioni (Sez. 3, n. 370 del 01/10/2019, dep. 2020, Mazza, Rv. 277941-02; Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017, Zanella, Rv. 271335 – 01; Sez. 3, n. 28227 del 08/06/2011, Verona, Rv. 250971 – 01), mentre integra il reato edilizio la modifica di destinazione che comporti il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea (Sez. 3, n. 11303 del 04/02/2022, Turrin, Rv. 282929 – 01 e Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, Stellato, Rv. 267106 – 01). I primi due motivi di ricorso sono, pertanto, manifestamente infondati. Il terzo motivo, invece, ha a oggetto la buona fede che il ricorrente correla all’esistenza di un provvedimento autorizzativo del 2023 di rinnovo dello scarico per lo smaltimento dei reflui civili dei locali box e w.c. annessi al parcheggio. Anche su questo punto, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione ineccepibile, osservando che tale autorizzazione non surroga il permesso a costruire né la VINCA né, d’altra parte, la qualità di conduttore dell’area da parte del ricorrente comporta un esonero da responsabilità, tanto più che egli stesso ha ammesso di ben conoscere la situazione giuridica dell’area, per averla gestita ininterrottamente dal 2003, prima come comodatario del padre, poi come conduttore di una società che ha tentato inutilmente di avere i permessi nel 2020. Il Tribunale del riesame ha smontato in diritto tutti gli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno di un suo presunto affidamento, ingenerato dai provvedimenti dell’Amministrazione (pag. 9, 10 e 11 dell’ordinanza). La motivazione è ineccepibile. Il quarto motivo ha, infine, a oggetto il periculum in mora che il ricorrente ha negato in relazione all’esecuzione del sequestro nella stagione autunnale. La censura ha colto solo un profilo della motivazione e non si è minimamente confrontata con la circostanza che l’attività di parcheggio è stata esercitata continuativamente, nonostante i numerosi controlli delle forze dell’ordine, con il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato e correlativa compromissione e deterioramento degli habitat naturali ivi insistenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 26 febbraio 2026


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